Art. 63 Sistema di qualità aziendale

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale é riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, é attestato dalle SOA.

4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione é inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7.

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).
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Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO ISO E SOA - NECESSARIA MESSA A DISPOSIZIONE INTERA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - NON NECESSARI QUALIFICAZIONE RIGIDA DELLE RISORSE (84.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il Disciplinare di gara prevedeva che “l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente ed indissolubilmente connesso alla pertinente attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione di qualità”.

A tale proposito giova evidenziare che l’art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “....i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; mentre il successivo comma 4 alla lett. c) dispone che “gli organismi di cui ai comma 1 attestano:......c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della seria UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000”.

L’art 63 del D.P.R. n. 207/2010 prevede poi che “1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. 2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.

Come emerge dalle norme sopra richiamate le imprese che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori pubblici devono essere munite di idonea attestazione SOA, la quale implica che la stessa impresa sia munita di apposita certificazione del sistema di qualità aziendale, “conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000” e “riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.

In sostanza la disciplina recata dalla su indicate norme prevede che gli esecutori di opere pubbliche provino i requisiti di qualificazione mediante attestazione SOA per categorie e classifiche idonei ai lavori da assumere: dal canto loro, gli organismi di attestazione, nel momento in cui rilasciano la relativa certificazione, attestano l’idoneità di un operatore economico ad eseguire lavori fino alla concorrenza della classifica assegnata, nonché il possesso delle certificazioni di qualità da parte degli operatori economici muniti di SOA.

Ne segue che l’avvalimento dell’attestazione SOA in una determinata categoria e classifica presuppone anche l’avvalimento delle procedure operative di qualità secondo la normativa europea di riferimento, connesse alla categoria di lavorazione e relativa classifica messa a disposizione dall’ausiliario, la cui coerenza con gli aspetti gestionali dell’impresa riferiti alle categorie e classifica, per cui viene riconosciuta la SOA, è attestata proprio dall'organismo certificatore accreditato ai sensi delle norme europee. Ed infatti, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2932) ha chiarito che, di regola, è l’attestazione SOA a dare conto anche dell’esistenza della certificazione di qualità; e, in linea generale, ha affermato che “quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse” (cfr., Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852).

Non si configura, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione della norma primaria e degli atti di gara in quanto, se è vero che ai fini della qualificazione per i lavori pubblici è necessaria e sufficiente la SOA, che implica anche la sottostante certificazione di qualità, è altrettanto vero che l’avvalimento della SOA in una determinata categoria di lavorazione, e per una certa classifica, si traduce anche nel contestuale avvalimento della certificazione di qualità connessa alla medesima categoria.

Sono dunque corrette e non meritano le critiche appuntate le statuizioni della sentenza di primo grado laddove ha affermato che è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità, purché l’ausiliaria metta a disposizione della ausiliata “tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (Cons. Stato, Sez. V n. 2953 del 17.05.2018), occorrendo dunque che “per la validità dell’avvalimento (…) siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante (si cfr., Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022; V, 4 novembre 2016, n. 4630; Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2316; 12 maggio 2017, n. 2226; 23 febbraio 2017, n. 852; 6 giugno 2016, n. 2384; 27 gennaio 2016 n. 264)”. Su queste premesse correttamente assunte la sentenza ha in modo condivisibile concluso nel senso della sufficiente determinazione o, comunque, determinabilità dell’oggetto dei contratti di avvalimento in relazione al “requisito di qualità”, alla luce della puntuale disamina del loro contenuto, recante l’espresso riferimento alla messa a disposizione di tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto e per la qualificazione dell’ausiliata (tra cui: Know-How tecnologico e commerciale a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori; un Responsabile Tecnico con la necessaria qualifica; il numero necessarie di Squadre tipo; il numero e tipo di operai, in base all’effettiva necessità in fase esecutiva, così come di seguito meglio specificati: n. 1 operaio Specializzato C.C.N.L 3° Liv.; n. 1 operaio qualificato C.C.N.L. 2° Liv.; n. 1 operaio Comune C.C.N.L. 1° Liv.); i mezzi necessari all'esecuzione dell'opera, analiticamente e specificamente indicati nel contratto e nell’allegato; cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti, mediante l’attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l’importo a base di gara previsto).

A fronte di quell’elenco sufficientemente dettagliato, la sentenza ha dunque bene ritenuto che fosse rimasto sfornito di prova l’assunto circa la carenza di una concreta, sostanziale ed effettiva messa a disposizione delle “risorse e condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del requisito di qualità” ed in ordine alla mancata assunzione in concreto del relativo obbligo da parte dell’ausiliaria con riguardo al prestito del requisito.

La giurisprudenza ha infatti chiarito, affermando principi che ben si attagliano alla presente fattispecie, che “Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 maggio 2020 n. 2953; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682).

In effetti, come pure ben rilevato dall’appellata sentenza a seguire le suggestive argomentazioni di parte ricorrente si finirebbe per richiedere agli operatori economici, nella stipula dei contratti di avvalimento, l’osservanza di eccessivi formalismi non indispensabili per la verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali, con il rischio di una eccessiva e indebita restrizione della possibilità di accesso a tale istituto e conseguente compromissione della sua finalità e del principio di matrice eurounitaria del favor partecipationis che ne è alla base.



ALLEGAZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - SOCCORSO ISTRUTTORIO

ANAC DELIBERA 2017

Il “possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000” costituiva un requisito tecnico-organizzativo necessario ai fini della partecipazione alla gara e pertanto la sua mancata allegazione alla domanda di partecipazione era sanabile – secondo la normativa vigente al momento dell’adozione dei provvedimenti contestati (ovvero l’art. 38, comma 2-bis del d.lgs. 163/2006) – mediante soccorso istruttorio con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal Bando.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da A – Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l’installazione di nuovi impianti ascensori in stabili di proprietà del Comune di B, vie varie – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 2.060.000,31; S.A.: ALER B.

POSSESSO ISO - ATTESTAZIONE SOA PER CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III

ANAC PARERE 2015

Considerato che ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.p.r. 207/2010 «il possesso della certificazione di qualita' aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA» e che (comma 1) «ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II».

Rilevato che l’Autorita' ha chiarito che il possesso del requisito di qualita' sussiste soltanto quando l’importo dei lavori, che il concorrente intende assumere, richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualita' è obbligatorio (quindi a partire dalla classifica III) (del. 55/2007; parere n.220/2008); conseguentemente «per le imprese in possesso delle classifiche I e II sussiste l’esenzione dall’obbligo di possedere il requisito della qualita' aziendale. In ragione di tale previsione, le stazioni appaltanti non possono chiedere alle imprese partecipanti alle gare d’appalto munite di tale classifica, quale requisito di ammissione, il possesso del requisito della qualita' aziendale» (deliberazione n. 190/2007).

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla societa' Edilizia Antonia s.r.l. – bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta in via Selva Piccola - S.A.: C(Napoli) - importo dell’appalto: euro 467.541,31 - istanza presentata singolarmente dall’operatore economico.

CERTIFICAZIONI DI QUALITA' - DIMEZZAMENTO CAUZIONE

CGA SICILIA SENTENZA 2012

Per quanto riguarda il dimezzamento della cauzione provvisoria deve ribadirsi che sono idonee a far conseguire il beneficio della riduzione le certificazioni di qualita' che si riferiscono agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso.

La certificazione di qualita' non riguarda il servizio o il prodotto finale erogato dall’impresa, quanto piuttosto la qualita' dei processi operativi di questa considerati nel loro complesso. (cfr. C.G.A. n. 511 del 2012).

Del resto l’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 34 del 2000 (come oggi l’art. 63 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010) prevede che “La certificazione del sistema di qualita' aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche”.

RILASCIO CERTIFICAZIONI DI QUALITA' A IMPRESE DI COSTRUZIONI

AVCP COMUNICATO 2011

Comunicato alle societa' organismo di attestazione ed agli organismi di certificazione accreditati al rilascio della certificazione di qualita' aziendale nel settore delle imprese di costruzione.

IN PENDENZA DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE, LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' PUO' ESSERE PROVATA CON ALTRI METODI IDONEI

TAR TRENTINO TN SENTENZA 2011

Lo scopo della normativa sulla qualificazione delle imprese dettata dagli artt. 40 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 15 e 15-bis del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non è tanto quello che alle gare partecipino soggetti in possesso di abilitazioni puramente formali, ma che possano dimostrare l'esistenza dei prescritti requisiti sostanziali, che li rendano realmente affidabili nei confronti della stazione appaltante.

La disposta esclusione risulta ingiustamente penalizzante per la ricorrente che aveva richiesto tempestivamente il rinnovo del certificato ISO in scadenza, ne' essa è funzionale all'interesse dell'Amministrazione a garantire la piu' ampia partecipazione all'indetta gara e non risponde neppure al comune canone di ragionevolezza, che deve in ogni caso orientare l'interprete.

QUALIFICAZIONE SOA - POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2010

La corretta interpretazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, che al comma 1 recita “Ai fini della qualificazione…le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B”, è stata piu' volte oggetto di pronunciamento da parte di questa Autorita' (cfr. ex multis: determinazioni n. 29/2002 e n. 6/2004, parere n. 220/2008 e deliberazioni n. 106/2009, 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003), la quale ha chiarito che l’obbligo del possesso del requisito della qualita' sussiste allorche' l’importo dei lavori, che il concorrente intende assumere, richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualita' sia gia' divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale prevista dall’art. 4 e dall’allegato B del D.P.R. 34/2000, ossia a partire dalla classifica III.

Nella fattispecie in esame, quindi, la lex specialis necessita di una specificazione, che tenga conto del fatto che, essendo richiesto ai concorrenti il possesso di attestazione SOA per la categoria OS 2 classifica II, per la quale la normativa di settore non prevede l’obbligo del possesso della suddetta certificazione di qualita', i concorrenti con qualificazione nella III classifica, ma con certificato di qualita' o dichiarazione di qualita' scaduti, possano partecipare alla gara. Cio' in quanto, diversamente opinando, si perverrebbe ad un’interpretazione abrogante del disposto di cui all’articolo 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/2000, ove è espressamente previsto che “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”. Altra cosa è che, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, l’impresa debba munirsi del requisito della qualita', in quanto necessario al conseguimento della qualificazione (come ribadito anche dall’art. 15, comma 1, del citato regolamento di qualificazione).

La lex specialis di gara non è conforme alla normativa di settore con esclusivo riguardo al punto 4 del disciplinare di gara, laddove si richiede che per i concorrenti con qualificazione nella III classifica risulti dal certificato SOA la presenza del sistema di qualita' conforme alle norme UNI, pena l’esclusione, essendo, invece, sufficiente per la partecipazione alla gara in oggetto la categoria OS2 classifica II.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.R.I. - Associazione Restauratori d’Italia – Affidamento del programma degli interventi di restauro per la conservazione e la tutela del patrimonio di proprieta' o nella gestione dell’Azienda Ospedaliera A. - Parte I - Manufatti mobili e superfici decorate, sottoposti a vincolo ex D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 –Importo a base di gara: € 482.382,55 – S.A.: Azienda Ospedaliera A. di Roma.

LLPP: QUALIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2010

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.

Relativamente al possesso del sistema di qualità, l’art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B al medesimo decreto e, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000.

Pertanto, dal complesso delle citate disposizioni discende, in assenza di una specifica peculiarità della fattispecie in esame, la clausola del disciplinare, secondo la quale il candidato concessionario che intende eseguire i lavori deve possedere la qualificazione ISO 14000, e la conseguente esclusione dalla gara dell’impresa non sono conformi alla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. Costruzioni S.r.l. – Affidamento della concessione di costruzione e gestione di un Centro di Servizio per anziani non autosufficienti nel Comune di B. – S.A.: Comune di B. (PD).

QUALIFICAZIONE SOA - POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2009

L’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualita'” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 sia gia' divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall’art. 4 e dall’allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.

Nel caso di specie l’importo dei lavori che i concorrenti sono chiamati ad eseguire è pari a € 863.950,78, per cui il bando correttamente richiede la classifica III che implica l’obbligo del possesso del requisito della qualita'.

Si evidenzia, peraltro, che questa Autorita', proprio con specifico riguardo al possesso del sistema di qualita' nelle associazioni temporanee di imprese ha ritenuto che consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti (cfr.: parere n. 125 del 22 novembre 2007).

Ne consegue che il raggruppamento di che trattasi, coprendo con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto ed eseguendo ciascun componente lavori per importi ricompresi nella classifica II, puo' partecipare alla gara anche se privo del requisito della certificazione UNI EN ISO 9000, il cui possesso non è obbligatorio per la classifica II in possesso delle due imprese che lo costituiscono.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa A. S.r.l., in qualita' di capogruppo della costituenda ATI A. S.r.l./ditta B. - Lavori di manutenzione della viabilita' del capoluogo e frazioni I stralcio - Importo a base d'asta € 863.950,78 - S.A.: Comune di V..

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' NEI LAVORI PUBBLICI

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2009

In base all’art. 4 e all’allegato B del D.P.R. n. 34/2000, “non è l’importo dell’appalto che, superando un certo limite, comporta automaticamente l’obbligo del possesso del requisito qualita' per tutti i concorrenti – impresa singola ovvero raggruppamento orizzontale o verticale -ma è l’importo dei lavori che ciascun concorrente intenda assumere a determinare l’obbligo del possesso del requisito stesso” (del. n. 27 del 17 febbraio 2004; det. n. 29 del 6 novembre 2002 e del. n. 241 del 30 luglio 2003; v. pure par. n. 220 del 25 settembre 2008 e del. n. 190 del 14 giugno 2007). Nello stesso senso risulta orientata la giurisprudenza che si è occupata specificamente del problema, la quale, in casi analoghi a quello oggetto della presente controversia ha affermato che “proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi (e, segnatamente, le classifiche I e II), la legge prevede, come detto, che la relativa certificazione di conformita' non sia dovuta, cosicche' l'associata non avrebbe avuto bisogno di presentare alcuna certificazione che attestasse la qualita', e di conseguenza l'Amministrazione - trattandosi di parametri oggettivi atti a verificare l'idoneita' del potenziale contraente - illegittimamente ha escluso l'A.T.I. ricorrente” (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 28 ottobre 2006, n. 2039).

SISTEMA DI QUALITA' E ATTESTAZIONE SOA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

Il possesso delle certificazioni del sistema di qualita', per le imprese in possesso della Classifica III^ e successive, deve necessariamente risultare dalle attestazioni SOA in corso di validita', non potendo considerarsi sufficiente la produzione di certificati emessi da societa' che si autodichiarano rispettose delle norme europee di certificazione di qualita'. Infatti l’attestazione SOA non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualita' rilasciata da un organismo a cio' competente, bensi' assolve ad un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento è stato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dotati, cioè, di precisa qualificazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005 n. 550; Tar Milano, Sezione III, 21 marzo 2006 n. 668; Tar Catania, Sezione Prima, 3 maggio 2007, n. 752).

Ne deriva che legittimamente è stata esclusa dalla gara l’ATI che ha prodotto una cauzione provvisoria dell’importo ridotto qualora dall’attestazione SOA prodotta sia dalla capogruppo, sia dall’associata si evince che le certificazioni di qualita' di entrambe sono scadute. A nulla giova aver allegato entrambe le certificazioni di qualita' in quanto la relativa certificazione deve risultare dall’attestazione SOA come espressamente prescritto dal 3° comma dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000.

ATTESTAZIONE SOA IN CORSO DI VALIDITA'

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Laddove il concorrente, come nel caso di specie, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte abbia allegato ai documenti di gara oltre alla copia dell’attestazione SOA riportante l’indicazione del possesso del sistema di qualità scaduta, anche copia conforme della nuova certificazione di qualità in corso di validità, l’impresa istante ha adempiuto all’onere di diligenza prescritto dall’Autorità con la citata determinazione n. 29/2002: infatti, la presentazione in gara della copia conforme del nuovo certificato di qualità deve essere interpretato, al là di una posizione di mero formalismo, come attestante e dimostrativo dell’effettivo possesso del sistema di qualità.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. I. s.r.l. – sistemazione idraulica del bacino del Ponte di T. e primo intervento di manutenzione e consolidamento dei bastioni medioevali – I lotto – recupero dei bastioni medioevali del bacino del Ponte di T. – intervento strutturale – II lotto.

CAUZIONE PROVVISORIA E QUALITA'

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

Va preliminarmente osservato che a norma dell’art. 8 comma 3 della legge 109/94, può presentare la cauzione in forma ridotta l’impresa che sia in possesso di “idonea certificazione di qualità”. A norma dell’art. 4 comma 3 del DPR 34/2000, la prova della certificazione è contenuta nella SOA.

Il sistema di certificazione della qualità che, secondo l’espressa dizione normativa è riferito al “complesso” degli aspetti gestionali dell’impresa, quindi con riferimento alla “globalità” delle categorie e delle classifiche, viene comprovato nella certificazione SOA, e contiene l’attestazione della presenza nella organizzazione di impresa degli elementi significativi del sistema di qualità che l’impresa applica alle produzioni corrispondenti alle diverse categorie di lavori per le quali l’impresa intende qualificarsi, secondo il documento di cui all’allegato C del DPR 34/2000.

Quindi, laddove una impresa qualificata per classifiche pari alla I o alla II presenti una certificazione di qualità nel contesto della SOA, pur non essendovi tenuta, la eventuale incompletezza o insufficienza di essa non è giusta causa di esclusione dalla gara, per violazione dell’allegato B del DPR 34/2000, non essendo documentazione essenziale alla partecipazione alla gara e dovendosi ritenere prevalente, per tale ragione, il principio della massima partecipazione delle imprese e di tutela della concorrenza.

QUALIFICAZIONE SOA E ISO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il Consiglio ritiene che l’obbligo di verificare il possesso del requisito di qualità sussiste soltanto quando l’importo dei lavori, che il concorrente intende assumere, richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia già divenuto obbligatorio (classifica III e superiori);

Non è conforme alla disciplina normativa e regolamentare di settore l’esclusione dalla gara dell’impresa G. s.a.s., in possesso della qualificazione nella classifica II e, quindi, abilitata a partecipare a gare per importi superiori al quinto della stessa classifica, in assenza del requisito di qualità.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presentata dal Comune di D. Gara d’appalto per Impianto di depurazione – lavori di realizzazione vasca di equazione e impianto di deodorazione. Esclusione concorrente – mancato possesso certificazione ex art. 4, co. 1, D.P.R. 34/2000, classifica II.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI SOA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2006

Il possesso della certificazione del sistema di qualità, in virtù della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, può essere provato esclusivamente attraverso le attestazioni SOA.

La giurisprudenza amministrativa sostiene che il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere provata esclusivamente attraverso l’attestazione SOA, essendo precluso il ricorso a forme alternative di dimostrazione del predetto requisito. Un’interpretazione coerente e logica di tali clausole del bando, non può che comportare la necessità per i concorrenti di provare il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere mediante un’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, e non già la possibilità di esibire delle attestazioni SOA prive del riferimento alla certificazione di qualità, in quanto altrimenti si verrebbe ad attribuire alle disposizioni del bando un significato tacitamente (ed illegittimamente) derogatorio dell’art. 4, comma 3, del d. P. R. 34/2000.

ATI: INDICAZIONE QUOTE

TAR SICILIA SENTENZA 2005

Alla stregua dell’Allegato B del D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m. , a partire dall’anno 2005, per l’attestazione di qualità delle imprese con classifica III è cessata la fase transitoria prevista dallo stesso Allegato (fase nella quale era sufficiente il possesso degli “elementi significativi del sistema di qualità”) ed è entrato a regime il sistema basato sul terzo comma dell’art. 4 del regolamento stesso, con conseguente onere per le imprese di comprovare il possesso del “sistema di qualità” esclusivamente a mezzo attestato delle SOA. Il comma 3 dell’art. 4 del citato D. P. R. n. 34/2000 sancisce espressamente che spetta alle SOA attestare “il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione”; sicché una impresa certificata SOA non può documentare in altro modo il proprio sistema di qualità.

Trattandosi di un requisito soggettivo di ammissione, la certificazione in argomento deve essere posseduta da tutte le componenti dell’ATI; pertanto nessun rilievo può assumere la produzione da parte della sola mandante di una propria certificazione SOA del sistema di qualità.

L’indicazione circa le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento discende dall’art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. ed è essenziale ai fini della verifica, in concreto, della congruità dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 95 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. alle singole imprese associate. Peraltro, dopo qualche incertezza iniziale, la giurisprudenza amministrativa sembra essersi consolidata in tale senso e da ultimo ha ritenuto che le imprese che partecipano alle pubbliche gare d’appalto in associazione temporanea abbiano l’onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

TAR SENTENZA 2003

L'art. 4, comma 3, del D.P.R. 34/2000 alla cui stregua "il possesso della certificazione di qualità aziendale, ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA"

TAR SENTENZA 2003

A fronte della certificazione sistema qualità aziendale. la stazione appaltante era obbligata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000 e dalla richiamata determinazione dell'Autorità di Vigilanza, a provvedere alla esclusione dell'ATI ricorrente.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/06/2008 - SOA - REQUISITI AMMISSIONE

In data 05/05/2008 (GURI n. xx del xx/05/2008) il Comune di M. ha pubblicato un avviso di gara per lavori con procedura aperta “PISTA DA SCI ….” (bando integrale su http://www.…..it). Ai fini delle condizioni minime di partecipazione il bando prescrive che: "I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria OG 13 e classifica III nonché possedere certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.34/2000". L’ importo complessivo dell’ appalto, compresi o.s. è di euro 888.500,00, l’ importo dei lavori soggetti a ribasso d’ asta è di euro 875.100,00. Al punto 3 del disciplinare di gara viene richiesto ai concorrenti, ai fini dell’ ammissione alla gara, di allegare attestazione S.O.A. e, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, che documenti il possesso ella qualificazione nella categoria prevalente OG 13, per la classifica adeguata ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 554/99, nonché il possesso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000, di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000; il medesimo punto prescrive inoltre che, in caso di Associazione temporanea d’imprese di tipo orizzontale, tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere in possesso del predetto requisito (qualità aziendale). A tal fine si chiede con la presente un parere sulla legittimità di quest’ultima previsione del bando alla luce delle vigenti disposizioni, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera Autorità VCP n. 139/2002 e succ. det. n. 29/02, ed al fine di evitare disparità di trattamento tra concorrenti in relazione alla propria articolazione, singola o associata.


QUESITO del 08/08/2007 - ISO - QUALIFICAZIONE

Questo Comune deve bandire una procedura aperta per l’affidamento di un lavoro la cui categoria (unica e prevalente) rientra nella classifica III. Pertanto qualora un concorrente intenda partecipare alla gara come Impresa singola dovrà possedere, ai sensi dell’art. 8 della l. 109/1994, la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000. Si chiede: A) qualora due o più imprese qualificate per la II classifica (e pertanto non obbligate al possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000) intendano riunirsi in ATI orizzontale per assumere lavori rientranti nella classifica III: - tutte devono possedere obbligatoriamente la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, anche se non obbligate per legge al predetto possesso, poiché costituenti comunque un concorrente unico? - O solo l’impresa capogruppo-mandataria è obbligata al possesso della predetta certificazione? - O l’eventuale obbligatorietà del possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per tutte le imprese raggruppate, e quindi costituenti un singolo concorrente, deve essere eventualmente richiesto come requisito (facoltativo) nel bando di gara da parte di questa stazione appaltante? B) l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è mai espressa in merito?


CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...