Art. 34 Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO MISTO - OFFERTA INCOMPLETA - ESCLUSIONE DALLA GARA

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Avv. Fabio A in nome e per conto della società E s.p.a.– “Ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, compresa l’installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette”. - Importo a base d’asta € 27.023.200,00 – S.A.: Regione F – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Comando Corpo Forestale – Area 3- G.

Con riferimento all’appalto in oggetto, è opportuno rilevare che esso costituisce un appalto misto di lavori, servizi e forniture, di cui la fornitura rappresenta la componente prevalente, mentre il servizio e le opere civili costituiscono una componente minoritaria (25%). Ai sensi dell’art. 14 co. 2 lett.a) D.Lgs. 163/2006,“un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione, è considerato un «appalto pubblico di forniture»”.

Da ciò ne consegue l'applicabilità in via diretta della disciplina prevalente delle pubbliche forniture, ma, in via analogica, anche di quella dei pubblici lavori, se non in contrasto con la normativa prevalente, e ciò al fine di evitare vuoti normativi. Ne deriva che i criteri di cui agli artt. 33 e 34 d.P.R. 207/2010, fatti propri dalla stazione appaltante (verbale n. 10/2012), ancorchè relativi agli appalti di lavori pubblici, possono senz’altro trovare applicazione - in quanto non in contrasto con la disciplina delle pubbliche forniture – anche all’appalto misto in esame.

La circostanza evidenziata dall'istante secondo cui l’assenza delle autorizzazioni amministrative di cui all’art. 33 co. 1 d.P.R. cit. non consentiva l'effettiva esecuzione del progetto, non ha alcun rilievo ai fini della necessaria presentazione del progetto esecutivo, come peraltro evidenziato nella risposta al quesito n.3, dove l’amministrazione, dopo avere precisato il carattere esecutivo della progettazione da presentare in sede di offerta, ha specificato che “entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà aver consegnato al Direttore dell’esecuzione del contratto la documentazione finale con gli elementi che mettano la regione nella condizione di presentare agli Enti interessati le domande per ottenere le autorizzazioni relative alle frequenze radio e alla realizzazione delle infrastrutture o all’ospitalità nei siti destinati ad installare i ponti radio e i ridiffusori del sistema.”

Né può avere alcun rilievo il richiamo, fatto dall’istante, al potere di soccorso o alla tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 D.Lgs. 163/2006.

Per quanto riguarda il potere di soccorso, è il caso di precisare che questo non è esercitabile in caso di incompleta presentazione dell’offerta, pena la sicura violazione della par condicio tra i concorrenti.

PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

L’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. identifica con tassativa puntualità i documenti che devono comporre il progetto esecutivo e, tra essi, con pari rilevanza rispetto agli altri, sono annoverate le relazioni specialistiche, tra le quali è compresa la relazione geologica. Questa assurge quindi a componente indefettibile del progetto esecutivo, non può pertanto essere omessa e neppure surrogata da elementi più riassuntivi, (come si assume nel caso in esame), i quali non possono sostituire la predetta relazione geologica, che, tra l’altro, richiede un più rilevante impegno professionale ed un correlativo maggiore costo.

Da rilevare, altresì, che se può ammettersi che altre relazioni (quali, ad esempio, la relazione idraulica) sono non necessarie, in quanto non pertinenti, quando i lavori di cui si tratta non implicano valutazioni su corsi d’acqua, al contrario, la relazione sismica può sul piano pratico ritenersi necessaria se vi sono disposizioni che la prevedono in relazione alla tipologia di interventi e alla natura del territorio ove è ubicato il sito in cui si svolgono i lavori.

E’ da sottolineare, con riferimento ai prefabbricati, che l’art. 36 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. prescrive, con riguardo alle modalità della relazione generale del progetto esecutivo, che “nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.” Quindi i contenuti della relazione generale non possono essere ignorati dall’offerente per essere puntualmente precisati dal Regolamento e ribaditi anche da questa Autorità.