Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I, (disposizioni comuni);

b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);

b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice; lettera introdotta dall’art. 15, lett.a), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

c) dell'articolo 48, comma 3;

d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);

e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);

f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);

g) della parte II, titolo VII (il contratto);

h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);

i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);

l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:

a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);

b) alla parte II, titolo IX (contabilità dei lavori);

c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).]
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Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ RIFERITA AD UN PARTICOLARE SETTORE –ILLEGITTIMO (87)

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2018

Nel merito ritiene il Collegio che il provvedimento confermativo impugnato, laddove impone la riferibilità delle certificazioni di qualità al settore di competenza dei lavori appaltati, si ponga in contrasto con la lettera del bando che, nel richiedere i requisiti in parola, si limitava a richiedere il solo possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 senza tuttavia riferire nessuna delle certificazioni ad un particolare settore di accreditamento né imporre come necessaria la coerenza delle stesse con i lavori da affidare.

Una siffatta interpretazione della clausola del bando, si pone quindi in violazione del principio del favor partecipationis introducendo una restrizione nella platea dei potenziali concorrenti aspiranti alla procedura laddove i requisiti minimi erano riferiti alle certificazioni di qualità in assenza di ulteriori specificazioni.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 5.2.2018, n. 734), nei casi di incertezza sul contenuto della clausola va preferita l’interpretazione che agevola la più ampia partecipazione.

In ogni caso milita in senso contrario rispetto a quanto rappresentato dalla stazione appaltante la natura delle certificazioni di qualità come ricostruita di recente dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2839) secondo cui la certificazione di qualità ai sensi delle norme europee UNI EN ISO è una proprietà caratteristica dell’impresa, riferita alla globalità delle lavorazioni eseguite, garantendo di per sé l’affidabilità dell’impresa medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2012, n. 4225), essa in sostanza garantisce un determinato livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi, ed in generale di tutti gli aspetti gestionali dell’impresa, che prescinde dalle dimensioni e dal settore di attività in cui opera quest’ultima (cfr. Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n. 3752; negli stessi termini: Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4937; VI, 14 novembre 2014, n. 5695). Nello stesso senso depone la previsione di cui all’art. 63, comma 2 d.p.r. n. 207/2010 a tenore del quale “la certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.

In particolare, si è affermato che le norme in materia di garanzia di qualità identificate a livello europeo con l’acronimo ISO 9001, sono quelle che: “definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione, ma che non disciplinano il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. Infatti, la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. È evidente, dunque, che anche laddove si ritenesse che nel bando di gara sia stato previsto uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualità, tale onere risulta essere stato soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito in generale agli aspetti gestionali nel loro complesso” (cfr Cons. St. sez. V 31 luglio 2015 n.3762”.