Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I (disposizioni comuni);

b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6;

c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1;

d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2;

e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342;

f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344;

g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);

b) dell'articolo 120, commi 3 e 4;

c) dell'articolo 121, comma 6;

d) dell'articolo 252, comma 1;

e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);

f) dell'articolo 282, commi 1 e 2;

g) dell'articolo 342.

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.]
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Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2008

L’art. 1 del D.P.R. n. 34 del 25.1.2000 non si applica in Provincia di Bolzano. Ed invero, la Corte Costituzionale, con sentenza del 23.9.2003 n. 302, ha accolto i ricorsi presentati dalla Provincia Autonoma di Bolzano assieme alla Provincia Autonoma di Trento e alla Regione Valle d’Aosta, avverso alcune disposizioni del D.P.R. 25.1.2000, n. 34 (“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”). In particolare la Corte Costituzionale ha annullato, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano – per invasione della sfera di competenza della Provincia in materia di lavori pubblici da parte dello Stato – i seguenti articoli del D.P.R. n. 34/2000: art. 1 co. 2, art. 2 co. 1 lett. b), art. 5 co. 1 lett. h), art. 8 co. 1 ed i seguenti articoli del D.P.R. 21.12.1999 n. 504: art. 1 co. 2 e 188 co. 8, 9 e 10. Ciò in quanto la Provincia Autonoma non è compresa tra i destinatari dei regolamenti citati secondo l’espressa previsione ed elencazione che ne fa l’art. 2 co. 2 lett. a) della L. n. 109 del 1994. La Corte ha altresí annullato l’art. 1 co. 3 della L. del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto nei loro confronti non trova applicazione l’art. 10 della L. n. 62 del 1953, bensí l’art. 2 del D.Lgs. 16.3.1992 n. 266, secondo cui il sopravvenire di nuove norme statali comportanti vincoli di adeguamento della legislazione provinciale non produce abrogazione delle leggi provinciali preesistenti in contrasto con le nuove, ma solo un obbligo di adeguamento, la cui mancata realizzazione può essere fatta valere dal Governo con apposito ricorso contro le leggi provinciali non adeguate.

Ne consegue che la Provincia Autonoma di Bolzano può liberamente disciplinare i requisiti di ammissione delle imprese alle gare d’appalto nel rispetto della Costituzione, in particolare del principio della libera concorrenza, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

TRATTATIVA PRIVATA - VERIFICA REQUISITI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2006

Gli oneri per la sicurezza, seppure non soggetti a ribasso, vanno computati nell’importo a base d’asta (solo l’IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR n. 554/1999, va scomputata dall’importo complessivo dei lavori al fine di determinare il valore dell’appalto);

è legittima la lettera d’invito ad una trattativa privata nella parte in cui la stazione appaltante non ha previsto specifiche dichiarazioni che le imprese accorrenti dovevano rendere circa il possesso della capacità tecnica, e ciò in quanto le norme di legge imperative operano un’eterointegrazione degli atti indittivi delle procedure ad evidenza pubblica. Nel caso di specie, quindi, seppure l’art. 78 non è stato richiamato espressamente, esso operava ugualmente, per cui il Consorzio era legittimato ad invitare alla gara imprese di fiducia, le quali in sede di offerta non dovevano dichiarare il possesso della qualificazione ex DPR n. 34/2000;

L’art. 78, comma 3, del DPR n. 554/1999 va interpretato nel senso che la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’aggiudicatario va effettuata prima della formale aggiudicazione dell’appalto, e ciò per evidenti esigenze di economia dei mezzi. Non avrebbe senso, infatti, che tale verifica fosse susseguente all’aggiudicazione (come sembrerebbe emergere dal tenore letterale della citata disposizione), in quanto si prolungherebbe inutilmente il tempo per il quale l’impresa – confidando nella stipula del contratto – dovrebbe restare vincolata all’offerta, senza che da tale prolungamento derivi alcun vantaggio per la stazione appaltante.

CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;