Art. 287 Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del codice, in caso di applicazione del criterio della rotazione, ai fini della determinazione dell'ordine di priorità per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto, la stazione appaltante tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e tiene conto, altresì, dei contenuti delle singole offerte in relazione alle proprie specifiche esigenze.

2. Fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del codice, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'ammissione allo stesso. ]
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Giurisprudenza e Prassi

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - AMMINISTRAZIONI STATALI

MIN ECONOMIA CIRCOLARE 2015

Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.

ASTE ELETTRONICHE - INDICAZIONE SPECIFICHE DELL'APPALTO IN MODO PRECISO

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2012

Le aste elettroniche sono disciplinate dall’art. 85 del codice dei contratti pubblici e dagli artt. 287 e segg. del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Tale art. 85 prevede testualmente al n. 3 che tali aste elettroniche possono essere utilizzate “quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali”; la stessa norma poi precisa che le stazioni appaltanti “non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara”.

Caratteristica tipica della gara elettronica è, pertanto, la circostanza che le “specifiche” dell’appalto siano fissate “in maniera precisa”, cioè che il bando contenga una puntuale specificazione dell’oggetto della gara; mentre non puo' ricorrersi a tale tipologia di gara “in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza”, cioè quando, come nel caso di specie, si tratti di fornire beni nell’esclusiva disponibilita' di un solo fornitore.