Art. 285 Servizi sostitutivi di mensa

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, é svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea possono esercitare l'attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

3. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto é erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

4. I buoni pasto:

a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

5. I buoni pasto riportano:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non é cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

6. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82, del codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 1 del codice, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione é sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

9. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

10. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

11. Il valore facciale del buono pasto é comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati. ]
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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - MANCATA ATTIVAZIONE ENTRO CONGRUO TERMINE - DECADENZA AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

L' art. 285, comma 8, del regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici prevede che «Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione».

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - DEFINIZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Il Comune ha inteso affidare il servizio sostitutivo di mensa diffusa come allora definito nella fattispecie astratta dall’art. 285 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: la somministrazione, tramite una rete di esercenti selezionata di un pasto completo o ridotto, fruibile esclusivamente dal dipendente (non cedibile) una volta al giorno e solo nei giorni in cui questi presti effettivamente servizio, è reso a mezzo di buoni pasto (cfr. art. 285, comma 3), a significare che, nell’economia complessiva del contratto, il buono pasto è (a valle) strumentale all’erogazione del servizio e (a monte) presuppone una convenzione tra esercizi e datore di lavoro sulle modalità della somministrazione.

Sicché il tipo di supporto del buono pasto, se cartaceo o elettronico, non caratterizza il servizio; né l’oggetto del contratto.

LA PROVA DELLA DISPONIBILITA' DELLA RETE DEVE ESSERE FORNITA PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO E POTRA' ESSERE OGGETTO DI ISPEZIONE DA PARTE DELLA SA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Ai sensi dell’art. 285, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010 l’aggiudicataria del servizio sostitutivo di mensa è tenuta a fornire la “dimostrazione del possesso della rete dichiarata in sede di gara”, “in un momento antecedente alla sottoscrizione del contratto”.

L’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto devono, di conseguenza, essere subordinati all’esito positivo delle verifiche a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 163 del 2006.

L’art. 285, comma 8, esclude, dunque, che la disciplina di gara possa esigere, quale requisito di partecipazione alla procedura di scelta del contraente, il possesso attuale della rete, dovendosi al contrario ritenere sufficiente l’impegno alla costituzione della rete.

Tuttavia, i controlli da porre in essere nella fase antecedente alla stipula del contratto mirano ad accertare che l’aggiudicatario abbia onorato, nel termine indicato nel bando, l’impegno alla costituzione della rete di esercenti e, naturalmente, come è ovvio, la relativa dimostrazione deve essere data innanzitutto mediante l’invio alla stazione appaltante degli accordi di convenzionamento.

E’ altrettanto evidente che, nell’ambito di tali controlli è possibile lo svolgimento di ispezioni presso gli esercizi convenzionati, anche a campione, in modo da verificare la serietà e la veridicità degli impegni assunti dall’aggiudicatario in sede di offerta, in special modo ove dalle verifiche documentali emergano atti discordanti.

OFFERTA TECNICA - ILLEGITTIMA RICHIESTA DI ELENCO SERVIZI CONVENZIONATI

ANAC PARERE 2015

Non è conforme alla normativa di settore la richiesta di un elenco di esercizi completo di denominazioni e indirizzi, in quanto essa implica, in fase di predisposizione dell’offerta, una individuazione puntuale di singoli esercizi e favorisce i concorrenti gia' convenzionati

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A S.r.l. – Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e relativo sistema informatico di supporto finalizzato alla gestione e al controllo dei pasti erogati per il personale dipendente – Importo a base di gara: euro 2.100.000,00 - S.A. Comune di B

APPLICABILITA' ART. 285 AI SETTORI SPECIALI

AVCP DELIBERAZIONE 2012

La questione prospettata dalla stazione appaltante in ordine all’inapplicabilita' nei settori speciali delle specifiche disposizioni contenute originariamente nel d.p.c.m. del 18.11.2005 e attualmente nell’art. 285 del d.p.r. n. 207/10 non sembra cogliere nel segno, trattandosi di disposizioni integrative applicabili in tutte le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, in ragione della specificita' del servizio stesso, a prescindere da un espresso richiamo.

GATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA

AVCP DETERMINAZIONE 2011

Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto.

BUONO PASTO: Il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati...
BUONO PASTO: Il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati...
BUONO PASTO: Il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati...
BUONO PASTO: Il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati...
CLIENTE: Il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
ESERCIZI CONVENZIONATI: Gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa; 
ESERCIZI CONVENZIONATI: Gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa; 
SOCIETÀ DI EMISSIONE: L'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto; 
SOCIETÀ DI EMISSIONE: L'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto; 
SOCIETÀ DI EMISSIONE: L'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto; 
SOCIETÀ DI EMISSIONE: L'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto; 
VALORE FACCIALE: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.
VALORE FACCIALE: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.
VALORE FACCIALE: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.