Art. 269 Polizza assicurativa del progettista

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice la predetta polizza é richiesta all'affidatario. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto é subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo é corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie é contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno é demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all'ISVAP. ]
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI SOPRA SOGLIA - AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

Nel caso di affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria di settore, per i quali è previsto, dall’art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., debbano applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 157/95 e s.m., l’articolo 8, comma 4, di detta legge delegata prevede che i bandi di gara siano redatti secondo il suo allegato n. 4 che, alla lettera B, punto 10, consente che in detti bandi siano contenute “se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste”. La scelta di richiedere la prestazione della cauzione provvisoria spetterebbe pertanto alla stazione appaltante (TAR. Friuli Venezia Giulia 14.1.2000, n. 66).

Il Regolamento di attuazione della legge quadro (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), inoltre, nel disciplinare la procedura di affidamento dei servizi sopra soglia, dispone, al primo comma dell’art. 70, che “la stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all’articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1-quater, della Legge per quanto compatibili”. In virtù dell’espresso rinvio operato da detta norma regolamentare all’art. 10, comma 1, della legge quadro, la stazione appaltante, in caso di riscontro negativo circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, procede dunque all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 6769/03 del 30.10.2003.



Pertanto, anche nelle more delle modifiche legislative volte a recepire nel nostro ordinamento le direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, appare opportuno, al momento, non discostarsi dalla comune prassi interpretativa secondo la quale è facoltà della stazione appaltante richiedere, nelle gare per gli affidamenti di incarichi professionali sopra soglia, la cauzione provvisoria eventualmente adottando, specificandole nel bando di gara, le modalità previste dall’art. 30, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m. per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici.



Appare altresì in contrasto con il principio di proporzionalità ed adeguatezza la clausola del bando di gara per l’appalto di servizi d’importo stimato pari a 685.000 euro, che prevede il versamento di una cauzione provvisoria d’importo pari a 100.000 euro (v. TAR Lazio, sez. III, 02-02-2004, n. 941). Parimenti, non può ritenersi ammissibile la previsione, contenuta nello stesso bando di gara, della costituzione di una cauzione definitiva, giacché, come chiarito dalla deliberazione di questa Autorità n. 51/2004, detta cauzione “ha la funzione di assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in conseguenza dell’eventuale violazione degli obblighi contrattuali. Funzione che viene espletata dalla garanzia di cui all’articolo 30, comma 5, della legge quadro ed all’articolo 105 del Regolamento di attuazione. La richiesta aggiuntiva quindi di una cauzione definitiva verrebbe a costituire un duplicato di garanzia, e di conseguenza sostanzierebbe un onere aggiuntivo a carico del progettista”. Per quanto riguarda, infine, la dichiarazione di impegno, da parte di una compagnia assicuratrice, alla stipula della polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m., è da ribadire quanto già precisato dall’Autorità con il Comunicato del 30.11.2005, e cioè che le stazione appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione in sede di gara. Ciò in quanto l’art. 105, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., prevede inequivocabilmente che tale dichiarazione deve essere presentata dal progettista alla data dell’affidamento dell’incarico.

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROGETTISTA

AUTORITA LLPP COMUNICATO 2005

Oggetto: Polizza di responsabilità civile professionale del progettista; dichiarazioni ex art. 105, comma 4, DPR 554/99.

Le stazioni appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione di impegno da parte delle compagnie di assicurazione in sede di gara, in quanto ciò risulta in contrasto con la suindicata disposizione e comporta un ingiustificato aggravio del procedimento.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/10/2006 - POLIZZE ASSICURATIVE

In un appalto di fornitura in opera al progettista va richiesta la polizza assicurativa di cui all'art.105 d.p.r. 554/99?


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;