Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.

Relazione

Relazione all’articolo 111 Il comma 1 recepisce con adattamenti l’art. 30, comma 5, l. n. 109 del 1994 Il comma 2, nuovo, demanda al regolamento la disciplina delle garanzie dovute dai progettisti n...
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Giurisprudenza e Prassi

INCARICHI PROGETTAZIONE - DISCIPLINA GARANZIE - ESCLUSIVAMENTE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

AVCP PARERE 2011

La polizza per responsabilita' civile disciplinata dall’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione. Ne consegue che le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo.

Dall’esame del quadro normativo di settore (il Codice distingue l’art.111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti, dagli artt.75 e 113 riferiti invece agli esecutori) appare infatti con chiarezza che il Legislatore ha voluto disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere presentate dall’esecutore rispetto a quelle dei progettisti, con cio' riproponendo (con adattamenti) l’originaria impostazione dell’art. 30 della previgente legge n. 109/1994 e s.m..

Una tale impostazione testimonia la volonta' di dettare una disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene operare la sola polizza di responsabilita' civile dei progettisti.

Appare evidente, (…), che il legislatore abbia inteso dettare per gli affidamenti di incarichi tecnici una specifica disciplina delle garanzie che mira a tutelare la stazione appaltante dai rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita' professionale, il che porta ad escludere l’applicazione a tali affidamenti delle ulteriori garanzie previste negli artt.75 e 113 del D.lgs.163/2006.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. V del 13 marzo 2007 n. 1231, correttamente citata dall’esponente; in tale pronuncia si afferma espressamente che “Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall’esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi”.

Stante il carattere esclusivo della disciplina prevista in tema di garanzie per i progettisti, dunque, sarebbe da ritenersi non conforme alla normativa in materia di incarichi di progettazione il bando di gara che, per quanto riguarda i servizi di ingegneria riguardanti la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e la direzione lavori, richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva in aggiunta alla polizza per responsabilita' professionale; diversamente si finirebbe per determinare un illegittimo aggravamento degli oneri di accesso alla gara a carico del progettista.

Atteso che la descrizione del servizio da affidare da parte del Comune di B. si incentra essenzialmente in attivita' di progettazione e di direzione dei lavori, escludendosi nel contempo la fase dell’esecuzione dei lavori di consolidamento di un dissesto franoso, la stazione appaltante non avrebbe potuto richiedere altre garanzie oltre quella prevista per i progettisti dal citato art. 111.

Pertanto, nel caso di specie, l’espressa previsione contenuta nel bando di gara circa l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 non puo' trovare applicazione in quanto in contrasto con la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza di settore.

Non risulta pertanto conforme alla normativa e alla giurisprudenza di settore, il provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto, per affidamento di servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza, disposto nei confronti di un concorrente per omessa presentazione della cauzione provvisoria prevista dall’art.75, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, espressamente richiesta dalla lex specialis.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla Societa' di Ingegneria A. S.r.l. – Gara per l’affidamento del “Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, direzione lavori di consolidamento del dissesto franoso in Frazione C.– secondo stralcio funzionale” - Importo a base d’asta € 99.585,41 - S.A.: Comune di B..

INCARICO DI COLLAUDO - GARANZIE

AVCP PARERE 2008

Alla luce del predetto articolo 91 comma 8 e tenuto conto dell’assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del regolamento di esecuzione, per l’affidamento del collaudo operano le regole generali definite dalla Parte II del Codice ed in particolare dal Titolo I, Capo III, gli appalti sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia.

Pertanto, per le attività concernenti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75 e 113 del d. Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dallo studio Tecnico A –Affidamento incarico professionale di collaudo in corso d’opera lavori di ristrutturazione Ospedale B - S.A. Azienda per i servizi sanitari n. C - D.

PROGETTAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 206, comma 1, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 163/2006, nessuna altra norma della parte II, titolo I, oltre a quelle espressamente richiamate, si applica alla progettazione delle opere appartenenti ai settori speciali.

In particolare, in riferimento alle garanzie dei progettisti, l’articolo citato non contiene un rinvio espresso all’articolo 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.

PROGETTISTI - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIE

AVCP PARERE 2007

Non è conforme alla normativa di settore il bando di selezione per incarico di progettazione preliminare, definitiva e piani di sicurezza per opere di ristrutturazione che, come nel caso in esame, si limita a prevedere, alla voce “condizioni minime di partecipazione”, l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale, ma non contiene alcun riferimento ai soggetti deputati all’espletamento di detta attività, così come individuati dall’articolo 90 del d. Lgs. n. 163/2006, non appare inoltre legittima la richiesta, da parte della S.A., ai progettisti di garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dall’articolo 111 del d. Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di G. – bando di selezione per incarico di progettazione preliminare, definitiva e piani di sicurezza per opere di ristrutturazione Casa “F.C.” in R. d’I. S.A. Comune di R. d’I.

REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Ai fini della comprova dei requisiti, il raffronto deve essere rapportato ai requisiti minimi prescritti dal bando di gara, essendo necessario e sufficiente, dimostrarne il possesso in relazione allo specifico affidamento. Nel caso in esame, al contrario, il concorrente non ha indicato l’esecuzione di servizi in misura sufficiente a coprire quelli minimi prescritti per la partecipazione all’appalto e pertanto si ritiene conforme alla normativa di settore l’operato della Commissione che, dopo analitica verifica, ha disposto l’esclusione del RTP.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dall’ATP ing. F./Altri e dall’ATP T. s.r.l./arch. R.Z./arch. G.Z./ing. C.D. – affidamento servizi ingegneria e architettura inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori, la misura e contabilità relativi ai lavori di costruzione di un edificio scolastico destinato alla scuola dell’obbligo nel Comune di V.

GARANZIE DEI PROGETTISTI

AVCP DETERMINAZIONE 2007

La polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione.

Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo.

CAUZIONI E PROGETTISTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

In forza di tali principi, deve pertanto, ritenersi non conforme alla normativa in materia di incarichi di progettazione il bando di gara che, per quanto riguarda i servizi di ingegneria riguardanti la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e la direzione dei lavori, richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva. Il comma 5 del suindicato art. 30 prescrive l’obbligo in capo al progettista unicamente della presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Il sistema delle garanzie previsto dalla legge non è suscettibile, invero, di interpretazioni estensive e, d’altro canto, l’attività amministrativa deve essere incentrata sul principio di non aggravamento del procedimento; in tal senso, la richiesta della cauzione nei confronti del progettista si risolverebbe in un ulteriore onere economico a carico del progettista medesimo, la cui eventuale responsabilità, invece, si concretizza in un momento successivo a quello della partecipazione alla gara e riguarda specificamente il risultato ancora da compiersi, la progettazione, nel caso in cui si evidenzino degli errori e/o omissioni nella redazione dei progetti. La richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in aggiunta alla polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge quadro, determinerebbe, pertanto, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista del tutto ingiustificato.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/03/2009 - POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONISTI

Ho effettuato una determina di incarico professionale in cui ho individuato sia il progettista del progetto esecutivo che il geologo per la perizia geologica. Il quesito che pongo è in riferimento all'art. 111 del D.Lgs 163/2006 che parla di polizza di responsabilità civile professionale da presentare da parte dei progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara: la polizza mi è stata presentata momentaneamente solo dal progettista, il mio dubbio è se deve essere presentata anche dal geologo, in considerazione che per logica il progettista si basa anche sulla relazione geologica per le proprie scelte progettuali.


QUESITO del 04/11/2008 - RESPONSABILITÀ - GARANZIE

La polizza di responsabilità civile professionale, di cui al’art. 111 del D.Lgs. n° 163/06, deve essere specifica per l’incarico affidato e quindi fatta ad hoc oppure può essere prestata mediante la presentazione di un’appendice alla polizza di responsabilità civile professionale contratta dal professionista per la sua attività in generale?


QUESITO del 05/10/2006 - POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONISTI

Per l'incarico professionale di "realizzazione Piani attuativi urbanistici" si applica l'art.111 del D.Lgs.163/2006? Il professionista così ci scrive: "invio lo stralcio della legge merloni sulla redazione della polizza assicurativa in merito ai lavori pubblici, ma ribadisco che la polizza si redige per i progetti esecutivi in merito a dimenticanze, omissioni di opere da realizzarsi. nel nostro caso il piano di zona non mira alla realizzazione di opere, ma all'appalto di lotti da realizzarsi da parte di Cooperative edilizie."