Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Relazione
Relazione all’articolo 111
Il comma 1 recepisce con adattamenti l’art. 30, comma 5, l. n. 109 del 1994
Il comma 2, nuovo, demanda al regolamento la disciplina delle garanzie dovute dai progettisti n...
In forza di tali principi, deve pertanto, ritenersi non conforme alla normativa in materia di incarichi di progettazione il bando di gara che, per quanto riguarda i servizi di ingegneria riguardanti la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e la direzione dei lavori, richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva. Il comma 5 del suindicato art. 30 prescrive l’obbligo in capo al progettista unicamente della presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Il sistema delle garanzie previsto dalla legge non è suscettibile, invero, di interpretazioni estensive e, d’altro canto, l’attività amministrativa deve essere incentrata sul principio di non aggravamento del procedimento; in tal senso, la richiesta della cauzione nei confronti del progettista si risolverebbe in un ulteriore onere economico a carico del progettista medesimo, la cui eventuale responsabilità, invece, si concretizza in un momento successivo a quello della partecipazione alla gara e riguarda specificamente il risultato ancora da compiersi, la progettazione, nel caso in cui si evidenzino degli errori e/o omissioni nella redazione dei progetti. La richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in aggiunta alla polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge quadro, determinerebbe, pertanto, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista del tutto ingiustificato.
QUESITO
del 06/03/2009 -
POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONISTI
Ho effettuato una determina di incarico professionale in cui ho individuato sia il progettista del progetto esecutivo che il geologo per la perizia geologica. Il quesito che pongo è in riferimento all'art. 111 del D.Lgs 163/2006 che parla di polizza di responsabilità civile professionale da presentare da parte dei progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara: la polizza mi è stata presentata momentaneamente solo dal progettista, il mio dubbio è se deve essere presentata anche dal geologo, in considerazione che per logica il progettista si basa anche sulla relazione geologica per le proprie scelte progettuali.
QUESITO
del 04/11/2008 -
RESPONSABILITÀ - GARANZIE
La polizza di responsabilità civile professionale, di cui al’art. 111 del D.Lgs. n° 163/06, deve essere specifica per l’incarico affidato e quindi fatta ad hoc oppure può essere prestata mediante la presentazione di un’appendice alla polizza di responsabilità civile professionale contratta dal professionista per la sua attività in generale?
QUESITO
del 05/10/2006 -
POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONISTI
Per l'incarico professionale di "realizzazione Piani attuativi urbanistici" si applica l'art.111 del D.Lgs.163/2006? Il professionista così ci scrive: "invio lo stralcio della legge merloni sulla redazione della polizza assicurativa in merito ai lavori pubblici, ma ribadisco che la polizza si redige per i progetti esecutivi in merito a dimenticanze, omissioni di opere da realizzarsi. nel nostro caso il piano di zona non mira alla realizzazione di opere, ma all'appalto di lotti da realizzarsi da parte di Cooperative edilizie."