Art. 263 Requisiti di partecipazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale é stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'articolo 253 del presente regolamento e dall'articolo 38 del codice. ]
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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI TECNICI - COMPROVA - MERA ATTESTAZIONE DELLA P.A. COMMITTENTE – È SUFFICIENTE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2022

L’allegato XVII parte II del D.lgs. n. 50/16 il quale prevede, in proposito, che la capacità tecnica degli operatori possa essere provata con i seguenti elenchi:

“i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”.

Dalla disposizione in esame emerge che il certificato di corretta esecuzione è necessario, ai fini della prova del requisito di capacità tecnica, solo in relazione ai lavori, mentre nessun atto di “approvazione finale” è richiesto per i servizi, per i quali è sufficiente la mera indicazione degli stessi e dei relativi importi, destinatari e date; proprio tale ultimo elemento induce a ritenere che il codice degli appalti, ai fini della spendibilità dei servizi quale requisito di capacità tecnica, abbia attribuito rilevanza esclusiva allo svolgimento della prestazione professionale (ovviamente adeguatamente documentato) senza che il servizio di progettazione/ ingegneria/ architettura riceva anche “formale approvazione “ (cfr., C.G.A., 8 febbraio 2021, n. 91; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 3 dicembre 2021, n. 12506); secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza formatosi sull’abrogato art. 263 del D.P.R. n. 207 del 2010 (di cui l’art. 7 del disciplinare ne ha riprodotto il testo ) nel caso di servizi di progettazione resi in favore di un’amministrazione pubblica era ritenuta sufficiente la mera attestazione della p.a. committente “che offre garanzie di certificazione anche in assenza della concreta attuazione del progetto” (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 195; 22 maggio 2015, n. 2567 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Campania – Napoli Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 109).


REQUISITO DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI PUNTA – NON FRAZIONABILE (83)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Ritiene il Collegio che l'avvalimento plurimo o frazionato non possa essere consentito con riferimento al cd. requisito di punta, che deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell'ambito dello specifico servizio oggetto della gara; il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell'impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2018, n.678; sulle limitazioni all’utilizzo del contratto di avvalimento, cfr. Tar Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 51).

Nello stesso senso, si collocano i pareri precontenzioso Anac, n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015, che hanno affermato il seguente principio di diritto che il Collegio condivide: "il requisito di cui all'articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento”.

Considerato che l’aggiudicataria ha pacificamente frazionato il requisito di punta, il ricorso è fondato con conseguente annullamento dell’aggiudicazione. Non hanno rilievo sul punto i chiarimenti resi dalla stazione appaltante che possono avere esclusivamente natura dichiarativa e mai modificare le regole stabilite dal bando.

PROGETTAZIONE - COMPROVA REQUISITI COMMITTENTE PRIVATO

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2018

Quanto disposto dall’articolo 263 comma 2 del dpr n. 207 del 2010 non è stato recepito nella nuova disciplina in materia di appalti pubblici (cfr. ora l’articolo 86 comma 5 d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione ai mezzi di prova di cui all’allegato XVII parte II). L’articolo 263 cit. è stato immediatamente abrogato dall’articolo 217 del d.lgs. n. 50 del 2016, e del resto le linee guida (non vincolanti) adottate in materia dall’ANAC non hanno affrontato la questione (cfr. Consiglio di Stato parere 1767 del 2016: “Non è stata invece affrontata la questione concernente i limiti entro i quali è possibile utilizzare a comprova del possesso di tali requisiti i servizi di progettazione svolti in favore dei committenti privati; profilo in precedenza disciplinato dall’art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, la cui ambigua formulazione ha dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza in seno a questo Consiglio di Stato - Cons. Stato, V, 10 febbraio 2015, n. 692 e 25 maggio 2015, n. 2567 - ”). Né tali disposizioni possono essere ritenute espressione di principi generali e quindi ultrattive, atteso che è appena il caso di rilevare che la previsione dell’approvazione per la progettazione per committenti pubblici e l’esecuzione dei lavori progettati nel caso di committenti privati rispondeva a una mera logica di certezza della prova dell’avvenuta attività di progettazione e non alla necessità della verifica della sua idoneità a conseguire l’aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4629 del 2016; Tar Trieste sentenza n. 64 del 2017). Ne consegue che, nel caso di progettazioni per conto di privati che però non restano in ambito privato in quanto funzionali all’ammissione a una gara pubblica, il requisito della prova dell’avvenuta progettazione deve essere rinvenuto nell’ammissione alla gara del committente privato, che postula appunto una valutazione di idoneità della medesima progettazione in relazione all’oggetto della gara; valutazione che è appunto verificabile al pari di qualsiasi approvazione poiché resta agli atti di gara. Del resto, come noto, durante la vigenza dell’articolo 263 comma 2 cit., v’erano due orientamenti che sostanzialmente non concordavano in ordine all’oggetto della prova da fornire in caso di progettazioni eseguite per conto di privati: se dovesse essere la progettazione stessa o se invece dovessero essere i lavori progettati (su tali distinti orientamenti cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2567 del 2015). Orbene, il Collegio in ogni caso condivide la tesi secondo cui la ratio di tale norma fosse appunto l’esigenza di provare solo l’avvenuta progettazione, atteso che l’idoneità di tale progettazione a fungere da requisito di partecipazione nel caso di committenti privati non si dimostra necessariamente con l’esecuzione dei lavori stessi. Ciò sia perché l’articolo 263 succitato, richiedendo la possibilità di una prova attraverso fatture e contratti, si è necessariamente dovuto riferire a documenti nella disponibilità dei progettisti (e non quindi degli esecutori dei lavori) sia perché, come già evidenziato, non necessariamente l’idoneità della progettazione è dimostrata dalla effettiva esecuzione dei lavori.

REQUISITI SPECIALI – PROGETTISTI - DISCIPLINARE DI GARA – MODELLI ALLEGATI - INCONGRUENZA

ANAC DELIBERA 2016

La non intellegibilità e l’imprecisione generata dal Disciplinare e dal Bando con relativi modelli allegati non consentono di evincere, anche per relationem, i requisiti speciali richiesti ai progettisti concorrenti, anche in ragione del fatto che questi risultano altresì mancanti di tutte le voci previste per tali servizi all’art. 263, DPR 207/2010.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 presentata da A – Comune di Positano (SA) – Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pluripiano – Project financing – Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: € 4.045.375,00

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA

ANAC DELIBERA 2016

Il procedimento di valutazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una gara d’appalto e quello di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione da parte dei concorrenti di competenza della stazione appaltante deve essere fondato su un iter logico-giuridico caratterizzato da logicità, razionalità e ragionevolezza.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal RTI costituendo … – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, comprese le attività connesse di misura e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete fognaria bianca del centro cittadino sulla strada provinciale n. 101 e strada provinciale n. 185 e tratto … – Importo a base di gara: 89.600,26 euro - Comune di….

REQUISITI PROGETTISTI - METODO DI CALCOLO LORO ENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

L’articolo 263 del d.P.R. 207, cit. (relativo ai requisiti di partecipazione nell’ambito dell’affidamento dei servizi di progettazione) deve essere interpretato nel senso di fare riferimento, ai fini della determinazione dell’entità dei requisiti per i servizi di progettazione, al complessivo importo dei lavori cui si riferisce l’attività di progettazione (e non anche al valore della progettazione in quanto tale).

Ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo e tale elaborato necessita della sottoscrizione di un geologo anche ai fini della valutazione della necessità di modificare o meno, alla luce delle varianti e delle migliorie progettuali - oltre che delle eventuali sopravvenienze -, la relazione geologica posta a corredo del progetto definitivo approntato dalla stazione appaltante ai fini dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA ESPLETATI ED ULTIMATI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

La disposizione dell’art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 testualmente recita: «I servizi di cui all’articolo 252 (attinenti all’architettura e all’ingegneria; n.d.e.) valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’art. 234, comma 2. (…)».

Pertanto, i servizi di cui all’art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010, valutabili ai fini dell’integrazione dei menzionati requisiti, sebbene potessero riferirsi ad appalti di lavori ancora in corso, dovevano essere iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e, in caso di inizio dei lavori in epoca precedente, era valutabile la parte del servizio ultimata e approvata nello stesso periodo.

La prescrizione dell’ultimazione dei servizi (o di parte degli stessi, qualora iniziati prima) nel periodo di riferimento risponde alla ratio che solo i servizi ultimati – sebbene relativi ad appalti di lavori ancora in corso – ed attestati nelle forme di legge danno la garanzia dell’idoneita' e dell’affidabilita' tecnico-organizzativa e professionale del concorrente, mentre le prestazioni professionali non ultimate (da non confondere – come invece avvenuto nell’impugnata sentenza – con i lavori ancora in corso cui le prestazioni di ingegneria o architettura si riferiscono) potrebbero risultare svolte in modo irregolare o non conforme alle regole d’arte o alle condizioni contrattuali.

REQUISITO SVOLGIMENTO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI DUE SERVIZI TECNICI - ATI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c) dpr 207/2010 ss.mm.ii. va comprovato «l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento».

Le previsioni sopra riportate vanno lette alla luce dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. n. 207, per il quale «il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei».

SERVIZI TECNICI PRIVATI - COMPROVA - OPERA CONCRETAMENTE ESEGUITA

ANAC PARERE 2015

L’art. 263, secondo comma, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve essere interpretato nel senso che i servizi di cui al precedente art. 252 sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l’opera progettata non è stata eseguita, nel caso che la progettazione sia stata commissionata da un’amministrazione pubblica; i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata».

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Regione Calabria – bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Punta Stilo – Foce Fiumara Torbido) – I stralcio - S.A.: Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita' - importo dell’appalto: euro 1.931.160,00 - istanza presentata singolarmente dalla stazione appaltante.

ATP - SERVIZI DI PUNTA NON FRAZIONABILI

ANAC PARERE 2015

Negli affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell’articolo 261 del d.p.r. n. 207/2010, il requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovra' esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilita' del requisito dei servizi di punta non puo' essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentate dalla societa' A Appalti Srl, dalla societa' B Costruzioni Srl, dalla societa' C Srl - “Gara pubblica da espletarsi mediante procedura telematica per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento KR171B/10 D – Realizzazione di una vasca di laminazione sul torrente E” - Importo a base di gara: € 4.572.267.91 - S.A. Commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione F

REQUISITO PERSONALE TECNICO - AMMESSI LIBERI PROFESSIONISTI

ANAC PARERE 2015

«Per quanto riguarda le unità facenti parte dell’organico medio annuo, da fissarsi in misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando di gara, la norma deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dall’art. 90, co. 1, lett. d), del Codice, ai sensi del quale è ammessa la partecipazione alle gare di liberi professionisti (singoli o associati), i quali, proprio in virtù loro natura giuridica, non dispongono di un organico di personale/tecnici. Al citato requisito dell’organico deve, pertanto, essere necessariamente data una lettura in ragione della diversa tipologia di soggetti partecipanti alla gara. Il requisito va dunque inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara». Quindi, alla luce delle indicazioni fornite nella Determinazione n. 4/2015, l’art. 263, comma 1, lett. d), d.p.r. 207/2010 deve trovare applicazione tenendo conto delle previsioni contenute all’art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 163/2006 secondo cui le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo sono espletate, tra gli altri, da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. 23 novembre 1939 n. 1815.

Ne consegue che la norma regolamentare e il disciplinare di gara che la richiama debbono applicarsi in modo da non determinare un’ingiustificata estromissione dalla procedura di gara di liberi professionisti individualmente intesi che non possono disporre di “personale tecnico” alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione, il requisito potendo essere garantito attraverso una partecipazione alla procedura di gara nella forma del raggruppamento tra professionisti.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 163/2006 presentata dal costituendo RTP ing. F (capogruppo)-G S.r.l.- C s.n.c.- ing. H- ing. R-ing. P (mandanti) - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente l’intervento “Le Porte dei Parchi” Comuni di …………… - Importo a base di gara: euro € 505.010,80 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – S.A.: Comune di ……….

NON FRAZIONABILITÀ DEI SERVIZI DI PUNTA

AVCP PARERE 2014

Negli affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell’art. 261 del D.P.R. n. 207 del 2010, il requisito di cui all’art. 263 comma 1, lett. c), concernente i cd. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovra' esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilita' del requisito dei servizi di punta non puo' essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. & C. Srl, capogruppo della costituenda ATI con l’Impresa Alfieri Domenico & C. S.a.s. – “Procedura aperta di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 1 palazzina da 144 posti letto per alloggi di servizio collettivi per personale volontario previa demolizione della Palazzina B. – Localita' C. – Cas. ..” – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 10.481.841,69 – S.A.: Ministero della D. - Segretario Generale della D. - Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio - Roma.

Art. 261, comma 8 e art. 263 comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010. Non frazionabilita' dei servizi di punta.

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI - PARTECIPAZIONE RTI

AVCP PARERE 2013

Il requisito esperienziale decennale richiesto per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione è riconducibile alla previsione di cui all’art. 263, comma 1, lett. b) del Regolamento, puo' essere frazionabile e per la sua valutazione possono essere prese in considerazione attivita' espletate che presentano aspetti affini o attinenti, nell’ottica di individuare requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e favorire la piu' ampia partecipazione di professionisti.

Il divieto di avvalimento riguarda esclusivamente i requisiti di idoneita' professionale ovvero i requisiti di idoneita' prescritti dal D.lgs. 81/2008 e s. m. i. per l'espletamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Trattandosi di requisiti soggettivi che attengono alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilita' morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, ne' per essi è possibile ricorrere all’avvalimento (cfr. Avcp Determinazione n. 2/2012).

L’istituto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese trova applicazione anche nelle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e cio' sia nel caso in cui il bando indichi la prestazione principale e le altre prestazioni secondarie (parti, quindi, autonome del servizio da espletare), sia qualora la prestazione non sia suddivisibile in parti, dovendosi, in tal caso, intendere che i concorrenti non possono che eseguire la prestazione congiuntamente nella forma dell'associazione orizzontale. A fronte dell'indefinito ambito applicativo dell'art. 37 del D.lgs. n. 163/06, in tema di raggruppamenti temporanei, non è dato rinvenire un preciso dato normativo che osti alla sua applicazione nel caso di affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In caso di affidamento di incarico di progettazione, è del tutto pacifico che possano partecipare alla gara anche i soggetti raggruppati (Cfr. AVCP la Determinazione n. 5 del 27 luglio 201), pur essendo anche tale prestazione dedotta nel novero di quelle riconducibili ai servizi ex art. 252, comma 2.

SERVIZI DI URBANISTICA - REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI

AVCP PARERE 2013

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Ing. Enrico A in merito all’appalto indetto dal Comune di B per l’affidamento del servizio concernente la redazione del pug (piano urbanistico generale) e della relativa vas (valutazione ambientale strategica) del Comune di B.

Con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e di servizi alla luce degli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006, che “il Codice…ha lasciato ampia discrezionalita' alle stazioni appaltanti, seppure senza eccedere l’oggetto dell’appalto, circa la scelta dei requisiti, della loro qualificazione e dei relativi mezzi di prova”. Ha pero' soggiunto che “la clausola del bando che prevede un livello minimo di uno specifico requisito non deve essere formulata in termini equivoci o indistinti neanche con riferimento al periodo di attivita' documentabile in base alla quale è maturato il possesso di quel requisito”.

A tal fine rientra nella facolta' della stazione appaltante strutturare nella lex specialis di gara i detti requisiti, facendo anche riferimento all’art. 263, comma 1, lett. c), del Regolamento che, ancorche' non vincolante per l’appalto di cui trattasi (servizio di urbanistica e non di progettazione), ben puo' costituire un adeguato parametro di riferimento nella modulazione della capacita' tecnico-professionale richiesta agli operatori del settore.

L'idoneita' dei servizi analoghi condizionata all'avvenuta redazione negli ultimi dieci anni di piani urbanistici generali articolati in specifici livelli non contrasta con la normativa di settore e risponde ad esigenze di idoneita' del prestatore e di qualita' della prestazione.

PROFESSIONISTA ESTERNO SINGOLARMENTE INDIVIDUATO - REQUISITO TECNICO PROFESSIONALE

AVCP PARERE 2013

È legittima L’esclusione disposta nei confronti della ditta, la quale ha indicato, per lo svolgimento dell’attivita' di progettazione e coordinamento della sicurezza, un professionista diverso da quello che ha dimostrato di possedere, a tal fine, i requisiti tecnico organizzativi richiesti dalla stazione appaltante.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A. s.r.l.- “Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione del collettore fognario ovest per adeguamento igienico sanitario - zone non servite in territorio del Comune di C.”. Importo a base d'asta € 859.330,00– S.A.: B. s.p.a..

Professionista esterno singolarmente individuato. Requisito tecnico professionale. Assenza. Art. 252 e 263 d.P.R. 207/2010. Esclusione.

SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA - NON SI APPLICANO LE NORME SULLA PROGETTAZIONE

AVCP PARERE 2013

I servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica sono compresi nella categoria n. 12 dell’All. II A al d.lgs. n. 163/2006, ovvero rientrano nell’ambito dei servizi c.d. prioritari cui è integralmente applicabile la disciplina del Codice dei contratti pubblici ex art. 20 comma 2 dello stesso (cfr. Parere Avcp n. 54 del 23/03/2011).

In ordine alla natura delle prestazioni in esame, esse sono riconducibili alla figura dell’appalto di servizi, sottratti tuttavia alla disciplina specifica dettata per i servizi concernenti la redazione di progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo), nonche' a quella degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione.

Ne deriva che l’Amministrazione, in sede di predisposizione del bando di gara, non è tenuta al rispetto delle limitazioni specifiche riferite dal D.P.R. n. 207/2010 ai servizi di progettazione ed assimilati (cfr. 253 e 263 del D.P.R. n. 207/2010) se non nei limiti richiamati espressamente nel bando in forza della possibilita' che ha l’Amministrazione di auto vincolarsi.

L’istante, ad onta dell’espresso richiamo operato dalla disposizione di bando, non puo' invocare l’applicazione delle tariffe professionali, ormai definitivamente eliminate dal mondo giuridico, traducendosi tale abrogazione in una implementazione dell’onere motivazionale incombente sulla S.A., che deve determinare il corrispettivo della prestazione “in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale” (cfr. deliberazione di questa Autorita' 3 giugno 2012, n. 49

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Ing. Enrico A – “Procedura aperta avente ad oggetto: Piano Urbanistico Comunale (PUC) della Citta' di B, del Rapporto Ambientale e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUEC)” – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 100.000,00 – S.A.: Comune di B.

Artt. 42 e 29 del Codice e art. 263 D.P.R. n. 207/2010 – Servizi attinenti all’urbanistica.

SERVIZI TECNICI - REQUISITI IN CAPO ALLA MANDATARIA

AVCP PARERE 2013

In ordine al possesso dei requisiti di partecipazione il disciplinare di gara (..), prevede che “la mandataria deve possedere una percentuale pari almeno al 51% degli stessi requisiti [e]…in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”. A sua volta la normativa generale in materia di procedure d’appalto statuisce nel medesimo senso, come correttamente indicato nello stesso provvedimento di esclusione ed in particolare, le norme di cui all’art. 37, commi 3 e 13 del d.lgs. n. 163/2010, ma sopratutto l’art. 261, comma 7, del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 207/2010), appunto dedicato alle gare per il conferimento di servizi di architettura ed ingegneria. Ebbene, a fronte di tali univoche disposizioni, la mandataria partecipa alla esecuzione dei lavori per una percentuale ben inferiore non solo al limite del 60%, in proporzione dei requisiti posseduti, ma anche al 51%, siccome pari alla percentuale del 15%. Sul punto l’istante afferma di aver dichiarato, in sede di istanza di partecipazione al costituendo raggruppamento, una percentuale di servizi, nella veste di mandataria capogruppo, pari al 51%, ma tale asserzione non è comprovata da alcuna documentazione, risultando invece dal verbale di gara che ha dichiarato di partecipare per il solo 15% della prestazione.

La domanda di partecipazione alla gara della mandataria va esaminata alla luce dell’esatta formula di cui al comma 7 dell’art. 261 del regolamento di esecuzione, il quale prevede che “In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non puo' essere stabilita in misura superiore al M.nta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”. Orbene, atteso che il Disciplinare di gara, in applicazione della facolta' attribuita dalla norma in esame alla S.A., statuisce che “Ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, la mandataria deve possedere una percentuale pari almeno al 51% degli stessi requisiti”, la mandataria non risulta non essere in possesso di tale coefficiente minimo per quanto attiene al requisito del personale medio annuo di cui all’art. 263, comma 1 lett. d) d.P.R. n. 207/2010, in quanto pari soltanto al 50% (n. 2 su 4 complessivi). Inoltre, non risulta che la partecipazione della mandataria sia conforme alla statuizione di cui alla riprodotta norma del regolamento di esecuzione, laddove prevede che “La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”, in quanto, pur in possesso di requisiti in percentuale preponderante (dal 108 al 173% del totale dei requisiti minimi richiesti, ad esclusione del personale medio annuo), partecipa alla gara soltanto per il 15% dei servizi in appalto, quindi inferiore al 60% richiesto dalla predetta normativa.

Quanto sopra vale dunque a ritenere legittima l’esclusione disposta nei confronti del raggruppamento.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da : Rtp: A. s.a.s. (capogruppo) – Arch. B. – Arch. C. – Ing. D. – Ing. E. – Geom. F. – Arch. G. – Procedura aperta per l’affidamento di “Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’intervento di realizzazione dell’emissario di fognario” - Importo complessivo lordo € 168.919,80 – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa – S.A.: Comune di H.

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Partecipazione in raggruppamento. Legittima esclusione per mancanza, in capo alla mandataria, della quota di partecipazione maggioritaria richiesta dalla lex specialis di gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM

AVCP PARERE 2012

Con riferimento al primo rilievo, si rileva che il bando di gara, secondo quanto riportato nell’istanza, è stato pubblicato in data 30.3.2012, quindi, successivamente all’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici. Ne consegue che in virtù del principio tempus regit actum i requisiti di ammissione alla gara dovevano essere regolati dalla stazione appaltante tenendo presente la normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara, ossia il DPR 207/2010 ed in particolare il suo art. 263. Se si confronta il contenuto di quest’ultima norma con quella del previgente art. 66 DPR 554/1999, si ricava che la nuova disciplina, al fine di garantire una maggiore concorrenza, ha introdotto un regime più favorevole per gli operatori economici, dettando requisiti di partecipazione meno stringenti e riconoscendo alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di fissare requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi solo entro i limiti fissati dalla norma stessa.

La stazione appaltante, facendo riferimento all’art. 66 DPR 554/1999, abrogato dal DPR 207/2010, da un lato, ha violato tali limiti, chiedendo, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti, l’aver svolto lavori per importi superiori a quelli fissati dal Regolamento di attuazione al Codice, e, dall’altro, ha richiamato una disciplina non più in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. 163/2006 presentate da ing. G. A – Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza e sorveglianza continua in cantiere, coordinamento della sicurezza ed attività connesse per le opere di realizzazione dell’impianto di depurazione dell’Isola di B - Importo a base d’asta € 130.674,84 - S.A.: Comune di B

DIMOSTRAZIONE SERVIZI DI PUNTA

AVCP PARERE 2012

La questione controversa investe la problematica relativa alle modalita' di dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita' tecnico-organizzativa nell’ambito dei c.d. servizi di punta, di cui all’art. 263, comma 1, lett. c), DPR 207/2010.

Ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i c.d. “servizi di punta”, è necessario “attestare l’avvenuto espletamento di due servizi, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare” (cfr. parere n. 190 del 20.10.2011).

In altri termini, il previgente art. 66, lett. c), DPR 554/1999 va interpretato nel senso che i concorrenti debbono presentare per ognuna delle classi e categorie di lavori oggetto di gara due servizi di punta, i quali non debbono necessariamente essere unici per tutte le classi e categorie, essendo possibile presentare piu' coppie di servizi, ciascuna riguardante anche una sola di tali classi e categorie.

L’art. 263, comma 1, lett. c), DPR 207/2010 riproduce il contenuto dell’art. 66, lett. c, DPR 554/1999.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ing. F. A - Procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria - Importo a base d’asta euro 160.223,14 - Stazione appaltante: Comune di B (PA)

REQUISITI PROGETTISTI - DIFFERENZA TRA SERVIZI APPARTENENTI A CATEGORIE DIVERSE

AVCP PARERE 2012

La propugnata interpretazione estensiva della prescrizione di bando, sulla base di una lettura “sostanzialistica” delle norme, si scontra con la formulazione letterale della prescrizione regolante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che, esprimendosi in maniera del tutto chiara ed inequivoca, richiede la qualificazione in Classe I Categoria B e non anche, alternativamente, in Categoria C.

Peraltro, se è vero che l’effettiva consistenza delle Categorie A e B in Classe I, come si ricava dalla lettura dell’art. 14 della Legge n. 143 del 2 marzo 1949, tradisce non una vera e propria dicotomia tra i rispettivi sottoinsiemi, quanto un regime di graduale complessita', atteso che in Classe I/c sono inclusi “Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore”, tuttavia il rapporto tra le due categorie non si palesa in termini di piena sovrapposizione essendo descritti nella prima taluni interventi (“piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri…”) che non trovano riscontro all’interno dell’altra, di guisa che non è dato desumere che la qualificazione per l’una valga necessariamente anche per l’altra. Aderire alla tesi propugnata dall’istante significherebbe richiedere da parte della Commissione una complessa ed incerta operazione di raffronto tra la precisa natura della commessa e gli specifici interventi dedotti nelle categorie legali, che darebbe la stura a valutazioni soggettive poco consone ad una fase della gara tanto delicata quale quella dell’accertamento dei requisiti di qualificazione dei concorrenti.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A– Procedura aperta per l’affidamento di incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza, ingegneria antincendio e rilievi planimetrici - Importo a base d’asta: € 207.588,80 - S.A.: Comune di Milano

SERVIZI INGEGNERIA - DISCIPLINA APPLICABILE - REQUISITI SPECIALI - COMPROVA

AVCP PARERE 2010

Con la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, l’Autorita' ha osservato – tra le altre cose - che, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'articolo 253, comma 3, DLgs 163/2006 del Codice. Nella determinazione su richiamata ha sottolineato come “occorre pero' tenere presente che il decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo del Codice) ha introdotto all’articolo 253 il comma 15-bis, prevedendo un meccanismo transitorio (fino al 31 dicembre 2010) teso a consentire una piu' agevole partecipazione alle gare per i progettisti attraverso la presa in considerazione di un arco temporale piu' ampio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente di cui all’ articolo 66. La novella ha la funzione di consentire la partecipazione alle gare di progettazione ad un maggior numero di soggetti, permettendo a questi ultimi di ampliare l’arco temporale di riferimento all’interno del quale recuperare le referenze necessarie a gareggiare. Pertanto, la volonta' del legislatore, applicata alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione per incarichi di progettazione atri servizi tecnici ad essa commessi, è tale per cui: a) quando la normativa vigente prevede un requisito di cinque anni (è il caso della lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999, sul fatturato globale per servizi di ingegneria), l’applicazione della norma del terzo correttivo determina la richiesta dei “migliori cinque anni del decennio precedente” (in sostanza si consente di individuare su dieci anni il requisito quinquennale); b) allo stesso modo si opera per la richiesta di requisiti triennali (lettera d) del citato comma dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999 in tema di organico medio annuo): si dovra' fare riferimento ai “tre migliori anni del quinquennio precedente”; c) per gli altri due requisiti su base decennale (lettera b) e lettera c) del comma 1 dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999) invece, la norma non risulta applicabile, pena una sua interpretazione restrittiva, contraria alla ratio della novella. Il legislatore ha, infatti, ritenuto sufficiente, per questi due requisiti, l’arco temporale decennale e, quindi, non ha previsto (ne' poteva prevedere, per simmetria con la norma dedicata alle imprese di costruzioni) una estensione del periodo documentabile per provare i requisiti. La disposizione incide, quindi, sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999, consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati, per un importo variabile tra tre e sei volte l’importo a base di gara, in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale previsto dal regolamento, nonche' di considerare l’organico medio annuo del personale tecnico utilizzato, in misura variabile da due a tre volte le unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico, su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente), in luogo del periodo triennale previsto dal regolamento (cfr., sul punto, circolare Ministero infrastrutture e trasporti 12 novembre 2009, n. 4649)”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori della Provincia di B. – Procedura aperta per “l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, misura e contabilita', liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di alloggi per utenze differenziate con relative urbanizzazioni e sistemazione aree a verde e arredo urbano dell’importo complessivo di € 5.000.000,00 all’interno del programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II “a settentrione”, nonche' di un servizio di assistenza specialistica alle attivita' connesse all’attuazione del programma di sperimentazione e di realizzazione di tutti gli adempimenti/atti necessari per l’attuazione del programma”– Importo a base d’asta € 268.086,05 – S.A.: Comune di A..

REQUSIITI PROFESSIONISTI - DISCREZIONALITA' P.A.

AVCP PARERE 2010

E' legittimo dunque che la stazione appaltante preveda l'attribuzione di specifici punteggi in relazione all'esperienza e alla qualifica professionale, e che l'aver espletato in passato servizi analoghi a quello oggetto della gara possa essere valutato quale indice di affidabilita' e dunque della qualita' stessa dell'offerta tecnica. In un caso, quale quello che ci occupa, di affidamento di incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione, elementi quali la composizione e l'organizzazione del gruppo di lavoro nonche' le esperienze pregresse dei singoli professionisti risultano indubbiamente indici significativi della qualita' della prestazione, direttamente riconducibili a caratteristiche oggettive dell'offerta stessa e dunque adatti a porsi quali parametri di valutazione relativi al merito tecnico, purche' tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta.

La possibilita' di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali, incontra infatti il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi; l'apprezzamento del merito tecnico che è deducibile dalla valutazione dei curricula professionali è infatti solo uno degli elementi valutabili e pertanto non puo' assumere un rilievo eccessivo (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n.6002; Cons. di Stato, sez.VI, 18 settembre 2009, n.5626; Cons. di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.3716; Cons di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n.2770).

La possibilita' riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente requisiti ulteriori di partecipazione, incontra necessariamente i limiti della ragionevolezza, della proporzionalita' e del rispetto del principio della libera concorrenza. Nel caso di specie, quindi, l'obiettivo doveva essere quello di garantire la partecipazione alla gara a tutti quei concorrenti che avessero l'esperienza e la competenza per gestire servizi analoghi, risultando a tal fine sufficiente la richiesta di competenza specifica relativa alla realizzazione di strutture in zona sismica secondo quanto previsto dalla classe I categoria g in cui rientra l'opera da realizzare.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa I. E. E. s.c. - Affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi del porto commerciale di Salerno - Importo a base d'asta € 1.289.529,15 - S.A.: A.P.S.

SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA SUPERIORI A 100,000 EURO - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

AVCP PARERE 2010

L'articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006, nel disciplinare le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ha individuato in relazione ai medesimi una specifica soglia per l'applicazione delle disposizioni di derivazione comunitaria che è di importo pari o superiore a 100.000 euro. Conseguentemente, essendo l'appalto in oggetto di importo pari a euro 167.575,88 lo stesso è da ritenersi superiore alla soglia comunitaria, per cui correttamente la stazione appaltante ha richiesto i requisiti di cui al citato art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, propriamente riguardante l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

La direttiva 2004/18/CE prevede, nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la piena discrezionalita' dell'amministrazione aggiudicatrice nella fissazione dei criteri, purche' tali criteri siano indicati nel bando di gara ed anche ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 il prezzo appare come uno tra i tanti elementi da combinare al fine di individuare l'offerta migliore (per lo piu' concernenti l'aspetto tecnico quali, a titolo esemplificativo: "…b) la qualita'; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti……omissis). La giurisprudenza amministrativa, inoltre, pur tendendo a riconoscere, nelle gare d'appalto da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la legittimita' dell'attribuzione di un peso percentuale maggiore in favore dell'elemento tecnico rispetto all'offerta economica, afferma comunque, sulla base dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, che la stazione appaltante, purche' sia specificato nel bando di gara e nella lettera di invito, non ha limiti nella fissazione dei punteggi da attribuire per ogni aspetto della offerta economicamente piu' vantaggiosa. Ne deriva che anche il prezzo possa subire degli aggiustamenti in base alla formula adottata dall'Amministrazione. Le scelte concretizzatesi nelle clausole della lex specialis rientrano, dunque, nella discrezionalita' della stazione appaltante, che puo' essere sindacata in sede giudiziaria solo se manifestamente illogica o irragionevole (da ultimo TAR Lazio, Sez. III, 28 gennaio 2009 n. 630). Unico vincolo posto dal legislatore è che sia il prezzo sia gli aspetti di carattere tecnico dell'offerta siano oggetto di valutazione, atteso che l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche nel 46 considerando della citata direttiva n. 18/2004, è definita quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualita' e prezzo.

In sintesi dunque puo' affermarsi che quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa, rientra nella discrezionalita' della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale elemento e purche' la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualita' necessariamente correlato alla specificita' di ciascun affidamento, non venga tradita riconoscendosi sostanziale assoluta preminenza al c.d. merito tecnico (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 maggio 2007 , n. 4735)

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dallo Studio A. e Associati s.r.l. e dallo Studio B. s.n.c. di C.Raffaele Michele & C. - Attivita' di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla "Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e del recapito finale - lotti A e C ) - Importo a base d'asta € 167.575,88 - S.A.: Comune Di D. (BA).

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2009

Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

SERVIZI DI PUNTA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2008

I requisiti di cui all’articolo 66 del d.P.R. 554/1999, sono rapportati a tutte le attività rientranti nell’articolo 50 del medesimo decreto, pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta (servizi di progettazione e direzione lavori), in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Cons. Stato, n. 2464/2006)

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di C – conferimento incarico professionale relativo a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e misura, completamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di “sistemazione e consolidamento Area Purgatorio”.

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - REQUISITI PROFESSIONISTI

AVCP PARERE 2007

Nelle gare per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione area, correttamente il bando prevedeva che i concorrenti dovevano indicare i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche, la loro qualifica professionale, gli estremi e la data di iscrizione al rispettivo ordine professionale e l’abilitazione alla sicurezza di cui al d.Lgs. n. 494/1996.

Ai fini dell’espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza, ciò che rileva è pertanto che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti dalla norma.

Per quanto attiene al quesito se sia possibile presentare a comprova dei requisiti richiesti dal bando, anche attività di progettazione preliminare, si precisa che, in applicazione dell’articolo 66, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. 554/1999, la selezione dei concorrenti avviene effettuando il rapporto tra l’importo dei lavori – appartenenti alla classe e alla categoria di cui al bando – per i quali il concorrente ha espletato, nell’ultimo decennio, servizi, ovvero due servizi, attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata, e l’importo dei lavori stabilito come requisito minimo nel bando.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.p.a. – appalto concorso per le opere relative alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del quartiere fieristico della Fiera del Levante di B. e costruzione di un nuovo padiglione espositivo. S.A: Ente Autonomo Fiera del Levante di B.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

In attesa dell’emanando regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, trovano applicazione, per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria gli articoli 63 e 64 del d.P.R. 554/1999. Nel caso in esame, si rileva un improprio utilizzo della procedura sopra soglia, in riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999. Poiché l’importo del servizio ammonta a Euro 172.179,54, risulta del tutto infondata la tesi della S.A. di considerare l’importo posto a base d’asta per così dire “prossimo” alla soglia dei 200.000,00 Euro. La richiesta del possesso di requisiti sproporzionati rispetto alla tipologia ed al valore dell’appalto, in quanto discriminanti, comportano una indebita restrizione della concorrenza.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dallo Studio AC3 s.n.c. – affidamento servizi di ingegneria relativi alla costruzione della fognatura pluviale nell’abitato 4° stralcio. S.A: Comune di M.

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2005

Nel caso in cui il concorrente allega alla sua domanda di ammissione la prova di aver svolto più servizi che complessivamente coprono tutte le classi e categorie oggetto dell’appalto, ma nessuno che individualmente li comprendesse tutti, tale elemento non vale a soddisfare la prescrizione del art. 66, lett. c), del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , dato che, contrariamente opinando, la relativa prescrizione si tradurrebbe in una “illogica duplicazione del requisito prescritto dalla precedente lett. b) dello stesso articolo (avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/03/2008 - ATI PROFESSIONISTI - REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

La stazione appaltante ha deciso nel bando di gara di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 65, ultimo comma, del DPR 554/99, stabilendo che la capogruppo debba possedere i requisiti di cui all'art. 66 comma 1 lett. a), b) e d) nella misura del 40%. Si chiede se è corretta, come sembra alla scrivente, l'esclusione di un raggruppamento il cui capogruppo non ha dimostrato di possedere il requisito di cui alla lett. b) per ciascuna classe e categoria prevista dal bando nella misura richiesta ma ha solamente dimostrato di possedere il 40% dell'importo totale indipendentemente dalle classi e categorie richieste.


QUESITO del 08/05/2006 - REQUISITI TECNICI

Con riferimento all’art. 66 comma 1 lettera b) del d.p.r. n.554/99 si chiede se i servizi espletati devono riferirsi, CIASCUNO, a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavoro previste dal bando ….o se, invece, sia sufficiente che il concorrente abbia svolto servizi per lavori in ciascuna delle categorie previste dal bando per gli indicati dalla norma. La prima interpretazione, anche se letterale, mi sembra troppo restrittiva e destinata a restringere in modo considerevole la concorrenza. Relativamente, invece, alla lettera c) del medesimo comma, si chiede se sia corretto interpretare la norma nel senso che il concorrente deve aver svolto almeno 2 servizi relativi a lavori che, complessivamente e in CIASCUNA categoria di lavori prevista dal bando, siano non inferiori al valore compreso tra 0,40 e 0,80….. Io considero che questi servizi sono cosiddetti “di punta” rispetto ai servizi di cui alla lettera b) e che siano, pertanto quelli che di fatto “qualificano” il concorrente per il servizio messo in gara. Diversamente non saprei quale senso abbia il requisito di cui alla lettera c). Sull’argomento ci sono più interpretazioni tra loro divergenti.