Art. 264 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, contiene:

a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;

b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per l'esecuzione di cui all'articolo 92 del medesimo decreto legislativo;

c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;

d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali é stato definito detto ammontare;

e) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;

f) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;

g) per la procedura ristretta, il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;

h) per la procedura negoziata con bando, il termine non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;

i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;

l) per la procedura ristretta, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta, nonché il termine per la presentazione delle offerte;

m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del codice;

n) il divieto previsto dall'articolo 90, comma 8, del codice;

o) i requisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3;

p) i criteri di valutazione dell'offerta di cui all'articolo 266, comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali ai sensi dell'articolo 266, comma 5, l'eventuale suddivisione dei criteri di cui all'articolo 266, comma 4, lettere a) e b), in sub-criteri e relativi sub-pesi, nonché le eventuali soglie ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del codice;

q) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, il numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;

r) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di cui all'articolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3).

3. Il bando in caso di procedura aperta o negoziata con bando, ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta, indica:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero é compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero é compreso tra venti e quaranta. ]
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Giurisprudenza e Prassi

ABROGAZIONE TARIFFE PROFESSIONALI - OBBLIGO INDICARE CORRISPETTIVO

AVCP PARERE 2014

A seguito dell’abrogazione del sistema delle tariffe professionali minime, resta fermo il principio secondo il quale è necessario che il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessita' dei servizi da appaltare, al fine di garantire la qualita' delle prestazioni (cfr. A.V.C.P., determinazione 27 luglio 2010 n. 5). La determinazione dell’importo a base di gara, in ragione di un’analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è infatti funzionale ad una piu' efficace verifica dell’anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

Con riferimento al contenuto del bando di gara per l’affidamento di servizi, giova richiamare l’art. 264, primo comma – lett. d) del Regolamento, da ritenersi ancora vigente pur dopo la radicale riforma introdotta con il sopracitato decreto legge n. 1 del 2012, che stabilisce infatti che il bando contiene obbligatoriamente: “l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalita' di cui all’articolo 262 e l’indicazione delle modalita' di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare”.

Se l’obbligo di utilizzo delle tariffe professionali era da ritenersi non piu' vigente, permaneva tuttavia l’obbligo di illustrare, all’interno del bando ovvero in allegato, le modalita' di calcolo del corrispettivo (cfr, su fattispecie analoga, A.V.C.P., parere 10 aprile 2013 n. 52).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’arch. F – “Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane” – importo a base di gara euro 2.232.689,41 – S.A.: C.

CORRISPETTIVO A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

AVCP PARERE 2013

(..) le stazioni appaltanti, nella fissazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticita' i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore. Un riferimento operativo puo' tuttora rinvenirsi nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 allegate alla determinazione dell’Autorita' n. 5 del 2010, depurate dei riferimenti alla tariffa professionale. L’elenco degli elaborati da redigere, con i relativi costi, deve costituire un allegato ai documenti di gara (cosi' espressamente: A.V.C.P., deliberazione 3 maggio 2012 n. 49, ove si è inoltre suggerito di individuare gli importi a base di gara facendo riferimento anche ai costi sostenuti negli ultimi anni dall’Amministrazione procedente o da altre Amministrazioni consimili per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 2010 e per uguali livelli progettuali).

Tutto cio' premesso, va rilevato che la Stazione Appaltante si è limitata, in sede di controdeduzioni all’istanza di precontenzioso, a rendere noto che sono pervenute dieci offerte e a dichiarare di aver determinato l’importo a base di gara di euro 150.000,00 prendendo a riferimento sia le tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 che i corrispettivi richiesti per prestazioni analoghe negli ultimi anni.

Non vi è pero' traccia, nel bando di gara trasmesso all’Autorita', dei criteri di calcolo specificamente utilizzati dalla stazione appaltante per la quantificazione del corrispettivo a base d’asta ne' risulta che siano stati pubblicati allegati al bando aventi siffatto contenuto.

Non puo' dunque giudicarsi legittima, alla luce della disciplina vigente, la mera predisposizione da parte del responsabile del procedimento di schemi di parcella professionale e di conteggi non adeguatamente pubblicizzati (quali allegati al bando di gara) e confinati all’interno degli atti preparatori della determinazione a contrarre.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’arch. A. A. – “Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione chiavi in mano del nuovo Istituto Professionale Alberghiero con annesso convitto da realizzarsi nel Comune di B.” – importo a base d’asta euro 5.740.000,00 – S.A.: Provincia di C..

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 – abrogazione delle tariffe professionali – corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.

TARIFFE PROFESSIONALI E BASE D'ASTA INCARICHI

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

AVCP PARERE 2008

Ai sensi del citato articolo 63, comma 1, lettera o) del d.P.R. 554/99, il bando deve stabilire l'importo minimo (da fissare tra tre e cinque volte l'importo complessivo o gli importi parziali dell'intervento) della somma degli importi di tutti i lavori, appartenenti alle classi e categorie dell'intervento cui si riferisce il bando, per i quali, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del suddetto bando, ha svolto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata: non si pone differenza fra gli affidamenti eseguiti per enti pubblici ovvero per privati. Ne deriva che ai fini del requisito dell’esperienza pregressa, non si pone differenza fra gli affidamenti di attività di progettazione eseguiti per enti pubblici ovvero per privati.

Nel caso in specie la commissione di gara, prima dell’apertura dei plichi, ha deciso di specificare ulteriormente il criterio di affinità dei lavori, previsto dal bando per la valutazione dell’esperienza pregressa, ritenendo di considerare come opere similari quelle relative al restauro e recupero di beni culturali, riconducibili alla categoria Id, aventi come committente un ente pubblico.

L’operato della S.A. non è conforme alla normativa del settore, in merito si fa presente che, con parere n. 90/2008, l’Autorità, richiamando la posizione del giudice comunitario e nazionale, ha espresso l’avviso secondo il quale la commissione aggiudicatrice non può modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel bando di gara, o introdurre elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione, ovvero adottare criteri che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.

Infatti, tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel bando di gara, affinché i concorrenti siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, a garanzia del rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. s.a.s. di M.C. V.& C. – licitazione privata per l’affidamento progettazione, direzione lavori nonché redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori “Completamento restauro Palazzo Corrado”. S.A. Comune di L..

PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE SERVIZI INGEGNERIA

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 63, comma 7, del d.P.R. 554/1999, i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando: si deve evidenziare che, ai fini della valutazione, è inconferente la realizzazione o meno dei lavori relativi all’attività di progettazione espletata.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 dalla S s.r.l. – affidamento di incarico relativo all’espletamento di servizi tecnici.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

SERVIZI DI INGEGNERIA INFERIORI A EURO 100.000

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2006

Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100. 000 euro.

I servizi di ingegneria di importo inferiore a 100. 000 euro devono essere affidati dalle stazioni appaltanti previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell’affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio l’Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l’Albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all’affidamento. Gli avvisi per l’affidamento dei servizi di ingegneria devono contenere gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ed ogni altro ulteriore elemento di cui all’articolo 63 del D. P. R. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l’affidamento. I requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali all’incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo. Il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti che l’offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all’opera da progettare per tipologia ed importo.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/04/2010 - AFFIDAMENTI INCARICHI PROGETTAZIONE: LIMITI DEL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 3.

E' corretto prevedere nel bando la possibilità del ricorso al subappalto nel limite del 30% delle attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni,picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche per la sola redazione grafica di elaborati progettuali?