Art. 262 Corrispettivo
ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016[1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.
2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione é determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo é aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo é determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie é determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.
3. All'importo stimato del corrispettivo complessivo é applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante. ]
Giurisprudenza e Prassi
FRAZIONAMENTO INCARICHI - ELUSIONE NORME AFFIDAMENTO DIRETTO
Si ritiene non conforme al disposto degli artt. 29, comma 4 e 91, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e s.m. e dell’art. 262, comma 4, del d.p.r. 207/2010 e s.m., l'affidamento diretto ai medesimi soggetti, degli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al “collegamento veicolare tra la strada del Melogno e via Calice, comprendente il Ponte sul Torrente Pora e la sistemazione delle aree adiacenti”, configurandosi un artificioso frazionamento dei servizi, ai fini dell’affidamento degli stessi ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e s.m.
Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo del “collegamento veicolare tra la strada del Melogno e via Calice, comprendente il Ponte sul Torrente Pora e la sistemazione delle aree adiacenti”
CALCOLO VALORE APPALTO PROGETTAZIONE
Lavori Pubblici - Prime indicazioni per il calcolo del corrispettivo da porre a base d'asta negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, dopo l'abrogazione delle tariffe
PROVINCIA DI TRENTO: DETERMINAZIONE IMPORTO PROGETTAZIONE
Determinazione dei corrispettivi negli affidamenti di incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria
SERVIZI DI PROGETTAZIONE INFERIORI A 40.000 EURO - PROCEDURA DI GARA
Ai sensi dell’art. 62 d.P.R. n. 554/99 i servizi (di progettazione) di importo inferiore a 40.000 Euro sono "affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicita' dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale", dovendo l’avvenuto affidamento esser "reso noto con adeguate formalita', unitamente alle motivazioni della scelta effettuata" (l’art. 17, comma 12, l. n. 109/94, come modif. dalla l. n. 166/02, applicabile "ratione temporis" al caso di specie, sancisce che l’affidamento deve avvenire "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza").
Viene in tal modo riconosciuta l’esistenza di una sfera di attribuzioni discrezionali, da esercitare attraverso l’esperimento di apposita procedura attivata con avviso pubblico, volta alla "verifica dell’esperienza e della capacita' professionale" di coloro che hanno ritenuto di dovervi rispondere e che sfocia in una scelta motivata del progetto da affidare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 500), con la conseguenza che risulta ovviamente possibile sottoporre al consueto sindacato del giudice amministrativo la legittimita' dell’operato della stazione appaltante.
AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario tenere in considerazione se gli stessi siano o meno riferiti sempre ad un medesimo intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto, e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare (art. 62, comma 10, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e determinazione Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 8 del 1999, richiamata anche dalla determinazione n. 2/2002).
Di contro, l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata comporta l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente, che nel caso di specie sarebbero dovute essere la licitazione privata o il pubblico incanto (artt. 65 e ss. del citato D.P.R. n. 554/99).
Peraltro, non ottemperare alle suddette prescrizioni comporterebbe anche una manifesta violazione della normativa comunitaria, che dispone esplicitamente: “..nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione..” e, con riferimento agli incarichi di progettazione, stabilisce che “in caso di ripartizione del servizio in più lotti ai fini della determinazione degli onorari si deve tener conto della somma del valore dei singoli lotti” (cfr. Direttiva 92/50/CEE, recepita con D.Lgs. n. 157/95 e determinazione dell’Autorità n. 8/99 citata).
PUBBLICITA' PER AFFIDAMENTI FIDUCIARI
L’Albo dei professionisti di cui il Comune ritiene di dotarsi per l’affidamento di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 40. 000 Euro, costituisce indubbiamente un valido ed efficace serbatoio di provvista dei professionisti di volta in volta necessari per la realizzazione delle varie opere pubbliche, ma non è ex se idoneo a dar contezza della precisa osservanza degli obblighi previsti dalla normativa regolamentare (art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. ), che impone di dare adeguata pubblicità in ciascuna evenienza in cui debba procedersi all’affidamento dei servizi in argomento, vale a dire in occasione di ogni singolo affidamento. In effetti, la tenuta di un albo vale ad offrire, in via continuativa, all’Amministrazione una vasta platea di probabili aspiranti agli incarichi da conferire, ma non esaurisce il novero dei professionisti che possano eventualmente manifestare un precipuo interesse a candidarsi per l’affidamento di ogni specifico incarico. Trattasi, poi, di pubblicità ex ante ed ex post, giacché la norma si riferisce sia alla fase anteriore all’affidamento dell'incarico sia a quella successiva all’intervenuto affidamento. Pertanto, poiché l’affidamento di un incarico non può prescindere da un’adeguata pubblicizzazione e dal vaglio dei curricula degli aspiranti, è necessario pubblicare, nelle forme più idonee, non soltanto un avviso recante la comunicazione dell’incarico di progettazione, che l’Amministrazione intende affidare direttamente ad un professionista di fiducia, ma anche la determinazione dirigenziale con cui la redazione del progetto preliminare per la realizzazione dell’opera è affidata.
PUBBLICITA' IN INTERNET PROGETTAZIONI
Ai sensi dell’art 62, comma 1, del DPR. n. 554 del 1999, secondo il quale i servizi di cui all'articolo 50 (attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione) di importo inferiore a 40. 000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa “adeguata pubblicità” dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale (adeguatezza che presupporrebbe almeno la pubblicazione su un quotidiano locale).
Ed invero, in disparte il rilievo che non appare consentito inferire, da una norma diretta a garantire la (diversa) finalità della pluralità della partecipazione alla gara, il superamento di un termine processuale di impugnazione espressamente posto a pena di decadenza, appare decisiva la considerazione che il primo comma dell’art. 62 del DPR n. 554/1999, con il sottrarre gli affidamenti degli incarichi di progettazione, di valore inferiore alla soglia di 40. 000 Euro, al previo svolgimento della licitazione privata e alle connesse forme di pubblicità disposte dall’art. 80 dello stesso decreto, ha inteso rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione della forma di pubblicità ritenuta più congrua.
Ne consegue che non appare irragionevole la scelta della pubblica amministrazione che, pur avendo deciso di effettuare una selezione per il conferimento dell’incarico, ha considerato sufficiente, stante il non elevato valore di esso, la pubblicazione dell’avviso al proprio Albo ed all’Albo pretorio del Comune, sia perché tale era l’iter procedurale suggerito dalla circolare ministeriale 7 ottobre 1996 n. 4488/UL per gli incarichi di siffatto importo, sia perché, oltre tutto, a tali forme tradizionali di pubblicità risulta affiancata, nella fattispecie, anche la contestuale pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda (come si evince dalla nota n. 3295 del 17 ottobre 2001, versata in atti); adempimento, questo, sotto il profilo logico della “adeguatezza”, quanto meno equivalente, se non superiore, per capacità diffusiva, alla (genericamente) propugnata pubblicazione su un quotidiano locale di non predeterminata tiratura e penetrazione.
ONERE DI MOTIVAZIONE NELLE PROGETTAZIONI
Nell’affidamento di incarichi di progettazione sussiste onere di motivazione che, oltre ad inquadrarsi simmetricamente con il principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dalla legge n. 241/1990, non può logicamente che vertere sulle “qualità” del contraente che si ritiene di prescegliere (non essendo, altrimenti, dato comprendere a qual parametro la motivazione pretesa ex lege debba rapportarsi). Tale assunto è stato fatto proprio dalla costante giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di affermare che, negli appalti di opere pubbliche, l’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. rende applicabile anche agli incarichi di direzione lavori, l’art. 17, comma 12, della 11 febbraio 1994, n. 109 (come sostituito dall’art. 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415), il quale stabilisce che per gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 40. 000 euro le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare, e quindi attraverso un sia pur sintetico confronto tra i curricula dei vari concorrenti.
E’, pertanto, illegittimo il provvedimento che si limita ad affermare che tutti gli aspiranti possedevano i requisiti per l’affidamento dell’incarico, procedendo di seguito a prescegliere uno di essi senza chiarire, sia pur in modo sintetico e conciso, le ragioni di tale convincimento.

