Art. 237 Certificato di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione é emesso dal direttore dei lavori ed é confermato dal responsabile del procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione é emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

Condividi questo contenuto:

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/08/2017 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (COD. QUESITO 26)

i richiede gentilmente il seguente chiarimento: i termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (art.237 comma 3 DPR 207/2010) decorrono dalla ultimazione dei lavori. Nell'ipotesi di cui all'art. 199 comma 2 del DPR 207/2010, in caso di assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, i termini vengono posticipati o fa fede la data del certificato di ultimazione lavori ?


QUESITO del 27/11/2006 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 non coincide con il certificato di regolare esecuzione dei lavori? Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 viene emesso su richiesta della ditta ?


QUESITO del 13/04/2006 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - CERTIFICATO DI ESECUZIONE

Nel caso di un lavoro di importo di circa 600.000 euro, assistito da contributo regionale, qualora la direzione dei lavori sia stata affidata allo stesso professionista esterno che ha redatto il progetto dell’opera, si chiede se è obbligatorio il collaudo in corso d'opera o se è possibile sostituire il collaudo in corso d'opera con il certificato di regolare esecuzione.