Art. 238 Compenso spettante ai collaudatori

1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni [o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici], ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione. (parole non ammesse al visto della Corte dei conti)
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Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – COMMISSIONE GIUDICATRICE - MODIFICA MODALITÀ VALUTAZIONE CRITERIO – ILLEGITTIMITÀ - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

ANAC DELIBERA 2017

In caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è legittimo l’operato della commissione giudicatrice che delibera di assumere, quale unico parametro di valutazione di uno dei subcriteri indicati nel bando, un elemento non previsto nella lex specialis, che comporta nella sostanza una modifica del subcriterio medesimo che, se nota alle imprese al momento della preparazione delle offerte, avrebbe potuto influenzare detta preparazione.

In caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel vigore del d.P.R. n. 207/2010, qualora la stazione appaltante abbia deliberato di fare ricorso al metodo aggregativo compensatore, la soglia di sbarramento va applicata dopo la riparametrazione dei singoli criteri, atteso che la riparametrazione c.d. “interna” è insita nel metodo aggregativo compensatore, come delineato nell’Allegato G del d.P.R. n. 207/2010

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da A – Procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di pulizia e sanificazione ambientale e altri servizi annessi per l’A.O.U. Città della salute e della scienza, Asl To1 e Asl To5 per trentasei mesi – Importo a base di gara: euro 5.554.000,00 - S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria

CLAUSOLA DEL BANDO - COLLAUDO

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

La clausola del bando di gara che pone a carico dell’appaltatore la spesa per il collaudo statico delle opere realizzate è in contrasto con la normativa vigente (art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo coordinato con la legge regionale siciliana di recepimento 2 agosto 2002, n. 7, nonché art. 210, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.).

Qualora, peraltro, il contratto di appalto non preveda alcun onere di collaudo a carico dell’impresa, ma contenga, anzi, un espresso richiamo alla norma del capitolato speciale che esclude le spese di collaudo dagli oneri a carico dell’appaltatore, la statuizione contrattuale conforme a legge può considerarsi prevalente rispetto a quella, non conforme a legge, contenuta nel bando.



La circostanza che l’amministrazione abbia, in sede di stipulazione del contratto, adottato una statuizione conforme alla legge e difforme dal bando deve condurre a considerare che la parte pubblica, che ha unilateralmente definito le regole della gara in difformità dalla legge, abbia inteso correggere l’errore in sede di contratto.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/09/2012 - COMMISSIONE DI COLLAUDO - NON PIÙ IN VIGORE MAGGIORAZIONE DEL 25%

Buongiorno, chiedo se è ancora vigente la norma che prevede che in caso di commissione di collaudo il compenso sia aumentato del 25% per ogni componente. La disposizione contenuta nell'art. 210 del DPR 554/99 (peraltro abrogato con l'introduzione del regolamento attuativo del codice)non è stata reintrodotta nel corrispondente art. 238 del DPR 207/2010. Per tale motivo, è giusto ritenere non più applicabile la predetta maggiorazione del compenso ai collaudatori?