Art. 201 Reclami dell'esecutore sul conto finale

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.]
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONE SU IMMOBILI VINCOLATI

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A srl – “Intervento di miglioramento dell’edificio strategico denominato Municipio” – Importo a base di gara € 320.092,95 S.A.: Comune di B (BN).

Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia costituito da lavori “concernenti” un palazzo di interesse storico-artistico, sottoposto come tale alla tutela diretta ex art.10, co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), per la loro esecuzione, sulla base delle declaratorie di cui all’allegato 1 al D.P.R. n.34/2000, non è sufficiente il possesso della qualificazione per la categoria individuata con l’acronimo OG1 (relativa agli edifici civili e industriali) occorrendo, invece, possedere la qualificazione per la categoria contrassegnata dall’acronimo OG2 (riguardante il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali). Il possesso della qualificazione per la categoria OG2 è necessario, non gia' per il solo caso in cui su beni vincolati si vadano ad eseguire lavorazioni particolarmente specifiche o complesse; poiche', invece, è la peculiarita' del bene, sul quale si va ad intervenire, a richiedere la speciale qualificazione dell’esecutore indipendentemente ed a prescindere dal tipo di intervento da praticare.

CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;