Art. 124 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo é costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse é applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del codice.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice.

articolo da coordinare con l’art.26-ter del DL 69/2013 come convertito dalla L.98/2013, in vigore dal 21/08/2013, di conversione del DL 69-2013 che reintroduce l’istituto dell’anticipazione fino al 31/12/2015]
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Giurisprudenza e Prassi

GARANZIE - EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

AVCP PARERE 2012

Restando impregiudicata l’eventuale esistenza di specifica e sovraordinata normativa comunitaria direttamente applicabile, dettata al diverso fine di garantire il corretto utilizzo di fondi comunitari, da cui derivi l’obbligo per l’appaltatore di costituire garanzie fideiussorie, pare doversi conclusivamente affermare, da un lato, che l’istituto dell’anticipazione – sebbene nei limiti sopra riconosciuti – è previsto ed è applicabile anche nei contratti di servizi e forniture; e, altresi', potersi sostenere che in tali ipotesi non è stato introdotto dal legislatore un obbligo generalizzato di subordinare l’erogazione di detta anticipazione agli adempimenti procedurali previsti dall’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e, in particolare, alla sottoscrizione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

Nondimeno, si ritiene opportuno sottolineare che nulla esclude che la richiesta di garanzie fideiussorie possa essere rimessa alla prudente valutazione della stazione appaltante, in virtu' del principio di buon andamento, ben potendo l’Amministrazione, in presenza di peculiari condizioni di affidamento, ritenerla necessaria e richiederla a garanzia del rischio di eventuali inadempimenti. Naturalmente, l’esercizio di tale discrezionalita' da parte della stazione appaltante deve svolgersi entro i limiti del generale divieto di aggravamento del procedimento e/o di adempimenti posti in capo ai soggetti affidatari dei contratti pubblici, al fine di non rendere eccessivamente oneroso l’impegno finanziario a carico della parte privata.

Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – Regione Siciliana – Applicabilita' agli appalti di servizi e forniture dell’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di erogazione dell’anticipazione subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 20/07/2015 - ANTICIPAZIONE EX ART. 124 DEL D.P.R. N. 207/2010

ANTICIPAZIONE EX ART.124 d.P.R.n.207/2010 In relazione all’art.124 del d.P.R. n.207/2010 “Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi”, tenuto conto della risposta al quesito n.3390 sul medesimo argomento, si chiedono i seguenti chiarimenti: a) ai fini del calcolo degli interessi, come deve essere determinato il “periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori” di cui all’art.124, comma 1, d.P.R. n.207/2010? In particolare il calcolo degli interessi deve essere effettuato sull’importo complessivo dell’anticipazione o deve tener conto delle riduzioni che la stessa subisce in funzione del recupero percentuale che si realizza in ciascun S.A.L. e, conseguentemente, l’ammontare complessivo degli interessi sarà il risultato della sommatoria degli interessi calcolati su ciascun importo residuo di anticipazione determinato con riferimento ai previsti S.A.L.? b) Inoltre, qualora il primo S.A.L. sia di importo superiore al valore dell’anticipazione, il recupero dell’anticipazione può avvenire interamente in occasione del primo pagamento? c) Nel caso di contratti di lavori pubblici in cui potrebbe non essere previsto un cronoprogramma dei lavori (ad esempio lavori di manutenzione di strade e piazzali), ma solamente la durata complessiva degli stessi, come deve procedersi per il calcolo degli interessi? Si ringrazia.


QUESITO del 13/02/2008 - INTERESSI

Si chiede il significato del co.3 ultima parte dell'art.102 dpr 554/99:"il tasso di interesse è applicato per il periodo inercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo"? Dobbiamo chiedere alla ditta garanzia pari all'importo rata di saldo oltre interessi?? Grazie e cordiali saluti


QUESITO del 09/07/2006 - COLLAUDO PROVVISORIO - GARANZIE

In ordine alla garanzia da prestare a fronte del collaudo provvisiorio - art. 102 regolamento - si chiede: 1)se la garanzia deve essere prestata anche per i lavori soggetti a certificato di regolare esecuzione, 2) se l'appaltatore è tenuto alla garanzia anche in assenza di specifica previsione del C.S.A.; 3) se l'importo da garantire sia costituito dalla sola ritenuta del 0,50% aumentata dagli interessi legali, posto che con l'entrata in vigore del regolamento non è più operante la ritenuta del 5% sui SS.AA.LL. Si chiede inoltre se, in caso di affidamento diretto a trattativa privata di lavori urgenti o complementari all'appaltatore affidatario dei lavori principali, sia dovuto dai diversi soggetti il contributo dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 (tassa appalti) e successiva delibera Autorità del 26.1.06.