Art. 121 Offerte anomale

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

4. Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice.

5. La specifica commissione di cui al comma 4 é nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente.

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all'articolo 84, comma 8, del codice.

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruità delle offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si proceda all'esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruità di cui all'articolo 86, comma 3, del codice. La verifica é effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all'articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6.

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, il soggetto che presiede la gara procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara.

10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.]
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Giurisprudenza e Prassi

OFFERTE ANOMALE - VERIFICA ANOMALIA - SOGGETTI COMPETENTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La giurisprudenza ha precisato che “L'espressione “organismi tecnici della stazione appaltante” è sufficientemente ampia e generica, e tale da comprendere non solo organi e uffici tecnici istituzionali e permanenti dell'ente, ma anche organi e uffici temporanei, istituti ad hoc” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5813/2002); ed ancora “qualora la stazione appaltante non disponga di propri organismi tecnici, la stessa si possa avvalere di altri soggetti competenti, estranei alla propria struttura, cui demandare tale verifica. La necessità che la verifica di anomalia sia condotta sulla base di valutazioni supportate da specifiche professionalità capaci di comprendere a fondo gli aspetti tecnici ed economici dell’offerta all’esame, esprime un modus operandi coerente con gli obiettivi cui la verifica è preordinata. Una volta acquisite le valutazioni dell’organismo tecnico di supporto (interno o esterno che sia), il ricorso alla motivazione per relationem può costituire una prassi del tutto legittima anche in materia di verifica di offerte anomale, così come riconosciuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale” (cfr. TAR Lombardia-Brescia, n. 42/2006; Consiglio Stato, Sez. VI, 3.3.2002 n. 1853; Sez.VI, 6.8.2002 n. 4094; Sez. VI, 10.4.2002 n. 1929; Tar Lombardia - Brescia 25.10.2005 nn. 1048 e 1049).

La giurisprudenza ha più volte ritenuto che “il RUP è l’organo titolare della competenza a condurre il sub-procedimento di verifica e può avvalersi di esperti non appartenenti all’Ente per meglio formulare il proprio giudizio tecnico sulla congruità delle offerte, purché tali soggetti si limitino a prestare attività di consulenza e di assistenza” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6765/2008) esattamente come è accaduto nel caso di specie.

BLOCCO UNITARIO – OFFERTE IDENTICHE COME OFFERTA UNICA SIA DENTRO CHE FUORI LE ALI

ANAC DELIBERA 2018

Il Consiglio di Stato, intervenendo interpretativamente in merito all’applicazione degli ormai abrogati art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006 ed art. 121, comma 1, d.P.R. 207/2010, ha affermato il principio per cui le offerte di identico ammontare devono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle cosiddette ali, sia nel caso in cui si collochino all’interno di esse. Pertanto, nell’alternativa tra il criterio del “blocco unitario” (c.d. criterio relativo, che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all’interno delle stesse) e il c.d. criterio assoluto (che impone la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso), la richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria ha preferito il primo, in ragione di diversi argomenti, sia di carattere testuale, sia di carattere sistematico.

Le successive pronunce giurisprudenziali riguardanti le gare indette posteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. 50/2016 hanno peraltro ribadito che la regola del c.d. blocco unitario continua a trovare applicazione anche nel vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici del 2016 (Cons. Stato, Sez. V, n. 4821 del 6 agosto 2018; Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2018, n. 3821). Tale indicazione è stata altresì recepita dall’Autorità nelle Linee guida n. 4 relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (delibera n. 206 del 1 marzo 2018) e riportata nelle relative FAQ ove, con riguardo al punto 5.2.6, lett. k), delle Linee guida n. 4, è ribadito che la regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017), si applica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle ali.

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da … - Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di difesa del suolo per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento franoso del marzo 2006 in … – IV lotto funzionale - Importo a base d’asta: euro 273.585,28 - S.A. …

PREC 202/18/L

TAGLIO DELLE ALI - CRITERIO DEL BLOCCO UNITARIO (97.2.A)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Il calcolo dell’anomalia effettuato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 97, comma 2, lettera a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è effettuato tenendo conto di tutte le offerte presenti all’interno delle ali singolarmente considerate, non procedendo pertanto all’accorpamento delle offerte di egual valore (cd. criterio del blocco unitario), secondo l’indicazione fornita dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 5/2017 in relazione alla previgente normativa.

È noto che nell’alternativa tra il criterio del c.d. blocco unitario (c.d. criterio relativo, che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all’interno delle stesse) e il c.d. criterio assoluto (che impone, all’incontro, la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso) – la richiamata decisione dell’Adunanza plenaria (che peraltro non si pronuncia sulle previsioni – comunque non applicabili ratione temporis al caso deciso) ha preferito il primo in ragione di diversi argomenti: a) sia di carattere testuale (discendenti dalla comparazione del primo e del secondo periodo dell’articolo 121, comma 1, primo e secondo periodo, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal cui confronto emerge la distinzione tra le offerte intermedie, escluse dal “taglio delle ali” – per le quali opera il c.d. criterio assoluto – e le offerte estreme o marginali, interessate dal “taglio delle ali”, per le quali opera invece il c.d. criterio relativo): b) sia di carattere sistematico (connesse alla finalità complessiva di salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare e a prevenire manipolazioni delle gare e dei relativi esiti, ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso).

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ OFFERTA - SOGGETTI COMPENTENTI

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2018

Qualora il bando di gara preveda che, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il responsabile del procedimento possa avvalersi “eventualmente” di organismi tecnici della Provincia, tale disposizione non preclude la legittima possibilità di mettere a disposizione del RUP, cui spetta in materia la competenza decisionale, un “gruppo di lavoro” con funzioni consultive; infatti l’articolo 121, co. 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (“offerte anomale”) prevede che il responsabile del procedimento possa avvalersi sia degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione, sia della commissione di gara sia infine di un’apposita commissione ad hoc, integrabile ex comma 5 della medesima norma, nominata ai sensi dell’art. 88, co. 1 bis del d.lgs. n. 163/2006. Peraltro, al “gruppo di lavoro” e/o alla “specifica commissione” per la valutazione dell’anomalia non si applicano le disposizioni diversamente regolanti (art. 84 d.lgs. n. 163/2006) la nomina, la composizione ed il funzionamento della Commissione giudicatrice di gara.

OFFERTE CON IDENTICO RIBASSO - TAGLIO DELLE ALI - COMPUTABILITA' NEL D.LGS. 163/2006 E NEL D.LGS. 50/2016 (97.2)

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2018

Sulla base del previgente art. 86 del D.lgs. 163/2006 va dato peso al valore delle offerte e non solo al relativo numero, considerando in modo unitario quelle aventi il medesimo ribasso, dando la stura alla possibile esclusione di un numero di offerte superiore alla percentuale del dieci per cento delle offerte di maggiore o minor ribasso. […] l’art. 121 del d.P.R. 207/2010 […] ne sarebbe dimostrazione la stessa natura esecutiva ed attuativa.

Con il D.lgs. 50/2016 l’art. 97 comma 2, lett. e) testualmente opera riferimento alla media aritmetica “di tutte le offerte ammesse” così lasciando intendere l’accantonamento di un numero assoluto di offerte, singolarmente considerate, corrispondente alla percentuale del 10 per cento.

Venendo meno per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti le esigenze che conducevano ad una interpretazione di carattere sistematico - attenuandosi i rischi di manipolazione della gara derivanti dalla esaminata non prevedibilità del metodi di calcolo della soglia di anomalia - non vi è più ragione per non applicare il criterio c.d. assoluto, per cui ai fini del taglio delle ali ogni offerta che presenta identico ribasso deve essere computata singolamente.

Il criterio del c.d. blocco unitario per determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e minor ribasso invocabile per le gare esperite sotto la vigenza del D.lgs. 163/2006 (Consiglio di Stato Ad. Plenaria 5/2017) non è applicabile per le gare esperite in vigenza del D.lgs. 50/2016, nelle quali nella individuazione delle offerte da inserire nel taglio delle ali viene in rilievo il solo dato letterale numerico e non già il valore delle stesse.

OFFERTE CON IDENTICO RIBASSO - TAGLIO DELLE ALI - CONSIDERATE COME UN'UNICA OFFERTA (97.2)

TAR MARCHE AN SENTENZA 2018

Come si può verificare dal raffronto grafico fra l’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 97, comma 2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016, le due norme hanno una formulazione pressoché identica, per cui il fatto che il legislatore del 2016 non abbia ritenuto opportuno riproporre nella nuova codificazione l’abrogato art. 121 del DPR n. 207/2010 non è risolutivo, visto che l’art. 121 si limitava a dettare disposizioni applicative dell’art. 86 (e non avrebbe potuto essere diversamente, in quanto i regolamenti esecutivi non possono dettare disposizioni confliggenti con la norma primaria). In parte qua sussiste dunque continuità normativa fra il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.Lgs. n. 50/2016.

Ad ogni buon conto, la regola del c.d. blocco unitario obbedisce anzitutto ad esigenze di buon senso, non essendo dubbio che offerte che presentano il medesimo ribasso vanno tutte escluse dal novero di quelle da computare ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016. In effetti, trattandosi di determinazione della soglia di anomalia, ciò che interessa al legislatore è, evidentemente, fare in modo che non si tenga conto di tutte le offerte che alterino in maniera sospetta la soglia di anomalia.

VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - SUPPORTO TECNICO AL RUP

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2017

Il bando è stato pubblicato il 20 settembre 2016 e quindi a esso non può applicarsi quanto disposto dalle linee guida dell’Anac entrate in vigore il 22 novembre 2016, pertanto in data successiva all’emanazione del bando, con la conseguenza che trova applicazione il disposto dell’art. 121, d.P.R. 207/2010.

In relazione a questo articolo, la giurisprudenza, che si condivide, ha precisato che “nelle gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell'offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante; infatti, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 121, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, era attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice” (Cons. St. sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274).

Il Rup, quindi, unico organo chiamato a pronunciarsi sulla verifica di anomalia dell’offerta, ben poteva decidere, come nel caso in esame, di farsi supportare dalla commissione nel momento dell’analisi delle giustificazioni, al fine di individuare su quali aspetti era opportuno approfondire l’esame dell’offerta, per poi procedere in maniera autonoma all’analisi delle ulteriori giustificazioni.



OFFERTE CON RIBASSI IDENTICI – ERRONEO CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA - AUTOTUTELA

ANAC DELIBERA 2017

Il provvedimento di autotutela, disposto dall’amministrazione al fine di considerare i ribassi identici ai fini del “taglio delle ali” secondo le prescrizioni di cui all’articolo 86 del d.lgs. n. 163/2006 e di cui all’articolo 121 del d.p.r. n. 207/2010 e quindi di ripristinare la legittimità del calcolo della soglia di anomalia, è conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici e non viola il principio di immodificabilità della soglia di anomalia di cui all’articolo 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da A – Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria fabbricati ERP in MATINO alle vie Cattaneo, Prati Verdi E IV Tr. Via del mare - Importo a base di gara: euro 519.515,65 - S.A.: Arca Sud Salento

SOGLIA DI ANOMALIA - OFFERTE CON RIBASSI IDENTICI - PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA – LEGITTIMO (86)

ANAC DELIBERA 2017

Il provvedimento di autotutela, disposto dall’amministrazione al fine di considerare i ribassi identici secondo le prescrizioni di cui all’articolo 86 del d.lgs. n. 163/2006 e all’articolo 121 del d.p.r. n. 207/2010 e quindi di ripristinare la legittimità del calcolo della soglia di anomalia, è conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici e non viola il principio di immodificabilità della soglia di anomalia di cui all’articolo 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da A – Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP in Taviano alle vie B. Croce e Ottaviano, il cui progetto è stato validato con verbale in data 23.03.2015 – CIG 6189694911 - Importo a base di gara euro: 918.313,80 - S.A.: Arca Sud Salento - Lecce.

CALCOLO ANOMALIA IN CASO DI OFFERTE UGUALI

DELIBERA 2016

Ai sensi dell’art. 121, comma 1, del DPR 207/2010, per individuare le offerte da accantonare si fa riferimento ai valori di ribasso, accorpando i valori identici, mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici. Una volta circoscritto in modo rigoroso l’intervallo dei ribassi attendibili ai fini del calcolo della soglia di anomalia, è infatti ragionevole che alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate. Tale interpretazione è più garantista dell’interesse pubblico e previene le manipolazioni della gara e del suo esito ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall’Impresa A– Affidamento n. 3 Accordi Quadro relativi a lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche di competenza di A.I.P.O. Area PO Piemonte Orientale e Occidentale – 1° lotto – 2° lotto – 3° lotto - Importo a base di gara: 1° lotto euro 2.520.000,00 – 2° lotto euro 1.701.000,00 – 3° lotto 2.390.500,00 - S.A.: AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po.

OFFERTE ANOMALE – PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE E CALCOLO DELLE SOGLIA DI ANOMALIA – RIBASSI DI EGUALE VALORE. (86.1)

ANAC DELIBERA 2016

Ai sensi dell’art. 121, comma 1, del DPR 207/2010, per individuare le offerte da accantonare si fa riferimento ai valori di ribasso, accorpando i valori identici, mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici. Una volta circoscritto in modo rigoroso l’intervallo dei ribassi attendibili ai fini del calcolo della soglia di anomalia, è infatti ragionevole che alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate. Tale interpretazione è più garantista dell’interesse pubblico e previene le manipolazioni della gara e del suo esito ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall’A– Affidamento n. 3 Accordi Quadro relativi a lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche di competenza di A.I.P.O. Area PO Piemonte Orientale e Occidentale – 1° lotto – 2° lotto – 3° lotto - Importo a base di gara: 1° lotto euro 2.520.000,00 – 2° lotto euro 1.701.000,00 – 3° lotto 2.390.500,00 - S.A.: AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po.

MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA NELLA VERIFICA DI ANOMALIA

TAR TOSCANA SENTENZA 2015

Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 14 agosto 2015 n. 3935 "il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece, non necessaria nell'ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente. Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell'offerta". Nel caso in esame le giustificazioni fornite dall'aggiudicataria (relative principalmente alle conoscenze derivanti dalla pregressa gestione del medesimo servizio - in particolare per quanto riguarda la tipologia di clientela e le modalità di erogazione del prodotto finale - nonché all'utilizzazione di macchinari già presenti all'interno delle strutture) non sembrano affatto generiche né manifestamente irragionevoli e, d'altra parte, sono contestate dalla ricorrente in termini non meno generici di quanto non siano le stesse giustificazioni oggetto di censura.

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA - TAGLIO DELLE ALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Relativamente al calcolo del dieci per cento delle offerte marginali da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia (c.d. taglio delle ali) “i dubbi interpretativi devono ritenersi superati alla luce della norma regolamentare di cui all’articolo 121, primo comma, del d.p.r. n. 207 del 2010, a mente del quale <<Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’art. 86, comma 1, del codice, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia>>. Una volta ammesso, infatti, che il tenore letterale dell’articolo 86, comma 1 del d. lgs. n. 163 del 2006 puo' essere superato per via interpretativa per le offerte ‘a cavallo’ delle ali, non vi sono ragioni per non applicare lo stesso criterio alle offerte uguali che si collocano all’interno delle ali (entro l’ala superiore o entro l’ala inferiore, ovvero nel 10% delle offerte con maggior ribasso o nel 10% delle offerte con minor ribasso), criterio del c.d. “blocco unitario”. Identificare ciascuna offerta con uno specifico ribasso (accorpando le offerte con valori identici) consente, nella fase del taglio delle ali, di depurare la base di calcolo dai ribassi effettivamente marginali (definiti ex lege nel limite del 10% superiore e inferiore di oscillazione delle offerte). In questa prospettiva è irrilevante che i ribassi identici siano a cavallo o all’interno delle ali, perche' si tratta comunque di valori che se considerati distintamente limitano l’utilita' dell’accantonamento e ampliano eccessivamente la base di calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, rendendo inaffidabili i risultati. L’articolo 121, comma 1 del d.p.r. n. 207 del 2010 ha, dunque, eliminato ogni dubbio interpretativo, specificando che le offerte da accantonare sono quelle identiche, senza distinzione tra ribassi ‘a cavallo’ o all’interno delle ali. Il che equivale a dire che le offerte identiche devono essere considerate, in questa fase, come un’offerta unica, mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici. E, infatti, quando sia stato circoscritto in modo rigoroso l’intervallo dei ribassi attendibili ai fini del calcolo della soglia di anomalia, è ragionevole che alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate. Tale interpretazione, tra l’altro, è piu' garantista dell’interesse pubblico e previene manipolazioni della gara e del suo esito ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso.

ESCLUSIONE AUTOMATICA - OFFERTE INFERIORI A 10 - NON AMMESSA

ANAC PARERE 2015

La facolta' di esclusione automatica non è esercitabile nelle procedure negoziate per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro ove siano ammesse offerte in numero inferiore a dieci. In tali casi, la scelta della stazione appaltante deve essere nel senso di esercitare la facolta' prevista all’art. 86, comma 3, del Codice oppure di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’impresa che abbia presentato l’offerta economica con il massimo ribasso.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dall’impresa edile F – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’acquisto e recupero di immobili nel centro storico, da rendere disponibili per famiglie, prevalentemente con bimbi in eta' scolare, integrato da interventi di ospitalita' diffusa per il turismo stagionale e per il sistema dei centri per la didattica nel Comune di Jacurso - Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 194.855,63 – S.A.: Centrale Unica di Committenza presso l’U

OFFERTE ANOMALE - ACCANTONAMENTO OFFERTE UGUALI

AVCP PARERE 2014

Ai sensi dell’art. 121, comma 1, secondo periodo, del DPR 207/2010, le offerte identiche a quelle da accantonare (senza distinzione tra ribassi a cavallo o all’interno delle ali) devono essere parimenti accantonate, il che equivale a dire che le offerte identiche devono essere considerate, in questa fase, come un’offerta unica. Il primo periodo, al contrario, nel disciplinare il calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, precisa che le offerte identiche sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; in questo modo è stato chiarito che, per individuare le offerte da accantonare si fa riferimento ai valori di ribasso (accorpando i valori identici), mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici. E in effetti, quando sia stato circoscritto in modo rigoroso l’intervallo dei ribassi attendibili ai fini del calcolo della soglia di anomalia, è ragionevole che alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di P. – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada rurale di Franceschiello” – Data di pubblicazione del bando: 23.8.2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base di gara: euro 177.338,43 – S.A.: Comune di P..

DIVERSITÀ DI RUOLO RUP E MEMBRO COMMISSIONE

TAR TOSCANA SENTENZA 2013

L'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 esclude che gli affidatari di incarichi relativi al contratto della cui aggiudicazione si tratta possano svolgere le funzioni di componente della commissione di gara. Tale norma introduce una specifica causa di incompatibilita' tra l'assunzione dei predetti incarichi e la nomina a membro della commissione chiamata a individuare la migliore offerta, ma nulla dispone riguardo al responsabile unico del procedimento, la cui attivita' è distinta da quella dei commissari di gara. La diversita' di ruolo tra responsabile del procedimento e commissario di gara emerge in via generale dagli artt. 10 e 84 del d.lgs. n. 163/2006, i quali delineano i diversi compiti dei due soggetti, nonche', in particolare, dall'art. 121 del d.p.r. n. 207/2010, cui fa rinvio, quanto agli appalti di forniture, l'art. 284 del d.p.r. medesimo; la suddetta disposizione del regolamento attuativo riserva solo al responsabile del procedimento la verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti in sede di procedimento di valutazione di congruita' dell'offerta.

Nessuna disposizione del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento impone la verifica collegiale di congruita' dei prezzi; infatti, l'art. 121 del d.p.r. n. 207/2010 prevede, qualora siano ravvisati elementi sintomatici di anomalia dell'offerta, che sia chiusa la seduta pubblica della commissione di gara e che il responsabile del procedimento sia chiamato a verificare le giustificazioni presentate dai concorrenti interessati avvalendosi degli uffici, di appositi organismi tecnici della stazione appaltante oppure della commissione di gara. Del resto, allorquando si apre la fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione ha esaurito il proprio compito, avendo gia' proceduto alla valutazione delle offerte, cosicchè è del tutto fisiologico che il responsabile unico del procedimento sia titolare della potesta' di accertamento e giudizio in ordine alle offerte sospette di anomalia, in una fase procedimentale distinta e separata rispetto da quella comparativa svoltasi innanzi alla commissione; ne discende che la necessita' di riconvocazione della stessa sarebbe ipotizzabile nella sola ipotesi in cui in sede di controllo sulle attivita' compiute emergano errori o lacune tali da imporre il rinnovo delle valutazioni (Cons. Stato, A.P., 29.11.2012, n. 36). Pertanto l'ordinamento contempla, in capo al predetto responsabile, la mera facolta' di farsi affiancare, in alternativa agli uffici della stazione appaltante, dalla commissione di gara (TAR Lombardia, Milano, III, 28.12.2012, n. 3238).

L'art. 121 del d.p.r. n. 207/2010, applicabile agli appalti di forniture in forza del richiamo espresso dall'art. 284 del d.p.r. medesimo, non demanda alla commissione di gara la dichiarazione di anomalia delle offerte risultate incongrue (la quale fa seguito alla verifica dell'anomalia che nel caso di specie, conformemente al citato art. 121, è stata effettuata dal responsabile unico del procedimento) e la declaratoria di aggiudicazione provvisoria, ma affida genericamente a chi presiede la gara tali incombenze. (..) Invero la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e le incombenze non riferite al merito delle offerte possono essere affidate ad un organo diverso dalla commissione di gara, costituito da una commissione amministrativa, ovvero dal cosiddetto seggio di gara o dal presidente della gara, chiamato ad espletare compiti privi di discrezionalita', in quanto nessuna norma impone che l'apertura delle buste, il recepimento del giudizio di anomalia e la declaratoria di aggiudicazione provvisoria siano riservati alla commissione di gara (TAR Lombardia, Brescia, II, 10.2.2011, n. 244; idem, 11.4.2012, n. 625; TAR Piemonte, I, 30.6.2011, n. 711).

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, che stabilisce talune prescrizioni cautelative in merito alle modalita' di composizione della commissione di gara, riguarda espressamente e limitatamente le commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa; la gara in esame, invece, è stata espletata secondo il criterio dell’offerta piu' bassa, rendendo cosi' inapplicabile tale regola di incompatibilita', per evidente non riconducibilita' della situazione di fatto al paradigma normativo astratto. Regola che, comunque, anche a volerla desumere dai principi informatori del sistema amministrativo, non potrebbe estendersi a collegi non aventi poteri decisori e non espletanti attivita' decisionali definitive, atteso che la commissione di cui si lamenta il conflitto di interessi e l’incompatibilita' è solo un collegio tecnico-istruttorio, nominato dal dirigente, quale ausilio all’attivita' di valutazione dell’anomalia dell’offerta, comunque ad esso spettante (e non al collegio). Estendere eccessivamente le regole di incompatibilita' al caso di specie significa interpretare il sistema normativo in modo non equilibrato ed armonico, poiche' a fronte dell’esigenza, pur apprezzabile, che qualsiasi intervento da parte dei funzionari nella procedura di gara non soffra di alcun pregiudizio derivante dall’avervi comunque avuto a che fare nelle precedenti fasi, si fronteggia l’interesse dell’amministrazione a non vedersi costretta ad una difficile opera di selezione di sempre maggior personale per occuparsi degli affari correnti, in ossequio al principio di semplificazione, non aggravamento ed efficienza che pure contraddistinguono e devono contraddistinguere l’agire delle p.a., in un delicato e dinamico bilanciamento con i principi sopra evidenziati. Peraltro, l’art. 121, comma 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce ora espressamente, a conferma della correttezza dell’operato procedurale dell’amministrazione nel caso di specie, che il responsabile del procedimento si avvale degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita. Aggiunge detta norma che, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte e che, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruita' dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. Il citato art. 121 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 aggiunge, al comma 5, che la specifica commissione di cui al comma 4 è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all’interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. Come si vede, nella composizione di detta commissione non viene fatto riferimento alcuno ad eventuali incompatibilita', ne' viene richiamato l’art. 84, comma 4, del codice. Il successivo comma 6, infatti, stabilisce soltanto che nella nomina si procede secondo quanto previsto all’articolo 84, comma 8, del codice, norma del tutto diversa dall’invocato art. 84, comma 4.

GIUDIZIO CONGRUITA' OFFERTA - COMPETENZA RUP

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Con specifico riferimento al ruolo del responsabile del procedimento, va ricordato che il regolamento, all’art. 121, comma 2, prevede, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, la sospensione della seduta pubblica da parte del soggetto che presiede la gara e la comunicazione al responsabile del procedimento; quest’ultimo procedera' alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Il successivo comma 4 precisa che il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario puo' richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 3, del codice. Nel caso di selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, è l’art. 121, comma 9, a disciplinare il procedimento e ad individuare gli organi competenti.

5.2.2. Per queste ragioni non v'è dubbio che il responsabile del procedimento nell'attuale sistema costituisce il "motore" del sub-procedimento di valutazione di congruita' delle offerte sospette di anomalia. Conseguentemente non sussiste il paventato vizio di incompetenza del RUP con riferimento all’attivita' da questi compiuta nella fase di valutazione della congruita' dell’offerta sospettata di anomalia perche', nel caso di specie, il RUP ha doverosamente manifestato alla stazione appaltante le sue perplessita' in ordine alla conformita' dell’offerta lasciando a quest'ultima le determinazioni finali.

OFFERTE CON RIBASSO IDENTICO DA ESCLUDERE FITTIZIAMENTE SE A CAVALLO DELLE ALI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2011

Nell'ipotesi caratterizzata, come nel caso di specie, dalla presenza, a cavallo delle ali, di due imprese con identico ribasso, entrambe le imprese, alla luce dell’ormai univoco orientamento giurisprudenziale, codificato dal regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010, devono essere fittiziamente escluse dalla gara.

OFFERTA ANOMALA NEGLI APPALTI PUBBLICI - PROCEDIMENTO DI VERIFICA AD OPERA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2011

In tema di verifica della congruita' dell’offerta è significativa la distinzione operata dal codice di contratti tra la disposizione di cui all’art. 88, che disciplina il procedimento di verifica delle offerte anomale, e quella dell'art. 84 che disciplina le modalita' di valutazione dell’offerta avanzata con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa. In quest’ultimo caso, la relativa “valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice che.... è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, mentre nel diverso caso dell’eventuale sub-procedimento di verifica dell’anomalia, è stabilito che la fase di detta procedura sia condotta dalla “stazione appaltante”, la quale, “se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e puo' chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi”.

Da una valutazione sistematica del quadro normativo di riferimento (pur con l’opportuna puntualizzazione che l’art. 88 del codice dei contratti è inteso, ratione temporis, nel testo vigente prima delle modifiche – sostanzialmente pero' non incidenti – intervenute a mezzo dell’art. 4-quater del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione), che non è sempre e comunque rimesso alla commissione giudicatrice anche la fase della verifica delle offerte sospette di anomalia.

Invero, è desumibile dalla norma, e dalla locuzione in essa impiegata (“se del caso”), che la competenza in ordine alla verifica di congruita' resta assegnata in via principale alla stazione appaltante nella persona del responsabile del procedimento, il quale solo ove lo ritenga – in ragione ad esempio delle competenze e professionalita' presenti tra i commissari - puo' ricorrere alla commissione giudicatrice (vedasi la pertinente giurisprudenza citata dalla difesa della contro interessata tra cui CdS, IV, 15 luglio 1999, n. 1267; id, 22 ottobre 2002, n. 5813).

Tale conclusione è del resto decisivamente avvalorata dal recente Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163/2006, approvato con d.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010, e in particolare dalla disposizione contenute nell’art. 121 comma 2, (“Offerte anomale”), che demanda pur sempre al responsabile del procedimento la verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STIMA SOMMARIA - OFFERTA PREZZI UNITARI

AVCP PARERE 2010

“Il computo metrico estimativo definitivo previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 differisce dalla stima sommaria dell’intervento di cui all’art. 34 che si presenta come un iniziale calcolo approssimativo effettuato dalla stazione appaltante in sede di progetto definitivo. Gli artt.71 e 90, in merito alla presentazione delle offerte fanno riferimento al computo metrico, omettendo il termine estimativo. Si ritiene che l’omissione del termine estimativo possa derivare dalle diverse procedure di aggiudicazione previste dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Relativamente al rilievo e alla ostendibilita' del computo metrico estimativo, e quindi anche dell’elenco dei prezzi unitari, risulta evidente che tali documenti devono essere posti in visione ai partecipanti nei casi di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato sull’importo posto a base di gara o sull’elenco prezzi adottati dalla stazione appaltante, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 554/1999. Diversamente opinando l’aggiudicatario si troverebbe infatti a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equita'. Nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi è in ogni caso l’obbligo dell’ostensione del computo metrico come previsto dagli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Per quanto riguarda l’omissione del termine estimativo precedentemente richiamata, si rileva che la mancata ostensione dell’elenco prezzi, e quindi della parte estimativa, in questo caso non determinerebbe successivamente problemi contrattuali : l’elenco prezzi da allegare al contratto sarebbe infatti gia' noto all’offerente in quanto da lui stesso prodotto.” Sulla base di tali considerazioni è stato, conseguentemente deliberato, con specifico riguardo al caso dell’affidamento di un appalto a corpo mediante offerta a prezzi unitari – come quello in rilevo nel caso di specie – che “nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi sia l’obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa S.– Facolta' di Scienze Motorie - Centro Sportivo “Record” - Lavori necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l’intero complesso – Importo a base d’asta € 1.340.000,00 – S.A.: A. - U..

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ANORMALMENTE BASSA

TAR EMILIA BO SENTENZA 2007

La verifica dell’anomalia delle offerte si configura, poi, come un subprocedimento all’interno di quello di scelta del contraente logicamente articolato in tre distinti momenti: della richiesta di giustificazioni all’offerente (primo momento); della presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli elementi giustificativi dell’offerta da parte dell’impresa (secondo momento); della verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (terzo momento). La normativa nazionale di cui all’indicato art. 21 della legge n. 109/1994 anticipa il contraddittorio al momento della formazione e presentazione della domanda di partecipazione, imponendo ai concorrenti di fornire giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative indicate nel bando di gara o nella lettera di invito. Il che contribuisce ad accelerare la procedura di verifica dato che, attraverso la presentazione preventiva delle giustificazioni, l’amministrazione può disporre da subito di elementi utili di valutazione per poter controllare la congruità delle offerte presentate; con la possibilità, sulla base di tali sole giustificazioni, di considerare l’offerta, benché apparentemente anormalmente bassa, seria ed attendibile e pertanto accettabile. L’anticipazione delle giustificazioni serve anche a scongiurare il pericolo che le stesse, anziché essere realmente esistenti al momento della presentazione della domanda, vengano artatamente costruite ex post.

La valutazione di anomalia deve avere ad oggetto l'affidabilità globale dell'offerta, dal che discende che, in una gara d'appalto, l'omessa estensione della verifica in contraddittorio a tutte le voci dell'offerta presuntivamente anomale, da parte dell'ente appaltante, non costituisce vizio di legittimità inficiante l'operato del seggio di gara, essendo se mai onere gravante sulle imprese offerenti quello di estendere le proprie giustificazioni alle voci residue, anche al fine di compensare eventuali anomalie non adeguatamente giustificate in via preventiva.

ANOMALIA DELLE OFFERTE - VERIFICA DEL CONTRADDITTORIO

TAR EMILIA BO SENTENZA 2007

Nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, l’Amministrazione dovrebbe, una volta richieste all’impresa le giustificazioni (aggiuntive di quelle rese in prima battuta a corredo dell’offerta), instaurare sulle stesse un’ulteriore fase di interlocuzione con l’impresa medesima.

In una fattispecie assolutamente identica alla presente (lex specialis di gara obbligante i concorrenti a presentare già a corredo dell'offerta - indicandone i contenuti minimi - le giustificazioni che sarebbero poi state esaminate nel caso in cui questa avesse superato la soglia di anomalia; su tali giustificazioni, ove non immediatamente idonee a giustificare la congruità dell’offerta, sarebbero stati chiesti gli eventuali chiarimenti, dando così applicazione al principio del contraddittorio sancito dall'art. 21, comma 1 bis, della L. 109.1994), la Sez. I del Tar Veneto (24 giugno 2005, n. 2649) ha, per esempio, ritenuto che “il dedotto vizio di violazione del contraddittorio non sussista, né che esso sia venuto meno per non avere il responsabile del procedimento instaurato una ulteriore fase di chiarimento sulle giustificazioni fornite dalla ricorrente.

Il contraddittorio che la norma prescrive al fine di poter escludere le offerte anomale si sostanzia infatti nella necessaria acquisizione delle giustificazioni del concorrente (sempre che esse non siano riscontrabili e ritenute sufficienti nell’offerta) e non già, come sostiene la ricorrente, nell’obbligo per la stazione appaltante di instaurare uno specifico contraddittorio anche sulle giustificazioni fornite.

Non è infatti l’amministrazione che deve provare che il concorrente non aggiudicatario per anomalia dell’offerta “non possa svolgere in concreto la prestazione ai prezzi da esso indicati” ma è quest’ultimo a dover a dimostrare, attraverso i documenti che ne provino la congruenza e la completezza, di poter realizzare l’opera alle condizioni particolarmente favorevoli, dal medesimo offerte: il punto delicato del giudizio non è quindi se il concorrente la cui offerta risulti “anomala” rispetto alla media possa realizzare l’opera al prezzo offerto, estremamente conveniente per l’amministrazione, ma se l’offerta che le regole di gara impongono di escludere proprio per eccesso di convenienza si dimostri, all’esito della verifica seria e congruente per il proponente ed accettabile per l’amministrazione, che altrimenti, per il rischio insito nelle offerte anomale, è tenuta a rifiutarla.”

NUMERO OFFERTE INFERIORE A CINQUE

CGA SICILIA SENTENZA 2007

In base a quanto disposto dal penultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 21 della L.109/1994, qualora “il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque “ (come accade appunto nel caso di specie, in cui le offerte giudicate valide sono risultate solo tre), “la procedura di esclusione automatica non è esecitabile “.

In presenza di meno di cinque offerte valide, infatti, il legislatore ha evidentemente ritenuto inattendibile il risultato della media, sicché ha escluso l’intero meccanismo che è teso a selezionare automaticamente, di norma, l’offerta aggiudicataria nelle gare sotto soglia.

L’aggiudicazione spetta perciò semplicemente all’offerta più conveniente per l’Amministrazione; rispetto alla quale - secondo il meccanismo generale di cui all’art. 89 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - va comunque effettuata, in contraddittorio, la verifica di anomalia, al positivo esito della quale la gara potrà essere aggiudicata.

VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

TAR PIEMONTE SENTENZA 2007

La ratio del procedimento di verifica dell’anomalia consiste “nell’assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale. La verifica, inoltre, non deve riguardare tutte le offerte sospette, ma deve essere effettuata progressivamente a partire da quella che presenta la maggiore percentuale di ribasso e deve terminare quando si ritiene un’offerta non anomala, ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna anomala”. La scelta dell’amministrazione provinciale si conforma pertanto a tali principi e appare adeguata anche al principio di economicità espresso dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990.

GIUSTIFICATIVI SULL'OFFERTA ANOMALA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

La presentazione dei giustificativi in relazione all’anomalia dell’offerta non può essere attratta nella sfera dell’idoneità alla partecipazione alla gara, idoneità determinata sia dal possesso dei requisiti di ordine generale (art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), sia dal possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, resta bensì relegata alla sfera delle valutazioni discrezionali che la stazione appaltante deve compiere prima di procedere ad escludere un’offerta anomala (nei casi indicati dall’art. 89 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.) ed incide pertanto solo sul meccanismo dell’esclusione, automatica o meno, dell’offerta medesima.

Va da sé che, richiesti i giustificativi e non presentati i medesimi, la stazione appaltante può procedere all’esclusione dalla gara dell’impresa inadempiente rispetto alla richiesta. La stessa non può, però, ritenersi altresì autorizzata ad incamerare la cauzione provvisoria, neanche invocando il recente orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile la sanzione dell’incameramento della cauzione provvisoria, prevista dall’art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., “non solo in assenza della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ma anche in tutti i casi in cui il concorrente abbia prodotto dichiarazioni non confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione o abbia effettuato false dichiarazioni” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2933 del 7 giugno 2005). Ciò in quanto la mancata presentazione dei giustificati non attiene a casi in cui il concorrente abbia prodotto dichiarazioni non confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione o abbia effettuato false dichiarazioni. Diversamente si dovrebbe applicare la sanzione dell’incameramento della cauzione per ogni caso di offerta anomala non suffragata da giustificativi idonei a farla ritenere ammissibile. A ciò si aggiunga inoltre che la norma in esame ha natura sanzionatoria, per cui se è consentita una sua interpretazione estensiva non lo sarebbe, in ogni caso, una siffatta applicazione analogica.

RIBASSO PERCENTUALE E TOTALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 1 bis della legge n. 109/1994 dell’art. 89 del DPR n. 554/1999 ai fini del calcolo dell’anomalia delle offerte per gli appalti a misura occorre tener conto, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, del solo dato costituito dalla percentuale di ribasso: tale percentuale di sconto sul prezzo richiesto è l’unico dato che, nella valutazione del legislatore, è ritenuta il più idoneo a rappresentare la volontà dell’offerente e ad esso soltanto occorre far riferimento per determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi concretamente offerti dai concorrenti.

VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI GARA E DEL RUP

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2006

Le funzioni affidate alla commissione, concernenti la valutazione di anomalia dell’offerta devono essere circoscritte a quelle di natura meramente amministrativo-procedurale, dovendosi invece demandare all’esclusiva competenza del RUP (e del relativo personale di supporto) la valutazione tecnico-economica delle giustificazioni così come prescrive l’art. 89, comma 2, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m.. In particolare, sono demandati alla commissione (o all’autorità che presiede o svolge la gara) solo compiti di natura procedurale, volti alla determinazione della soglia di anomalia (attraverso la mera operazione matematica di cui all’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. ) e all’individuazione delle offerte che presentano un ribasso percentuale superiore alla stessa (attraverso altra operazione meramente aritmetica), mentre le verifiche tecniche, in contraddittorio con l’offerente, sono demandate all’organo dotato della relativa competenza, cioè al RUP che si avvale degli organismi tecnici della stazione appaltante. Occorre, inoltre, osservare che la verifica di anomalia dell’offerta costituisce un subprocedimento che formalmente ha un rilievo preciso e distinto rispetto al procedimento di evidenza pubblica diretto all’aggiudicazione (anche se ad esso collegato), che si connota per contenuti sostanzialmente di merito tecnico ed economico sull’offerta in esame. Qualora la stazione appaltante non disponga di propri organismi tecnici, la stessa si può avvalere di altri soggetti competenti, estranei alla propria struttura, cui demandare tale verifica. Una volta che la commissione abbia acquisito le valutazioni dell’organismo tecnico di supporto (interno o esterno che sia), il ricorso alla motivazione per relationem può costituire una prassi del tutto legittima anche in materia di verifica di offerte anomale, così come riconosciuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/01/2011 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER AVVISI AI CREDITORI

Si fa riferimento al D.P.R. 207/2010, per conoscere la modalità di svolgimento dell’aggiudicazione provvisoria a seguito di verifica delle offerte anomale per l’affidamento di contratti di servizi o forniture. All’art. 284 del “regolamento” è detto che “si applica l’art. 121”. L’art. 121, al comma 2, prevede che si chiuda la seduta pubblica per richiedersi le giustificazioni e, al comma 3, postula che successivamente “in seduta pubblica” si dichiari l’eventuale anomalia delle offerte, dichiarando l’aggiudicazione provvisoria (analoga procedura è prevista al comma 8 per contratti sottosoglia). Atteso che non è più richiesta la presentazione delle giustificazioni all’atto dell’offerta, lo scrivente interpreta doversi sospendere la seduta ex art. 117 regolamento e aggiornarla ad una successiva, necessariamente pubblica, nel corso della quale dare conto della verifica. Si chiede di conoscere se l’orientamento è corretto o se si possa semplicemente valutare la congruità e comunicarne l’esito e l’aggiudicazione provvisoria nei modi ex art. 77 del codice, senza apposita seduta pubblica. Si chiede inoltre di sapere se la data della seduta, considerati i tempi di verifica possa venire comunicata successivamente agli interessati.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;