Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;

g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.

7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;

c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

STUDIO DI FATTIBILITA' E COMPATIBILITA' CARICHE

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2008

In tema di affidamento di servizi di progettazione, l’aver partecipato alla redazione dello studio di fattibilita' non comporta causa di incompatibilita' per violazione del principio della par condicio.

Per poter invocare l’art. 8, co. 6, d.p.r. n. 554/1999 il collaboratore esterno a cui è affidato un incarico di consulenza avente ad oggetto attivita' funzionali all’accertamento della fattibilita' dell’opera si deve porre in funzione ausiliaria al R.U.P., ossia di collaboratore di questo nell’esercizio dei suoi compiti.

Le prestazioni svolte dai professionisti in relazione allo studio di fattibilita' sono, quindi, da ricondurre all’attivita' tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, ma da questa distinta che, per la sua complessita', richiede una specifica professionalita' e, ai sensi dell’art. 90, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, puo' essere affidata a terzi. In tal caso non sussiste alcuna previsione di incompatibilita' rispetto alla progettazione, atteso che l’incompatibilita' invocata riguarda soltanto gli affidatari dei servizi di supporto che non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonche' a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato. D’altro lato, si osserva che l’affidatario del servizio di supporto deve risultare tale all’esito di uno specifico procedimento anche concorsuale, che trova il suo atto di avvio nella proposta del R.U.P. (art. 8, co. 5, d.p.r. n. 554/1999): il che non si verifica nella concreta fattispecie.

Inoltre, per pacifico principio generale, le cause di incompatibilita' sono di stretta interpretazione in quanto limitative della liberta' di iniziativa economica costituzionalmente garantita, a nulla vale il tentativo di un’estensione analogica a fattispecie non espressamente contemplate (cfr. precedente di questa Sezione 28 febbraio 2007, n. 882 e Cons. St., Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 561): sulla base di tale principio infatti, è stata affermata la piena legittimita' della partecipazione dell’affidatario della progettazione preliminare alla gara per l’affidamento della progettazione definitiva e esecutiva in assenza di alcuna disposizione che disponga in senso contrario. Infatti, il principio della par condicio non puo' essere irrigidito fino al punto di stigmatizzare asimmetrie competitive fondate su meriti acquisiti per effetto della partecipazione a procedure rette dalle disposizioni comunitarie e nazionali ispirate alla logica concorrenziale: il vantaggio concorrenziale sotteso al previo espletamento dell’incarico finalizzato alla redazione del progetto preliminare costituisce, al pari della condizione in cui versa l’aggiudicatario in caso di procedura di rinnovo di un pregresso affidamento, ovvero della situazione in cui versa l’appaltatore di lavori in ambiti territoriali limitrofi, una differenziazione fattuale la cui positiva incidenza si atteggia ad esplicazione del giuoco concorrenziale piuttosto che fungere da fattore anticompetitivo.

Manca, nella fattispecie, il presupposto per l’applicazione del divieto, in quanto la precedente attivita' svolta dai professionisti non è qualificabile come progettazione.

Lo studio di fattibilita', quale previsto dall’art. 128 d.lgs. n. 163/2006, è un elemento della documentazione programmatoria dei lavori pubblici, contenente dati tecnici, gestionali, economico-finanziari dell’opera, che non solo si colloca temporalmente in un momento antecedente allo stesso avvio della progettazione, ma si rapporta a questa come presupposto e non come parte integrante.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

L’art. 8, commi 2 e 3, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. prevede che il RUP possa assumere il ruolo di responsabile dei lavori al fine del rispetto delle norme sulla sicurezza e che, nello svolgimento di tale incarico, designi il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigili sulla loro attività, valutando il piano di sicurezza e di coordinamento. L’art. 127 del citato regolamento prescrive, inoltre, che le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori siano svolte dal direttore dei lavori e l’art. 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. prevede, altresì, che, qualora il direttore dei lavori non possa essere nominato all’interno dell’amministrazione, l’attività di direzione dei lavori debba essere affidata al progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge medesima. Tuttavia, il D. Lgs. n. 494/96, art. 3, comma 5, consente che siano il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, a svolgere tanto le funzioni di coordinatore per la progettazione quanto quelle di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Atteso il richiamato quadro normativo, la tripla attribuzione al responsabile dell’Ufficio Tecnico delle funzioni di RUP, responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza appare consentita. Si rileva, tuttavia, che l’assunzione di incarichi relativi alla sicurezza da parte del personale interno alle amministrazioni non può comportare la corresponsione di un compenso alle stesse condizioni stabilite dalla tariffa professionale, poiché al suddetto personale interno si deve applicare esclusivamente l’art. 18, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. , che prevede l’utilizzo di semplici dispositivi incentivanti.

Con riferimento agli incarichi di valore inferiore ai 100. 000 euro, l’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , pur prevedendo una forma di pubblicità semplificata, dispone di dare “adeguata pubblicità”. Pertanto, la modalità di pubblicazione presso l’Albo pretorio, scelta dalla stazione appaltante, può apparire carente in relazione all’esiguo tempo di pubblicazione. Laddove, infatti, la stazione appaltante opti per una procedura di tipo selettivo ad evidenza pubblica, la pubblicità dovrà, coerentemente, essere “funzionale”, cioè il mezzo prescelto dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

L’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. consente all’Amministrazione di inserire nella programmazione annuale anche uno solo o più lotti di un intervento, a condizione che sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare dell’intera opera e siano state quantificate le risorse finanziarie complessivamente occorrenti, ed introduce altresì l’importante requisito della funzionalità del singolo lotto. Nel ripartire l’opera, infatti, le stazioni appaltanti debbono necessariamente individuare dei lotti “funzionali”, ossia delle parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. A tale scopo, il citato art. 14, comma 7, prescrive che l’amministrazione debba nominare, “nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto”, soggetto che il D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. (art. 8, primo comma, lettera p), punto 3) identifica nel responsabile del procedimento, attribuendogli l’onere di accertare ed attestare “l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento”.

Risulta, pertanto, elusiva della richiamata normativa la ripartizione di un lavoro in più affidamenti che, sebbene effettuata dopo aver elaborato il progetto per l’intero lavoro e dopo aver quantificato le risorse finanziarie complessivamente occorrenti, non soddisfa le condizioni della “fruibilità” e della “funzionalità” delle singole parti.

Il frazionamento dell’opera, inoltre, con il conseguente abbassamento dell’importo dei singoli affidamenti, può drasticamente condizionare la possibilità di confronto tra gli operatori del mercato, specialmente a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 166/02 all’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. in tema di trattativa privata, estendendone l’ambito applicativo anche a tutti i lavori di importo non eccedente i 100. 000 Euro, senza ulteriori condizioni.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 07/08/2013 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

è legittimo che in un'area tecnica un funzionario amministrativo, delegato dal dirigente, approvi con proprio provvedimento un certificato di regolare esecuzione o un sal di un lavoro e disponga il pagamento della quota dovuta all'impresa? o trattasi di compito prettamente tecnico?


QUESITO del 04/10/2012 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE REQUISITI TECNICI

Buongiorno, dalla lettura dell'art. 10 comma 5 del DPR 207/2010, il servizio di supporto RUP sembra essere previsto solo in caso di attività connesse all'esecuzione di lavori. E' possibile adottare il medesimo strumento per l'affidamento di servizio di supporto al RUP in in materia legale per risoluzione di problematiche legate ad affidamenti di servizi e non solo di lavori? Si precisa che questo Ente possiede un regolamento ex art. 125 D.Lgs che individua affidamento di servizi tecnici e legali.


QUESITO del 15/02/2007 - RUP

Il comma 5 dell'art.10 delD.L. 12 aprile n. 163 afferma definisce i compiti del responsabile del procedimento. In quale art. e comma viene definita l'analoga funzione nella Legge 109-94?


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...