Art. 9 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento é nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui é affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;

c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento é un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, é un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

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Giurisprudenza e Prassi

RUP E PROGETTISTA - INCOMPATIBILITA' CARICHE

ANAC DELIBERA 2015

Emerge che tutti gli atti di gara e di nomina sono a firma del Responsabile del Settore Tecnico del comune nonche' progettista.

Tutto cio' fa ritenere che la nomina del RP sia fittizia e funzionale ad aggirare le indicazioni dell’art. 9, co. 4, del dpr 207/2010 che vieta, per importi di lavori superiore ai € 500.000, la coincidenza della figura del RP con quella del progettista.

Sul merito l’Autorita' si è espressa numerose volte non ultimo con Deliberazione n. 65 del 6.7.2011 affermando che «lo svolgimento, da parte di un medesimo tecnico, dell’incarico di RUP e della progettazione preliminare e definitiva dell’intervento oggetto d’appalto, non è conforme al disposto dell’art. 7, comma 4, del D.P.R. 554/99 (attuale art. 9, co. 4 del dpr 207/2010) che vieta per interventi di importo superiore a 500.000 euro, l’attribuzione allo stesso soggetto della funzione di RUP e di progettista» (cfr. Deliberazione n. 109 del 5.4.2007, Deliberazione n. 107 del 13.12.2006, Deliberazione n. 48 del 11.7.2006).

Di contro, trascurando le valutazioni cui conduce l’esame degli atti circa una corrispondenza di fatto tra tra la figura del Responsabile del Settore Tecnico (anche progettista) con quella del Responsabile del Procedimento, si configura la violazione dell’art. 9, co. 4, del dpr 207/2010, oltre che la violazione all’art. 10 co. 5 del d.lgs. 163/2006 che, per espressa previsione normativa, stabilisce che il RP deve essere un tecnico dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice (cfr. Deliberazione n. 24 del 23.2.2011).

Oggetto: Appalto per affidamento lavori di valorizzazione consolidamento adeguamento ed ampliamento della via delle Neviere per l'accesso carrabile al A dei B del Comune di C. Stazione appaltante: Comune di C. Esponente: Impresa di Costruzioni D Costantino. Importo Lavori a b.a.: € 771.604,97

AVCP DELIBERAZIONE 2006

Come previsto dall’Autorità nella deliberazione n. 273bis del 19 luglio 2001, “l’articolo 7, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., laddove stabilisce una specifica disciplina in caso di particolare necessità dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000,00 euro, va inteso nel senso che lo stato di necessità agisce quale presupposto per l’attribuzione delle competenze di Responsabile del Procedimento al responsabile dell’Ufficio Tecnico o della struttura corrispondente, individuando una doppia casistica da non intendersi necessariamente in senso cumulativo”. L’ipotesi, dunque, è eccezionale, in quanto negli altri casi, vale la regola generale per la quale il RUP deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni. Mentre il riferimento “all’abilitazione all’esercizio della libera professione” sembra scaturire dal fatto che allo stesso Responsabile vengono attribuite dal regolamento tutte le funzioni dell’ingegnere capo, il riferimento alla “idonea professionalità” sembra riferirsi non solo al titolo di studio in possesso del funzionario (laurea/diploma) e/o alla figura professionale (architetto, ingegnere, geometra ecc.), bensì anche alla professionalità acquisita dal soggetto medesimo nel corso del tempo (deliberazione n. 141 del 28 luglio 2004).

Nulla è previsto in relazione all’impossibilità che il dirigente dell’unità organizzativa o il responsabile dell’ufficio tecnico espleti contemporaneamente le funzioni di Responsabile del Procedimento, dal momento che ciò che legittima la titolarità della funzione di RUP è il possesso dei requisiti tecnico-professionali che la legge all’uopo prescrive. L’ordinamento non sembra, pertanto, escludere il conferimento del ruolo di RUP al dirigente dell’unità organizzativa o al responsabile dell’ufficio tecnico, qualora ciò sia giustificato dalla titolarità in capo a costoro delle capacità tecnico-professionali prescritte dalla legge. A conferma di ciò si sottolinea come l’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999, volta a sanare eventuali carenze di professionalità nei piccoli comuni, annovera tra i soggetti cui può conferirsi la funzione di RUP il responsabile dell’ufficio tecnico, il responsabile dell’unità organizzativa corrispondente all’ufficio tecnico e il responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, individuando cioè, all’interno dell’organico di un’amministrazione di piccole dimensioni, figure professionali che, seppure con minore qualificazione, potrebbero avere una competenza funzionale idonea a svolgere le funzioni di RUP. Occorre, peraltro, far osservare che l’espletamento delle funzioni proprie del RUP da parte di un soggetto che ricopra il ruolo decisionale più elevato nell’ambito di un’amministrazione appaltante, pur non essendo contemplata dalla legge quadro sui lavori pubblici alcuna ipotesi di incompatibilità specifica, è da ritenere quanto meno inopportuno, atteso che lo stesso ordinamento distingue tra responsabilità dell’intero programma e dei singoli interventi. In particolare, l’art. 7, comma 3, del Regolamento generale disciplina dettagliatamente i rapporti tra RUP e dirigente responsabile della programmazione triennale, al quale spetta anche di esercitare poteri di direttiva e di controllo in relazione alle segnalazioni (dovute dal RUP) riguardanti eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione dell’intervento ovvero le principali fasi di svolgimento del processo attuativo.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. “il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500. 000 Euro”. Non è, pertanto, conforme alla normativa regolamentare richiamata la procedura in cui, trattandosi di appalto di importo superiore a 500. 000 Euro, il responsabile del procedimento ha svolto anche l’attività di progettazione.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

La disposizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. individua, tra i soggetti che possono essere affidatari di incarichi di progettazione, gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni possono valersi per legge. Tale disposizione, tuttavia, non consente a detti organismi di procedere, a loro volta, ad affidare l’incarico ricevuto ad un soggetto terzo.

La nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) di un soggetto dipendente da un’Amministrazione diversa dalla stazione appaltante, peraltro limitatamente alla fase della progettazione e soltanto a partire dalla sub-fase della progettazione definitiva ovvero da quella della progettazione esecutiva, non si presenta conforme ai principi di appartenenza del RUP all’organico dell’amministrazione aggiudicatrice e di unicità del responsabile per l’intero procedimento di attuazione dell’intervento, ossia per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori, come si rinviene dagli articoli 7, commi 1 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e 7, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m.

Il regolamento comunale che stabilisce l’incentivo nella misura massima dell’1,50 per cento sull’importo dei lavori posto a base di gara non è conforme ai principi stabiliti dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , per i quali la percentuale effettiva a cui commisurare la somma da ripartire, nel limite massimo dell’1,5 per cento, deve essere stabilita in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

Per quanto concerne la corresponsione di detto incentivo al personale con qualifica dirigenziale, si rammenta che il comma 2 dell’articolo 29 del C. C. N. L. , sottoscritto il 23 dicembre 1999, prevede che gli enti, nella determinazione dei criteri per la erogazione della retribuzione di risultato, devono valutare la correlazione tra quest’ultima e i compensi professionali, tra cui quelli percepiti ai sensi del citato art. 18 della legge n. 109/94 e s. m. ; ciò sicuramente comporta, per i dirigenti del settore, una differente partecipazione alla suddivisione delle restanti ed ordinarie risorse destinate alla retribuzione di risultato.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2004

La nomina da parte della stazione appaltante di un libero professionista quale responsabile del procedimento contrasta con quanto stabilito dall’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dall’art. 7, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , i quali stabiliscono che tale figura va nominata nell’ambito dell’organico dell’Amministrazione.

L’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , vincolando l’Amministrazione procedente alla selezione del professionista sulla base dell’esame dei curricula presentati, limita la sfera di discrezionalità della scelta imponendo di fatto una comparazione degli elementi emergenti dai curricula. Tale scelta deve essere caratterizzata pertanto dall’assunzione di un criterio di valutazione di elementi oggettivi e documentati nel rispetto del principio di parità di trattamento fra i concorrenti. Peraltro, per gli affidamenti in questione (importo inferiore a 100. 000 euro), l’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. prevede una forma di pubblicità semplificata, disponendo di dare “adeguata pubblicità” all’esigenza di acquisire la prestazione professionale richiesta e di rendere noto l’affidamento dell’incarico con “adeguate formalità”, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato e l’Autorità, in ultimo, con la determinazione n. 30/2002.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 07/08/2013 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

è legittimo che in un'area tecnica un funzionario amministrativo, delegato dal dirigente, approvi con proprio provvedimento un certificato di regolare esecuzione o un sal di un lavoro e disponga il pagamento della quota dovuta all'impresa? o trattasi di compito prettamente tecnico?


QUESITO del 07/04/2008 - RUP - DIRETTORE LAVORI

Coincidenza Responsabile del Procedimento / Progettista / Direttore dei Lavori. Si chiede se per interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, possono coincidere in capo allo stesso tecnico le tre funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento.


QUESITO del 02/03/2008 - RUP - IMPORTO APPALTO

Tenuto conto che il 4° comma, art. 7 del D.p.r. 554/’99 separa le funzioni di RUP da quelle di progettista o D.L. nell’ipotesi di interventi il cui importo superi i 500.000 euro; Tenuto conto che il vigente Codice dei Contratti/D.Lgs. 163/’06 non prevede ne all’art. 10, né all’art. 119 la precennata soglia dei 500.000 euro, ma diversamente rinvia al futuro regolamento lo stabilire le tipologie egli importi massimi per i quali il RUP può coincidere con D.L. ; chiedesi cortesemente se nelle more della promulgazione del predetto regolamento afferente il D.Lgs. 163 debba continuare impiegarsi la soglia dei 500.000 euro e chiedesi altresì se la cifra dei 500.000 euro debba intendersi relativa all’importo dei lavori o all’importo comprensivo delle somme in amministrazione


QUESITO del 18/06/2007 - RUP

Premesso che ai sensi del D.P.R. 554/99 art.7 c4, Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Posso dare incarico di R.U.P. ad un mio collaboratore cat. c istruttore tecnico, per un lavori a base d'asta di €. 1.000.000,00? O il R.U.P. deve essere necessariamente un funzionario tecnico di categoria D?


QUESITO del 29/05/2007 - RUP - DIREZIONE LAVORI

Sono responsabile del procedimento dei lavori pubblici del Comune di B. ( comune con meno di 2000 abitanti) .In conformità alla vigenti disposizioni è possibile affidare allo stesso responsabile unico del procedimento anchge l'attività di progettazione e direzione lavori di intervento di manutenzione avente importo netto a base d'asta di €. 45.000.?


QUESITO del 18/04/2007 - RUP - INCOMPATIBILITÀ

Si chiede se per un appalto di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro l'incompatibilità tra la figura del RUP e il progettista [art. 7, co. 4, dPR 554/99] valga anche per il soggetto che: 1) ha prestato sola attività di collaborazione/supporto al progettista interno; 2) pur non incaricato della progettazione con provvedimento aziendale, è inserito nella Unità Operativa della stazione appaltante al cui Responsabile è demandata l'attività di progettazione.


QUESITO del 20/02/2007 - RUP - COMPETENZE

DPR 554/’99, art. 7 obbliga la differenziazione tra le figure del progettista, D.L. e RUP laddove l’importo d’intervento superi la soglia dei 500.000 euro. Alla luce del Codice De Lise “art. 256” il precennato articolo 7/DPR 554/’99 sembrerebbe essere stato abrogato; nel mentre art. 10 stabilisce che per le ipotesi di coincidenza summenzionate si dovrà consultare il relativo Regolamento (art. 5, D.Lgs. 163/2006). Chiedesi cortesemente di conoscere, tenuto conto che all’oggi il Regolamento de quo non è stato promulgato, quale comportamento questa Stazione dovrà assumere laddove l’importo dell’intervento sia superiore a 500.000 euro (c. 4, art. 7, DPR 554/’99).


QUESITO del 26/01/2007 - RUP

L'art. 7 del DPR 554/99 al comma 4 stabilisce che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento non possono coincidere con le funzioni di progettista o Direttore dei lavori nel caso di interventi d'importo superiore a € 500.000,00. Gradiremo un parere sulla possibilità che un tecnico laureato, dipendente del Comune di …., il quale ha svolto attività di progetto, non essendo RUP, possa nelle fase di esecuzione dei lavori, non avendo comunque alcun ruolo di Direzione Lavori, assumere l'incarico di RUP. In sintesi la richiesta è se un progettista può nella fase realizzativa di un opera pubblica svolgere funzioni di RUP, non essendo assolutamente impegnato nel ruolo e nelle funzioni svolte dal Direttore dei lavori.


QUESITO del 07/06/2006 - RUP

Si chiede cortesemente di conoscere il parere in merito al seguente quesito: Un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato nel 1997 ,in possesso di titolo di studio di Geometra, ma sprovvisto di abilitazione professionale, può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento di opere pubbliche.


QUESITO del 22/04/2006 - CONSORZI - NOMINA DEL RESPONSABILE

SI RICHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI: 1) ESSENDO IL CONSORZIO UNA SOCIETA' PRIVATA INTERAMENTE A CAPITALE PUBBLICO E' SOGGETTA PER INTERO ALL'APPLICAZIONE DELLA l. 109/94 2) IL CONSORZIO NON HA DIPENDENTI; SE SOGGETTA ALLA 109/94 E' TENUTA A PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO SI GARA D'APPALTO, CON QUALE ATTO VA NOMINATO? 3) SE TENUTO ALLA NOMINA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICOPRE LE MEDESIME FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ATTENDOSI A QUANTO DISPOSTO DAL DPR 554/99 RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE PORGO DISTINTI SALUTI


CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...