Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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