Art. 6 Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. termine prorogato dall’art. 51 DL 77/2021 in vigore dal 01/06/2021; comma modificato dal ‘'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. modificato dell’art. 51 DL 77/2021 in vigore dal 01/06/2021

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. modificato dell’art. 51 DL 77/2021 in vigore dal 01/06/2021

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. termine inizialmente previsto 31-12-2021 poi prorogato al 30-6-2023 dal Dl 4/2022 convertito con L 25/2022

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. modificato dell’art. 51 DL 77/2021 in vigore dal 01/06/2021

7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro

comma introdotto dall’art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente. introdotto dell’art. 51 DL 77/2021 in vigore dal 01/06/2021

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
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Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO - NON COMPETE AL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il Tribunale amministrativo regionale, accogliendo la corrispondente eccezione formulata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ora Ministero della Cultura, e dal Parco Archeologico di Ercolano, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, reputando che le questioni relative alla risoluzione del contratto, a valle dell’aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica, rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che la disposizione dell’art. 5, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, richiamata dalla società “attiene a casi diversi da quelli in questione, nel quale si discute di grave inadempimento dell’appaltatore” e che “in ogni caso le ragioni e le modalità tramite le quali l’Amministrazione – in applicazione del menzionato art. 5, comma 4 – può pervenire alla risoluzione non modificano la natura giuridica della determinazione assunta, che costituisce esercizio di un diritto soggettivo di genesi contrattuale da parte della stessa Amministrazione e non di potere autoritativo, in quanto assunta nella fase esecutiva del rapporto contrattuale nel quale i soggetti si pongono tra loro in posizione assolutamente paritaria”.

In primo luogo va precisato che la normativa di recente introduzione - circa l’obbligatorietà della nomina di un collegio tecnico consultivo - si applica soltanto ai contratti di appalto di lavori sopra soglia comunitaria (euro 5.350.000 euro). L’appalto oggetto del presente contenzioso è di importo inferiore alla soglia comunitaria, atteso che l’importo a base d’asta è di euro 3.658.489,51.

Mentre la nomina del collegio tecnico consultivo è obbligatoria per gli appalti di lavori sopra la soglia comunitaria, per quelli sotto soglia è soltanto facoltativa (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, decreto 14 novembre 2020, n. 795 secondo cui “c) l'invocato art. 5 D.L. n. 76 del 2020 è del tutto irrilevante nella presente controversia atteso che: c.1) riguarda i soli appalti sopra soglia comunitaria, laddove nella specie si disputa di un appalto sotto soglia”).

Chiaramente dispone nel senso appena detto l’art.6, commi 1 e 4, del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 e succ. mod.:

- comma 1: “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.”;

- comma 4: “Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.”.

Nell’appalto de quo l’amministrazione, con l’accordo dell’appaltatore, non ha inteso avvalersi della facoltà di nominare il collegio consultivo tecnico, per come si evince dall’art.26 del contratto (“Per le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Napoli; è esclusa la competenza arbitrale.”).

Malgrado la portata dirimente dell’argomento appena esposto, merita sottolineare che il collegio consultivo tecnico previsto dagli artt. 5 e 6 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, interviene con funzione consultiva nelle sole ipotesi previste dall’art. 5, comma 1, lett. a) – d), tra le quali non rientra quella del grave inadempimento dell’appaltatore ad obblighi contrattuali (quali quelli contestati nel caso di specie), nonché nell’ipotesi dello stesso art. 5, comma 4, quando “la prosecuzione dei lavori … non possa procedere con il soggetto designato” (la cui interpretazione preferibile, malgrado l’inciso “per qualsiasi motivo”, induce ad escludere la fattispecie della risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore).

Allo stesso collegio consultivo tecnico, poi, l’art. 6, comma 1, riserva “funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso”, con il compito di adottare delle “determinazioni” volte appunto a risolvere tali dispute e controversie.

Queste “determinazioni” vanno tenute distinte dai “pareri” di cui al precedente art. 5, malgrado negli scritti della parte qui appellante le fattispecie vengano sovrapposte (in particolare quanto agli effetti delle “determinazioni” di cui all’art. 6, concernenti la responsabilità del r.u.p. per danno erariale, che l’appellante riferisce alla mancata acquisizione o all’inosservanza dei pareri di cui all’art. 5).

Alle “determinazioni” del collegio consultivo tecnico il comma 3 dell’art. 6 attribuisce, infatti, la natura di “lodo contrattuale previsto dall’articolo 808 ter del codice di procedura civile, salva la diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”. Si tratta, cioè, di un arbitrato irrituale che, salvo tale diversa volontà delle parti (e salvo ricorra una delle cause di annullabilità dell’art. 808 ter, comma 2, c.p.c.), sottrae la controversia alla giurisdizione ordinaria.

Sia nell’un caso che nell’altro, il provvedimento di risoluzione contrattuale non vede modificata la propria natura di esercizio di diritto soggettivo di natura contrattuale e non di potere autoritativo.



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - ESCLUSIONE AVVOCATI LIBERO FORO - ILLEGITTIMA DISPOSIZIONE NORMATIVA

TAR LAZIO ORDINANZA 2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sospende l’efficacia del punto 2.4.2., lett. c), del decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12 nella parte in cui esclude gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ricoprire la carica di presidente del Collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'esclusione degli avvocati del libero Foro dalla possibilità di ricoprire l’incarico di Presidente dell’organo tecnico in questione, per come è stata effettuata dall’impugnato decreto ministeriale, appare altresì contraddittoria rispetto ad analoghe scelte relative ad altri istituti di carattere consultivo, deflativo e contenzioso – quale, ad esempio, la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (“ANAC”) ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. n. 50/2016 – rispetto ai quali in relazione ai quali non è in nuce preclusa la possibilità che gli avvocati del libero foro svolgano l’incarico di Presidente – come dimostra il fatto che, ad esempio, nell’albo degli arbitri della Camera arbitrale istituita presso l’ANAC, dal quale è tratta anche la figura del presidente, possono essere iscritti anche gli avvocati del libero Foro (art. 210, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016).

Ritenuto, altresì, sussistente il prospettato danno grave e irreparabile alla luce delle attuali previsioni inerenti alla durata temporale di operatività del Collegio consultivo tecnico (fissata al 30 giugno 2023 dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 76/2020) e delle evidenze in atti (cfr. docc. 4 e 10 della produzione di parte ricorrente) circa l’impossibilità per gli avvocati del libero Foro di essere nominati Presidenti di istituendi Collegi, pur essendo già stati designati dalle parti per ricoprire tale ruolo, o di svolgere incarichi attualmente già conferiti

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - OSSERVATORIO PER MONITORAGGIO ATTIVITA'

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2022

Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022).

LINEE GUIDA SULLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2022

Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico. (Decreto n. 12/2022). (22A01477)

COLLEGI CONSULTIVI TECNICI E INCARICHI A LAVORATORI IN QUIESCENZA

CORTE DEI CONTI DELIBERA 2021

Collegi consultivi tecnici e incarichi a lavoratori in quiescenza.

«Qualora ricorrano le condizioni espresse in parte motiva, gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, non soggiacciono all’obbligo di gratuità della prestazione resa previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135”.

COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO – INCOMPATIBILITA’ CARICA NELL’AMBITO DEL MEDESIMO AFFIDAMENTO

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto Quesiti posti dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna in merito alla disciplina introdotta dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120 sul Collegio consultivo tecnico

Nell’ambito del medesimo affidamento, è preclusa la possibilità, per lo stesso soggetto, di rivestire gli incarichi di componente del Collegio consultivo tecnico e di consulente tecnico d’ufficio. Il soggetto che, avendo ricoperto l’incarico di componente o presidente del Collegio consultivo tecnico, sia nominato Consulente tecnico d’ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento, è tenuto a rifiutare l’incarico oppure ad astenersi ai sensi dell’articolo 192 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 1, del medesimo codice. È esclusa la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni o controversie all’esame del Collegio consultivo tecnico obbligatorio costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, essendo le relative competenze predeterminate per legge


COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO – INCOMPATIBILITA’ CARICA NELL’AMBITO DEL MEDESIMO AFFIDAMENTO

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto Quesiti posti dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna in merito alla disciplina introdotta dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120 sul Collegio consultivo tecnico

Nell’ambito del medesimo affidamento, è preclusa la possibilità, per lo stesso soggetto, di rivestire gli incarichi di componente del Collegio consultivo tecnico e di consulente tecnico d’ufficio. Il soggetto che, avendo ricoperto l’incarico di componente o presidente del Collegio consultivo tecnico, sia nominato Consulente tecnico d’ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento, è tenuto a rifiutare l’incarico oppure ad astenersi ai sensi dell’articolo 192 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 1, del medesimo codice. È esclusa la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni o controversie all’esame del Collegio consultivo tecnico obbligatorio costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, essendo le relative competenze predeterminate per legge


NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - PRIME INDICAZIONI

ITACA GUIDA 2020

PRIME INDICAZIONI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, EX. ART.6 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.126/20, RECANTE “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE”.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/06/2022 - COMPENSO AI DIPENDENTI QUALI COMPONENTI DEI CCT

Buongiorno; si chiede: 1- possono far parte quali componenti dei CCT i dipendenti della stessa Amministrazione che è parte?; 2- in caso positivo come si può/deve pagarli sia nel caso sia un funzionario (con PO) che nel caso sia un dirigente. Saluti


QUESITO del 02/03/2022 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il decreto del MIMS del 17-1 2022 n^ 12 che adotta le "linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO", omissis... " all'art. 1 prevede che debba essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sul sito del Ministero. Ora, a me non risulta pubblicato. In mancanza di pubblicazione sulla GU possiamo ritenerlo NON VIGENTE e NON fonte di diritto ATTUALE?


QUESITO del 23/11/2021 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ART. 6 DL 76/2020 CONV. IN LEGGE 120/2020

L'art. 6 del DL 76/2020 conv. in legge 120/2020 stabilisce l’obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico soltanto nei lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria. Nel caso di appalto integrato in cui, oltre ai lavori, l’aggiudicatario è tenuto a redigere il progetto esecutivo dell’intervento, si chiede quale sia l'ipotesi corretta: ipotesi 1) il collegio consultivo tecnico obbligatorio è tenuto a pronunciarsi anche su eventuali problematiche inerenti la progettazione esecutiva in quanto problematiche afferenti al contratto di servizi+lavori stipulato con l'aggiudicatario ipotesi 2) per le problematiche inerenti la progettazione esecutiva deve essere nominato un collegio facoltativo. In tale seconda ipotesi, si chiede inoltre se detto collegio facoltativo, può coincidere o meno con il collegio obbligatorio. Si ringrazia e si segnala l’urgenza


QUESITO del 23/11/2021 - COMPENSI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ART. 6 DL 76/2020 CONV. IN LEGGE 120/2020

In merito al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, è stato espunta dal DL 77/2021 la previsione, prima presente nell’art. 6, c. 7 dl 76/2020, secondo la quale “In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo.” Le linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 dicembre 2020: al par. 6.1.1 prevedono che il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito: a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 50%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 90%. e b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità Inoltre al par. 6.2 prevedono un Gettone unico onnicomprensivo che spetta a ciascun componente del CCT, in assenza di determinazioni o pareri. Si chiede se, nel caso di assenza di determinazioni o pareri, non potendo più riconoscere il gettone omnicomprensivo, si debba comunque riconoscere la “parte fissa” sopra indicata oppure non si debba riconoscere nulla ai componenti del collegio. Si ringrazia e si segnala l’urgenza


QUESITO del 02/02/2021 - NOMINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - CHIARIMENTI AI PARERI 838 E 830

Viste le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020 (LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.) che all'art. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE) comma 1.2. punto 1.2.1. (Tipologia dei contratti a cui si riferisce la norma) recita testualmente "Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell’art. 6, c. 1, del DL76 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi." Pertanto si chiede espressamente se la gara in oggetto "concessione del servizio di gestione dei rifiuti per 9 anni per 9 comuni dell'ARO BR1 importo base d'asta 165 milioni di euro" è obbligatorio o non è obbligatorio la costituzione del CCT. p.s. Nella risposta al quesito si prega di inserire l'intero testo del nostro quesito al fine di avere contezza di domanda e risposta


QUESITO del 29/01/2021 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - OBBLIGO NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Alla luce della pubblicazione di una imminente gara di appalto per la concessione del servizio in oggetto si chiede se , essendo un servizio di concessione e no lavori deve essere obbligatoriamente costituito il "Collegio consultivo tecnico" di cui all'art. 6 della L 120/2020.??


QUESITO del 23/12/2020 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: ART. 6 D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020

I contratti stipulati con i professionisti individuati rientrano nella fattispecie dei servizi di ingegneria ed architettura (supporto al RUP) oppure nelle collaborazioni esterne ex art. 7 del D.Lgsl. 165/2001 (come riferitomi nell'ambito di alcuni corsi di formazione con miei dubbi), con tutte le caratteristiche di quest'ultime: pubblicità, selezione, limiti di importo con difficoltà di allineamento con quanto previsto nell'art. 6 in merito soprattutto alla individuazione dei compensi? I compensi sono ripartiti tra Ente ed operatore? (dubbio nascente dalla disposizione dell'art. 6 nella parte n cui si dice che le somme necessarie sono attinte dal quadro economico dell'appalto: questo punto è rivolto per la competenza dell'Ente?)


QUESITO del 31/08/2020 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ART.6 DL SEMPLIFICAZIONI

Si chiede se la costituzione del collegio consultivo tecnico previsto dall'art.6 del "decreto semplificazioni" DL 76 del 16/07/2020 sia da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Grazie