Art. 1-septies Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021 , per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 , dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1 . Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga. ultimo periodo aggiunto dal DL 4/2022 in vigore dal 27/1/2022

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

DOMANDA DI COMPENSAZIONE PER CARO MATERIALI - E' ILLEGITTIMO IL SILENZIO DELLA P.A.

TAR CAMPANIA SENTENZA 2022

La giurisdizione esclusiva comporta il concorso di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo, con la conseguenza che la pretesa dell’interessato – come nel caso di specie – all’espletamento dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento della revisione prezzi esige la formulazione di un’istanza all’Amministrazione e, in caso di inerzia, la proposizione dell’azione avverso il silenzio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13/7/2022 n. 5920 tra le altre dello stesso tenore: “Lo schema procedimentale descritto comporta, dunque, che il privato contraente, in relazione all'esercizio di tale potere, potrà avvalersi unicamente dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo. Ne deriva che sarà sempre necessaria l'attivazione - su istanza di parte - di un procedimento nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del provvedimento che riconosce o meno il diritto al compenso revisionale e che, nel primo caso, ne stabilisce anche l'importo. […] In caso di inerzia da parte della Stazione Appaltante, a fronte della specifica richiesta dell'appaltatore, quest'ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione ed ottenere, se del caso, una pronuncia che imponga all'Amministrazione di provvedere sulla domanda di revisione dei prezzi”).

Tanto chiarito, va osservato che la domanda di revisione dei prezzi è stata presentata entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 1-septies, co. 4, del cit. D.L. n. 73/2021 (“quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1”, avvenuta nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021).

Il presente ricorso è altresì proponibile, essendo stato promosso con atto notificato il 5/10/2022, entro l’anno (di cui all’art. 31, co. 2, c.p.a.) dalla formazione del silenzio sull’istanza del 30/11/2021, formulata con PEC ricevuta dalla Provincia di C. nella stessa data (applicandosi l’ordinario termine per provvedere di trenta giorni, ex art. 2 della legge n. 241/90).

Non risultando adottato alcun provvedimento, nel caso di specie va affermata la fondatezza della pretesa a ottenere che la Provincia di C. fornisca espressamente all’interessato una risposta (indipendentemente dal contenuto della determinazione conclusiva).

Per tali considerazioni l’azione promossa è meritevole di accoglimento, spettando alla Provincia di C. di avviare ed espletare l’istruttoria e di dare riscontro all’istanza della ricorrente del 30/11/2021, determinandosi con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990.

ISTANZA COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI – MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO

MIN INFRASTRUTTURE DM 2022

D.M. n.241 del 28 luglio 2022 recante le modalità di utilizzo del Fondo di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il decreto si applica con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.

COMPENSAZIONI II° SEMESTRE 2021 PER VARIAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE

MIN INFRASTRUTTURE DM 2022

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi


CARO PREZZI: VARIAZIONI MATERIALI II° SEMESTRE 2021

Da venerdì 13 maggio sarà operativa sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021. Si potrà accedere alla piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali.

Con Decreto MIMS della Direzione generale della regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del 4 aprile 2022 (in GU n.110 del 12-5-2022) è state pubblicata la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Secondo i termini fissati dalla norma, l’operatore economico o appaltatore, a partire dalle ore 12:00 del 13 maggio e fino al 27 maggio, per poter accedere alle compensazioni dovrà presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà nella citata piattaforma l’istanza di accesso al Fondo.


COMPESANZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2021

Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

REVISIONE PREZZI APPALTI LAVORI – MATERIALI DA COSTRUZIONE

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2021

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. (21A06809)

ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2021

Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (21°06395)



Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 22/03/2022 -

Esiste in questo momento la possibilità di avere un adeguamento dei prezzi su un contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione di una gara, in cui c'è scritto che i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. magari superato l'anno di contratto, dal secondo anno in poi per contratti triennali o anche piu lunghi. Considerata l'eccezionalità del momento e il pauroso aumento dei prezzi, a quale regolamento o legge ci si può appellare? E se esiste questa possibilità, come argomentarla? Grazie