Art. 8 Contabilita' speciali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze é istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.

2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione é assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso.

3. A ciascun Commissario é intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
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