Art. 7 Funzioni dei Commissari straordinari

1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:

a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;

b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili privati di cui all'articolo 9, nonché coordinano la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13;

e) detengono e gestiscono le contabilità speciali a loro appositamente intestate;

f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;

g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;

h) espletano ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonché il recupero del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici ;

i) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, a dotare i comuni di cui all'allegato 2, per i quali non siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

l) provvedono alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nelle contabilità speciali, intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e all'articolo 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 8.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2- bis. Per le attività di cui al comma 1, i Commissari possono avvalersi altresì dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8.
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