Art. 9 Ricostruzione privata

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e gli eventi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.
Condividi questo contenuto: