Art. 22-bis Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti

1 . All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017. n. 50. convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Le imprese» sono inserite le seguenti: «e i professionisti»;

b) al comma 3, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «e ai professionisti»;

c) al comma 4 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»;

d) al comma 5, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «e ai professionisti»;

e) al comma 6, le parole: «dalle imprese beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese e dai professionisti beneficiari».
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