Art. 22 Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione

01. All'articolo 48. comma 7. del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229. le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

1. All’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole "nella misura massima di cento unità" sono soppresse;

b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "é corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale";

c) al comma 7, lettera c), dopo le parole "Commissario Straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all’espletamento delle attività demandate, nell’ambito delle risorse già' previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3".

2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229. sono apportate le seguenti modificazioni:

Oa) al comma 1, primo periodo, le parole: «, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»;

Ob) dopo il comma 1 -bis é inserito il seguente: «1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all’espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell’andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1 -bis, il Commissario straordinario può' autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall’articolo 36. comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. dall’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015. n. 81. e dall’articolo 1. comma 3. del decreto-legge 12 luglio 2018. n. 87. convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018. n. 96. ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell articolo 49. comma 2. lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89. iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma»;

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le esigenze di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto»;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea";

c) il comma 3-quinquies é abrogato.

3. All’articolo 2-bis. comma 32. quarto periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017. n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017. n. 172. dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012. n. 134." sono inserite le seguenti: "é assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e".

4. Al comma 990 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018. n. 145. al primo periodo, le parole: «e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti» sono soppresse.

4- bis. Al comma 5. terzo periodo. dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 134. le parole: «al personale in servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al personale assegnato a ciascun comune nell’ambito del contingente di cui al presente comma».
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