Art. 23 Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 2, il comma 2-bis é sostituito dal seguente: «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50. avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46. comma 1. del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23. comma 11. del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 4, é inserito il seguente: «4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E" limitatamente a livello operativo "L4" , i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le modalità e i criteri per la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma.»;

b-bis) nel titolo I, capo I bis, dopo l'articolo 4-ter é aggiunto il seguente: «Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed amovibili) -1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato

nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici é consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà' ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà' o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà' senza corresponsione di alcun tipo di indennità' o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità' da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall’emanazione dell'ordinanza di agibilità' dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42. gli esiti "agibile con provvedimenti", "parzialmente agibile" e "inagibile" delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti "B", "C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011»;

c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13 é sostituito dal seguente: «13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi é compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30.»;

d) all'articolo 12, il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»;

d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:

1) dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietà' del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.»;

2) all'ultimo periodo, le parole: «al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»;

e) all'articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6 é sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può' assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»;

e-bis) all'articolo 34, il comma 7 é sostituito dal seguente: «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»;

e-ter) all'articolo 48:

a) al comma 11, il secondo periodo é sostituito dal seguente: «I soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11. comma 3. del decreto- legge 9 febbraio 2017. n. 8. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017. n. 45 versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1 -bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può' essere operata anche dal sostituto d'imposta.»;

b) al comma 13, il terzo periodo é sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può' essere operata anche dal sostituto d'imposta.»

1 -bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229. al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018. n. 145 é assegnato un contributo di euro 5 milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.
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