Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici.
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. abrogato
Testo Previgente
Giurisprudenza e Prassi
GARANZIA FIDEIUSSORIA NATIVA DIGITALE: LA DIGITALIZZAZIONE IMPONE CHE LA POLIZZA SIA EMESSA E FIRMATA DIGITALMENTE (106.3)
L’art. 106, d.lgs. n. 36/2023, nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce al comma 1 che: “L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito (…). La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione”.
Il successivo comma 3 si occupa della fideiussione e prevede che: “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1”.
La norma prevede dunque l’obbligo, espresso con la parola “deve”, che la polizza fideiussoria sia tanto emessa quanto firmata digitalmente.
La parola “emessa” si riferisce all’obbligo che il documento che incorpora la polizza sia nativo digitale.
Va precisato che l’espressione “nativo digitale” non è utilizzata nei testi di legge, ma ha comunque il significato di escludere i documenti che nascono come cartacei, dunque analogici, e vengono successivamente trasformati in documenti digitali tramite scansione o foto.
Sono dunque documenti emessi digitalmente, o nativi digitali, quelli di cui all’art. 1, comma 1, lett. p) C.A.D. (d.lgs. n. 82/2005), cioè “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Sebbene l’art. 22 C.A.D. stabilisca in via generale una equiparazione, in termini di efficacia, tra un documento nativo digitale e una copia informatica di documenti analogici firmata digitalmente, tale previsione viene derogata dal suddetto art. 106, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, essendo norma riguardante un documento in particolare, e dunque norma speciale.
La ratio dell’obbligo stabilito dall’art. 106, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 si ricava dalla relazione illustrativa al codice appalti del 2023, ove si legge che: “In tema di garanzie per la partecipazione alla procedura la principale novità dell’articolato attiene alla garanzia fideiussoria che, ai sensi del comma 3, secondo periodo, deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate. Va precisato che, pur non essendo obbligatorio prestare garanzia fideiussoria, in quanto si è mantenuta l’alternativa con la cauzione, si è tuttavia previsto che quando l’operatore economico scelga la prima, la polizza debba essere c.d. nativa digitale. L’obbligatorietà del formato nativo digitale delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l’efficienza e la sicurezza del sistema, la riduzione degli oneri amministrativi”.
COPIA INFORMATICA DI UN DOCUMENTO ANALOGICO - CAUZIONE PROVVISORIA
A norma dell’art. 22, comma 1, del CAD le copie informatiche di un documento analogico hanno piena efficacia se ad essi è apposta o associata una firma digitale del soggetto che la spedisce o la rilascia. L’apposizione della firma digitale è strumento indispensabile per garantire l’autenticità del documento scansionato inviato seppur a mezzo PEC.
DOCUMENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO - DEFINIZIONE
Il paragrafo 7.1.2. del disciplinare di gara prescriveva ai concorrenti di redigere e rendere le relazioni A), B) e C) componenti l’offerta “su supporto informatizzato… per favorire l’esame da parte della Commissione giudicatrice”.
L’offerta della controinteressata, come si ricava dai verbali della commissione, è stata presentata su di un supporto cd-rom contenente le scansioni in formato .pdf degli originali cartacei – timbrati e sottoscritti manualmente – delle tre relazioni richieste ai concorrenti. Si tratta, in buona sostanza, della riproduzione in formato digitale e su disco di memoria di documenti cartacei, rispondente appieno alla definizione di “documento informatico” quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 co. 1 lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005), formato nel rispetto delle regole tecniche dettate in materia dall’art. 3 co. 1 lett. b) del D.P.C.M. 13 novembre 2014 (“Il documento informatico è formato mediante […] acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico”): esso ha, pertanto, la stessa efficacia probatoria degli originali da cui è tratto se la sua conformità all'originale non è espressamente disconosciuta, secondo un meccanismo analogo a quello disciplinato dall’art. 2719 c.c. e che opera indipendentemente dall’apposizione sul documento della firma digitale o elettronica.
Soprattutto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non è l’apposizione della firma digitale o elettronica ad attribuire alle copie informatiche di documenti analogici la capacità di sostituire a ogni effetto di legge gli originali, ai sensi dell’art. 22 co. 4 del citato D.Lgs. n. 82/2005, quanto la loro produzione con sistemi idonei a garantire l’identità della copia all’originale e l’inalterabilità del documento (sono i processi e gli strumenti utilizzati per formare la copia ad assicurare che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui deriva: art. 4 D.P.C.M. 13 novembre 2014). E, nella specie, l’idoneità del sistema utilizzato – creazione di files in formato .pdf delle immagini scansionate dell’originale – non è oggetto di contestazioni ad opera della ricorrente, le cui censure vertono unicamente, lo si ripete, sul diverso profilo dell’assenza della sottoscrizione informatica.


