Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

1. abrogato

2. abrogato

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

3. abrogato

4. abrogato

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
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Giurisprudenza e Prassi

FATTURAZIONE ELETTRONICA - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

MIN ECONOMIA DECRETO 2018

Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.

DOCUMENTO ELETTRONICO - PRIVO DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA - AMMESSO COME PROVA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2016

Quanto ai documenti informatici va rilevato che il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) all'art. 21 prescrive che "Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”

Sempre il regolamento EIDAS contiene un principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale all'articolo 25 che recita: “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.

Resta così confermato che è ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica qualificata. La spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d'azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento EIDAS stesso, precedentemente contenute nel codice dell'amministrazione digitale che oggi non le contiene più, proprio per la vigenza del regolamento europeo. Si legge infatti nel citato articolo 3, al punto 10 che firma elettronica – anche semplice e non qualificata meno – è l'insieme dei “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”. Or bene l'utilizzo di una casella recante chiaramente il riferimento alla persona, unitamente al contenuto, indicano che quelle parole contenute nella e-mail 25 maggio 2009 sono riferibili all'accomandatario.

DOCUMENTO INFORMATICO - EMAIL - EFFICACIA SCRITTURA PRIVATA

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2014

Ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21, comma 2, (Codice dell'amministrazione digitale) il documento informatico (quale è la e-mail di cui si discute) "ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c." solo se è "sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata". Inoltre, non essendo offerto a questa Corte alcun elemento da cui possa desumersi che la e-mail in oggetto possa essere considerata un documento informatico dotato della efficacia di una scrittura privata ex art. 2702 cod. civ., l'art. 215 cod. proc. civ. è inapplicabile.