Art. 7. Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata

1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.

4. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Relazione

L'articolo 7 (Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata) stabilisce l'esclusione dall'ambito applicativo per le concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente a...

Commento

L'articolo 7, che recepisce le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 della Direttiva 2014/25/UE, in deroga alla disciplina dell' in house di cui all'articolo 5, esclude dall’ambito di applicaz...
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Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITÀ DEL CODICE APPALTI ALLE AGGREGAZIONI INDUSTRIALI PRIVATE CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

L'attività preistruttoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un'istruttoria antitrust, costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, non sindacabile dal giudice amministrativo se non sotto i profili della ragionevolezza e completezza istruttoria. Non è ravvisabile alcuna violazione delle norme sull'evidenza pubblica in operazioni di integrazione societaria che non prevedano l'affidamento di commesse pubbliche ma si configurino come ordinari interventi di mercato nell'ambito dell'autonomia privata.

INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI – AFFIDAMENTO DIRETTO A IMPRESA COLLEGATA

ANAC DELIBERA 2017

La percentuale di ribasso da applicare agli affidamenti diretti di lavori aeroportuali ex art. 7 del d.lgs. n. 50/2016 è calcolata correttamente quando è determinata tenendo conto di un insieme di appalti omogeneo sia sotto il profilo del prezzario applicato che della tipologia di lavorazioni oggetto del contratto. Occorre altresì che l’arco temporale di riferimento dei dati utilizzati per il calcolo sia sufficiente a garantire un numero significativo di osservazioni ma, al tempo stesso, non troppo ampio, al fine di consentire l’utilizzo di dati tra loro confrontabili.