Articolo 31 Notifica di informazioni

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 30:

a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;

b) la natura e il valore degli appalti considerati;

c) gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’articolo 29 o 30.

Condividi questo contenuto: