Articolo 13 Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

1. Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2. Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

a) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante;

b) che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; o

c) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 7, paragrafo 4.

3. In deroga all’articolo 17 e ove siano rispettate le condizioni previste dal paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate:

a) da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata; o

b) da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all’allegato II, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4. Il paragrafo 3 si applica:

a) alle concessioni di servizi a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media negli ultimi tre anni dall’impresa collegata, tenendo conto di tutti i servizi prestati da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b) alle concessioni di lavori a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri, in particolare in base a proiezioni dell’attività, che il fatturato di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), sia verosimile.

6. Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizio l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

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