Art. 41. Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attività di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
2-bis. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attività di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA TELEMATICA - CLAUSOLA ILLEGITTIMA (41.2bis)
La clausola della lex specialis che prevede l'obbligo di pagamento dei costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro aggiudicatario, onerando i concorrenti di produrre un atto unilaterale d'obbligo in sede di gara, e illegittima per contrasto con l'art. 23 Cost. e con l'art. 41, comma 2-bis del Codice nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, di cui all'art. 83, comma 8, ultimo periodo, del Codice.
GARA TELEMATICA - COSTO GESTIONE PIATTAFORMA A CARICO DELL'AGGIUIDICATARIO- ILLEGITTIMA
Procedura aperta per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di B. - A. Consortile S.c. a r.l. (CIG: 85183859AC). Fascicolo 5524/2020
Nella comunicazione di avvio del procedimento e stata contestata la legittimità del par. 13 lett. I) del disciplinare di gara che richiede ai partecipanti la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, mediante il quale l'operatore economico - in caso di aggiudicazione - si impegna a pagare alla Centrale di Committenza "A. Consortile Scarl", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza. La clausola si pone in violazione dell'art. 41 co. 2bise dell'art. 83 co. 8 ultima parte D. Lgs. n. 50/2016, né trova fondamento nell'art. 73, co. 4 d.lgs. n. 50/2016 o nell'art. 5 D.M. MIT 2.12.2016 (i quali limitano gli importi rimborsabili da parte dell'aggiudicatario alle spese di pubblicazione del bando di gara) o nell'art. 16bis R.D. 2440/1923 (che prevede il rimborso di spese effettivamente sostenute, secondo tariffe prefissate, in relazione alla stipula dei contratti pubblici). Nella memoria del 18.1.2021, A. Consortile scarl ha eccepito che l'art. 41 co.2bis d.lgs. 50/2016, siccome vieta di porre a carico del proponente le spese per la gestione delle piattaforme telematiche (una delle attività ausiliarie prevista dall'art. 3 co. 1 lett. m, d.lgs. 50/2016), ammetterebbe la remunerabilità degli altri servizi ausiliari (indicati ai numeri 2 e 3 della lett. m, dell'art. 3 co. 1 più volte citato). Inoltre, l'art. 16bis RD 2440/1923 consentirebbe la remunerazione delle spese contrattuali e degli oneri connessi genericamente intesi, riconducibili alle spese generali previste dall'art. 32 co. 2 e 4 DPR 207/2010.Infine, non vi sarebbe alcuna alterazione della concorrenza, in quanto le spese sarebbero sostenute dal solo aggiudicatario, senza oneri in capo alla stazione appaltante, mentre la eventuale lesività della clausola potrebbe essere riconosciuta solo in esito alla procedura di gara (Cons. St., 3173/2020).Il Comune di B. ha condiviso le esposte argomentazioni, confermando di non aver assunto impegni contabili per remunerare i servizi di committenza ausiliari.
Le tesi sostenute da A. consortile scarl e dal comune sono state già ampiamente smentite in svariati e recenti precedenti giurisprudenziali e dell'Autorità (parere motivato, ex art. 211 co.1 ter, Delibera 179/2020; Cons. Stato, V, 6975/2020;
Cons. Stato, V, 6787/2020; Cons. Stato, V, Ordinanza, 7224/2020). Anche il precedente da ultimo citato (Cons. St., 3173/2020) non ha affatto stabilito la legittimità della clausola in parola, anzi ha puntualizzato che la lesività di questa clausola si concretizza in capo all'aggiudicatario, con ciò non potendo escludersi la legittimazione all'intervento dell' 'Autorità di settore in sede di vigilanza.
In particolare, da ultimo, il TAR Salerno, I, n. 1 del 2.1.2021, paragrafo 9, in un giudizio in cui era parte la medesima A. Consortile scarl, ha ritenuto illegittima una clausola del bando, del tutto simile a quella in parola, che pone il corrispettivo dei servizi ausiliari in capo all'aggiudicatario, per violazione dell'art. 41 co. 2bis d.lgs. 50/2016 e del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 83 co. 8 d.lgs. 50/2016. E' stato, altresì, precisato che la clausola non trova giustificazione neanche nell'art. 16bis R.D. 2440/1923 e nell'art. 32 DRP 207/2010, norme alle quali "possono essere ricondotte le sole spese più strettamente legate alla stipula del contratto, ma nonicosti inerenti. a specifici. servizi richiesti dalla stazione appaltante e resi. a favore della stessa in relazione alla procedura di gara' (TAR Salerno, I, n. 1 del 2.1.2021; cfr. in termini Cons. St., 6787/2020).
Si ritiene opportuno rinviare integralmente alle motivazioni della sentenza del Tribunale campano, sia per ragioni di brevità, sia in quanto già ampiamente condivise all'Autorità stessa nelle proprie precedenti delibere.
Appare, tuttavia, opportuno soggiungere che la citata sentenza ha individuato un ulteriore profilo di illegittimità della clausola in esame, ritenendola in contrasto con il principio di libera concorrenza di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e svolgendo peculiari considerazioni, anche in riferimento alle procedure di project financing.
Nello specifico, infatti, il TAR afferma che la previsione di una clausola come quella contestata e idonea ad incidere sulla concorrenza e sulla libera e piena capacità imprenditoriale dell'operatore economico. Infatti, l'imposizione dell'onere in questione (non previsto per legge) ha ripercussioni anche sull'offerta, in quanto "riduce la possibilità degli stessi concorrenti di formulare la propria proposta in maniera pienamente libera, incidendo sulla capacità di elaborare una proposta tecnica ed economica che sia concretamente espressione di scelte imprenditoriali vincolate unicamente dalle esigenze tecniche della stazione appaltante, dalla base d'asta formulata e dalle convenienze dello stesso concorrente". In quanto senso, "il contratto ben può essere alterato dalla sopportazione immediata e certa di un costo che non è comunque qualificabile come investimento (in quanto non diretto a generare future entrate) e che può essere recuperato solo mediante ricavi di gestione di per sé futuri e incerti; ciò tende a scoraggiare la partecipazione, soprattutto laddove, come spesso accade, gli utili attesi siano particolarmente contenuti. Fermo restando che "In ogni caso il meccanismo previsto nella presente procedura determina il trasferimento a carico di concorrenti del costo dei servizi di committenza ausiliari fruiti dalla Stazione appaltante che risulta unica richiedente e unica beneficiaria di tali servizi, senza che alcun vantaggio né diretto né indiretto ne derivi agli stessi concorrenti o all'aggiudicatario; il costo dei citati servizi ricade quindi su quest'ultimo senza che ne sia certa la traslazione sulla Stazione appaltante." (TAR Salerno, I, n. 1, del 2.1.2021).
È illegittima la previsione contenuta nella documentazione di gara con la quale la stazione appaltante impone al concorrente, in caso di aggiudicazione dell' affidamento, l'obbligo di corrispondere una somma a titolo di pagamento delle attività di committenza ausiliarie.
GARA TELEMATICA - PAGAMENTO CORRISPETTIVO UTILIZZO PORTALE - ILLEGITTIMO
Oggetto Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società ____OMISSIS________Srl – Affidamento in concessione del servizio di accertamento, con riscossione coattiva, delle entrate IMU/TASI/TARI, imposta di soggiorno, COSAP; riscossione coattiva di altre entrate extra-tributarie e patrimoniali (ad eccezione sanzioni codice stradale), nonché gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'ICP-DAP – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 1.250.308,00 – S.A.: Comune di Castellammare del Golfo (TP).
La clausola della lex specialis che prevede l’obbligo di pagamento di un corrispettivo per l’espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario, e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d’obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l’art. 23 Cost. e con l’art. 41, comma 2-bis del Codice nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine. Fermo restando la valutazione, che ha carattere discrezionale, relativa ai provvedimenti conseguenti che la Stazione appaltante può adottare, quest’ultima, senza annullare tout court gli atti di gara e l’intera procedura, può valutare di avviare un procedimento di autotutela volto a dichiarare la nullità parziale degli atti, dietro motivata valutazione anche dell’interesse pubblico alla conservazione della gara già espletata rispetto a quello della sua integrale rinnovazione e all’interesse facente capo ai controinteressati in assenza di ulteriori e diversi motivi di doglianza in grado di inficiare sotto altri profili la procedura medesima.
GARA TELEMATICA - ASMEL - ONERI A CARICO AGGIUDICATARIO - ILLEGITTIMO (41.2bis)
La facoltà della stazione appaltante di porre a carico dei concorrenti il costo dei citati servizi di committenza ausiliari non risulta peraltro prevista da alcuna disposizione di legge e si pone in contrasto con il citato art. 41, comma 2 bis.
Sussiste inoltre la violazione di tale norma anche sotto diverso profilo.
Non può dirsi infatti che la piattaforma telematica per la gestione della procedura di gara sia stata messa a disposizione della Stazione appaltante da parte dell’-OMISSIS- in maniera del tutto gratuita in quanto la Stazione appaltante, con la determina a contrarre, ha affidato alla società consortile il complesso dei servizi di committenza ausiliari descritti, prevedendo per gli stessi un corrispettivo determinato globalmente in percentuale dell’importo posto a base di gara, senza fissare il corrispettivo relativo ai singoli servizi, salvo prevedere la gratuità della piattaforma in relazione alla previsione di cui all’art. 41, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50/2016, unico corrispettivo specificato e posto uguale a zero.
Considerata l’unitarietà dell’affidamento e l’unicità del corrispettivo previsto è naturale che lo stesso includa, seppur indirettamente, il costo della piattaforma telematica, formalmente gratuito al fine di non incorrere nel divieto di cui all’art. 41, comma 2 bis, ma sostanzialmente incluso nel costo complessivo degli altri servizi, con conseguente violazione della citata disposizione.
Infatti, considerato il tenore della determina a contrarre e della documentazione di gara, non risulta chiaramente quali siano gli altri servizi di committenza ausiliari, diversi dalla messa a disposizione della piattaforma telematica, prestati dalla società consortile a favore della Stazione appaltante; l’elencazione prodotta in giudizio, a firma della stessa -OMISSIS-, non può ritenersi utile, in quanto tale documento non risulta allegato ad alcun atto della Stazione appaltante e non risulta pertanto da questa condiviso.
Inoltre, considerato che né l’art. 41, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50/2016 né altra norma dell’ordinamento consente alla stazione appaltante di imporre all’aggiudicatario il costo dei servizi di committenza ausiliari prestati a favore della prima, è possibile rilevare il contrasto tra la clausola della documentazione di gara che impone ai concorrenti di assumere tale obbligazione e di produrre la relativa dichiarazione unilaterale d’obbligo e l’art. 83, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016, quale prescrizione prevista a pena di esclusione ma non contemplata da alcuna disposizione né del citato decreto né di altra legge.
Il bando e il disciplinare che impongono l’assunzione della citata obbligazione e la produzione della relativa dichiarazione le definiscono come “elemento essenziale dell’offerta”, considerando la medesima dichiarazione parte dell’offerta economica o comunque alla stessa collegata e facendo così discendere dalla mancata produzione della dichiarazione e dalla mancata assunzione dell’obbligo un effetto di irricevibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
Tale disposizione individua in realtà ipotesi di irregolarità dell’offerta collegate al mancato rispetto della documentazione di gara, alla ritardata presentazione e al carattere anormalmente basso della stessa, ipotesi che comunque conducono all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È evidente allora che con le previsioni denunciate la stazione appaltante abbia introdotto una causa di esclusione che, come sopra evidenziato, non è prevista da alcuna disposizione né del d.lgs. n. 50/2016 né di altra norma primaria, colpita di conseguenza da illegittimità.
COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA TELEMATICA A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO – CLAUSOLA ILLEGITTIMA
La clausola della lex specialis che prevede l’obbligo di pagamento dei costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro aggiudicatario, onerando i concorrenti di produrre un atto unilaterale d’obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l’art. 23 Cost. e con l’art. 41, comma 2-bis del Codice nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine.
Fermo restando la valutazione relativa ai provvedimenti conseguenti che la stazione appaltante può adottare che ha carattere discrezionale, quest’ultima, senza annullare tout court gli atti di gara e l’intera procedura, può valutare di avviare un procedimento di autotutela rivolto a dichiarare la nullità parziale degli atti di gara, dietro motivata valutazione anche dell’interesse pubblico, di quello facente capo ai controinteressati e al decorso o meno di un termine ragionevole rispetto alla data di adozione degli atti di gara.
COSTI DI GESTIONE - GARE TELEMATICHE ASMEL - ILLEGITTIMO (211.1bis)
Con il secondo motivo (rubricato: “Violazione dell’art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 23 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 3, d. lgs. n. 50/2016”), l’Autorità lamenta la contrarietà alle previsioni di cui all’articolo 23 della Costituzione e all’articolo 41, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 del punto 3.2.5 del disciplinare di gara che impone di corredare l’offerta di un atto unilaterale d’obbligo con il quale i concorrenti si impegnano “a versare ad ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, prima della stipula della convenzione quadro, il corrispettivo di € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA, indipendentemente dal plafond assegnato”. Obbligazione che costituisce elemento essenziale dell’offerta.
La Sezione ritiene, inoltre, provvisto di adeguato fumus boni iuris il secondo motivo di ricorso richiamando recente giurisprudenza sulla questione (T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, sez. III, ordinanza 29 maggio 2019, n. 328; T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, sez. III, 31 ottobre 2019, n. 1664, relativa alla medesima controversia).
In relazione al tema del finanziamento deve osservarsi come le deduzioni di Asmel Associazione non paiano conformi alla ratio intrinseca del requisito in esame. La previsione normativa (espressione di una complessa elaborazione in ambito eurounitario) mira a ricomprendere situazioni nelle quali si riscontri un legame di subordinazione o dipendenza finanziaria del soggetto all’entità pubblica, relativa all’attività complessivamente svolta e ad un periodo temporale significativo. Nel caso in esame si tratta, invece, di un’associazione che racchiude una pluralità di soggetti tenuti al versamento di quote associative. Vi è, quindi, una polverizzazione del contributo finanziario che rende non predicabile un sostanziale ed effettivo controllo da parte di alcuno dei soggetti coinvolti nell’associazione. In secondo luogo, deve considerarsi come una parte certamente non irrilevante del finanziamento dell’attività specifica in esame derivi dalle somme versate dall’aggiudicatario sul quale si appunta il secondo motivo di ricorso dell’Autorità, ritenuto sorretto da adeguato fumus boni iuris dall’ordinanza cautelare n. 1446/2019 e fondato dalla presente sentenza (cfr., infra, punti 20 e ss.).
Osserva il Collegio come A.N.A.C. lamenti la contrarietà alle previsioni di cui all’articolo 23 della Costituzione e all’articolo 41, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 del punto 3.2.5 del disciplinare di gara che impone di corredare l’offerta di un atto unilaterale d’obbligo con il quale i concorrenti si obbligano “a versare ad ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, prima della stipula della convenzione quadro, il corrispettivo di € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA, indipendentemente dal plafond assegnato”. Obbligazione che costituisce elemento essenziale dell’offerta.
Simile corrispettivo “sembra concretare - in assenza di espressa copertura legislativa specifica - una violazione di legge (art. 41, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e art. 23 della Costituzione)” (T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, sez. III, ord. 29 maggio 2019, n. 328; T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, sez. III, 31 ottobre 2019, n. 1664 relativa alla medesima controversia) e non risulta giustificabile evocando, al pari di quanto effettuato dalla resistente, la previsione di cui all’articolo 16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, (secondo cui “le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l’amministrazione dello Stato”) sia per la consistenza dell’importo che non è neppure rapportato alle spese sia perché l’applicazione di tale normativa non necessiterebbe di un atto unilaterale d’obbligo che, evidentemente, mira al fine ulteriore e diverso della remunerazione per l’attività svolta nell’interesse dei Comuni aderenti.
COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA TELEMATICA - ILLEGITTIMO (41.2bis)
La norma di gara prevede un meccanismo di remunerazione a carico del futuro aggiudicatario mediante commissione prestabilita, che non solo non è supportata da alcuna puntuale base normativa, bensì si pone in contrasto con la normativa vigente.
In tal senso, deve infatti richiamarsi l’art. 73 co. 4 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 5 DM MIT 2.12.2016, i quali limitano gli importi rimborsabili da parte dell’aggiudicatario alle spese di pubblicazione e, per converso, l’art. 41 co. 2bis D.Lgs. 50/2016 che espressamente vieta di porre a carico dei concorrenti eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche.
Più in generale, come osservato da attenta giurisprudenza amministrativa, la citata clausola del bando di gara appare priva di espressa copertura legislativa, così come imposto dall’art. 23 della Costituzione: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Appare dunque illegittima la previsione che impone il pagamento di una somma (pari all’1% dell’importo base palese) come corrispettivo dei servizi di committenza non esclusi dall’art. 41 cit. A prescindere dai servizi concretamente prestati da Asmel (la cui tipologia e consistenza non è dato desumere dagli atti in possesso dell’Autorità), in ogni caso, il divieto pare avere carattere assoluto, non ammettendo alcuno spazio per altre forme di remunerazione a carico dell’aggiudicatario, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
oggetto: Comune di Pietrelcina (BN) - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione lampade votive al Civico Cimitero, per anni 30, inclusi i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e riqualificazione dei manufatti e delle aree cimiteriali mediante finanza di progetto con diritto di prelazione a favore del promotore ai sensi dell'art.183, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. -CIG: 8126829771
COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA TELEMATICA ASMEL - ILLEGITTIMO (41.2bis)
Oggetto: Procedura aperta in project financing riguardante la gara in concessione degli impianti di illuminazione - Comune di Vairano Patenora (CE) - CIG: 809661306B.
La norma di gara prevede un meccanismo di remunerazione, da porsi a carico del futuro aggiudicatario mediante commissione prestabilita, che non solo non è supportata da alcuna puntuale base normativa, bensì si pone in contrasto con la normativa vigente.
In tal senso, deve infatti richiamarsi l’art. 73 co. 4 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 5 DM MIT 2.12.2016, i quali limitano gli importi rimborsabili da parte dell’aggiudicatario alle spese di pubblicazione e, per converso, l’art. 41 co. 2bis D.Lgs. 50/2016 che espressamente vieta di porre a carico dei concorrenti eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche. Più in generale, come osservato da attenta giurisprudenza amministrativa, la citata clausola del bando di gara appare priva di espressa copertura legislativa, così come imposto dall’art. 23 della Costituzione: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Appare dunque illegittima la previsione che impone il pagamento di una somma (pari all’1% dell’importo base palese) come corrispettivo dei servizi di committenza non esclusi dall’art. 41 cit. A prescindere dai servizi concretamente prestati da Asmel (la cui tipologia e consistenza non è dato desumere dagli atti in possesso dell’Autorità), in ogni caso, il divieto pare avere carattere assoluto, non ammettendo alcuno spazio per altre forme di remunerazione a carico dell’aggiudicatario, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
OPERATO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE PREVEDA NELLA LEX SPECIALIS DI GARA, A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO, IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA- E' ILLEGITTIMO
Considerato “quanto più volte affermato dall’Autorità in tema di spese di gestione delle procedure di gara poste a carico dell’aggiudicatario (vedasi Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25.02.2015; Delibera n. 1123 del 28.11.2018), circa l’assenza di disposizioni legislative che abilitino le stazioni appaltanti a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto, con la conseguente illegittimità della relativa previsione di bando”, nonché “quanto di recente ribadito dall’Autorità con delibera n. 926 del 16.10.2019; ritenuto pertanto che nel caso di specie, la clausola contenuta nel disciplinare di gara, oggetto di specifica contestazione da parte istante appare non conforme al quadro normativo di riferimento e a quanto nel tempo affermato e ribadito dall’Autorità in ordine agli oneri posti a carico dell’aggiudicatario relativi alle spese di gestione delle procedure di gara, il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non sia conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante che preveda nella lex specialis di gara, a carico dell’aggiudicatario, il pagamento di un corrispettivo per le spese di gestione della relativa procedura”.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da AEC Illuminazione S.r.l. – Accordo quadro per la fornitura di apparecchi per l’illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led, dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori “Smart City” per gli enti associati A. Importo a base di gara euro: 831.320.954,55. S.A.: A Consortile sc.a r.l.
UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA – GRATUITA PER GLI OPERATORI ECONOMICI (41)
Risulta violato l’art. 41, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016, inserito dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale “É fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58” (cioè alle “piattaforme telematiche di negoziazione”).
Nonostante quanto formalmente riportato nella relativa clausola del bando (secondo cui il corrispettivo in questione coprirebbe i “servizi di committenza” e “tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite”) l’apporto partecipativo di A alla procedura di gara (ulteriore rispetto alla messa a disposizione della piattaforma telematica) è minimo, e il corrispettivo imposto all’aggiudicatario in favore di A è, in effetti, destinato a coprire le spese di gestione della piattaforma, in violazione del menzionato art. 41, comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Peraltro, non risulta dimostrato in giudizio che A (a differenza del Comune di …) sia iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, sicchè non è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per poter svolgere i compiti di Centrale di Committenza Ausiliaria (art. 39 del Decreto Legislativo n. 50/2016) a favore del Comune di … (si veda l’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo cui “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”).
RITO SUPER-ACCELERATO IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE - DECORSO DEL TERMINE - PIENA CONOSCENZA ALIUNDE ACQUISITA - RILEVANZA AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE (29)
L’art. 120, comma 2 bis, del c.p.a. prevede che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11”.
Come già argomentato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St. n. 1843 del 2018; Cons. St. 5870 del 2017), la disposizione in parola non implica l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto - o, per quanto qui interessa, in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.
In altri termini, “la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. St. 5870 del 2017).