Art. 163. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 – NB gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nel presente comma, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del D.Lgs. 1/2018

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita'. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. NB l’art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nel presente comma, deve intendersi riferito all’art. 24 del D.Lgs. 1/2018

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6 di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Relazione

L'articolo 164 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) disciplina i contratti di appalti in caso somma urgenza e di protezione civile. Si prevede che per agevolare la scelta dei ...

Commento

L'articolo 163 disciplina i contratti di appalti in caso somma urgenza (e di protezione civile) in cui, attesa l’eccezionalità delle situazioni che “non consentono alcun indugio”, è consentita l’immed...
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Giurisprudenza e Prassi

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE

ANAC DELIBERA 2021

Controlli a campione effettuati dall’Ufficio UVLA sugli interventi realizzati con estrema urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50. Approfondimenti istruttori sugli interventi di somma urgenza effettuati dalla Società Autostrade S.p.A. Direzioni di tronco di Udine – Firenze – Milano.

Le procedure adottate dal Concessionario manifestano una distorta applicazione dell'istituto della somma urgenza previsto dal codice dei contratti all'art. 163 dello stesso.

Come più volte ricordato dall'Autorità con proprie delibere e pronunciamenti affinché possano legittimamente invocarsi le condizioni di somma urgenza oltre ad un criterio oggettivo - e cioè l'esistenza di una situazione che necessiti di un intervento immediato per la salvaguardia della pubblica incolumità - è necessario che l'evento causa della somma urgenza sia non prevedibile da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, non imputabile ad essa.

La procedura straordinaria deve inoltre essere adottata con tempestività e limitata ai lavori strettamente necessari all'eliminazione dello stato di pericolo, tale esigenza di rapidità giustifica l'affidamento diretto ad un'impresa la quale, dotata degli adeguati requisiti tecnici, viene scelta in quanto in grado di assicurare immediata operatività.

Nessuna delle procedure di somma urgenza nella presente analizzate può ritenersi pienamente rispondente ai requisiti sopra esposti.

PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE – CONGRUITÀ DEL PREZZO (163.9)

ANAC COMUNICATO 2021

Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

COVID 2019 - POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO E SOSTEGNO SOCIALE (35 - 63.2.C - 63.6 - 163)

NAZIONALE DL 2020

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ACQUISTO DISPOSITIVI DI ASSISTENZA VENTILATORIA – DISPOSIZIONI URGENTI (163.8)

NAZIONALE DL 2020

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DEL PARERE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.L.GS. N. 50/2016.

ANAC COMUNICATO 2017

Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell’art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016.Comunicato del 15 febbraio 2017



Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell’art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016



1. Premessa



L’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” prevede, al comma 9, con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi che ove “…..non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.

Si tratta di nuova funzione di supporto alle stazioni appaltanti che si è aggiunta a quella concernente l’elaborazione di prezzi di riferimento di cui l’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



In seguito all’entrata in vigore della richiamata disposizione, l’ANAC ha già ricevuto numerose istanze per l’emissione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle stazioni appaltanti per acquisti in situazioni di urgenza.

Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguente aggravio di istruttoria per l’ANAC.

Pertanto, al fine di razionalizzare l’attività degli uffici competenti e di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione, si ritiene opportuno fornire indicazioni, in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione.



2. Condizioni di ammissibilità della richiesta di parere di congruità



Ai fini del rilascio del parere di congruità l’ANAC, svolge una verifica formale della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 163, accertando, preliminarmente, che sia stata effettivamente posta in essere una procedura di somma urgenza.



Le stazioni appaltanti, infatti, richiedono il parere di cui all’art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito alcun indugio.

Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dal comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili.

Si tratta di:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.



Conseguentemente, l’istanza di parere di congruità dei prezzi deve contenere a pena di inammissibilità:

1) il riferimento alla procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture;

2) l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far fronte senza indugio;

3) l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo, le necessarie verifiche.



2. Ulteriori elementi a corredo della istanza



La richiesta di parere deve, inoltre, contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali relativi all’acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo.

L'Autorità informa le amministrazioni qualora la comunicazione risulti incompleta. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 163, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.



3. Vigilanza successiva sulla legittimità delle procedure



Il controllo sulla effettiva sussistenza della ragioni di urgenza rappresentate nei documenti relativi agli acquisti effettuati, potrà essere svolta successivamente dall’ANAC nell’ambito dell’esercizio dell’attività di vigilanza.



Infatti, l’art. 163 comma 10 prevede che “Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative”.



Pertanto, le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all’art. 163 citato, per l’acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono all’ANAC la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici.



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 marzo 2017



Raffaele Cantone



Il Segretario, Maria Esposito

PROCEDURE D'URGENZA - OBBLIGO VALUTAZIONE CONGRUITA'

ANAC COMUNICATO 2017

Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell’art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016

LINEE GUIDA - INDICAZIONI OPERATIVE DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO

ANAC DELIBERA 2016

Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. (Delibera n. 1309/2016). (17A00068)

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 04/05/2017 - CONTRATTI D'APPALTO IN CASO DI SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Salve. Il mio quesito riguarda l'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 'procedure in caso di somma urgenza' Qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 per attivare la procedura di somma urgenza, nell'ipotesi in cui i lavori abbiano un importo inferiore ad € 40.000,00, è necessario che l'affidamento diretto sia adeguatamente motivato', come prescritto dall'art.36, comma 2, lett.a, mediante confronto tra due o più preventivi, come richiesto dall'ANAC, oppure si può procedere all'affidamento diretto dei lavori senza un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico, ma bensì motivando esclusivamente la sussistenza della somma urgenza? Grazie.


QUESITO del 29/07/2017 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COTTIMO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Buongiorno, Appalto di servizi - Cottimo fiduciario del 2015, contratto del 30/06/2016, inadempimenti gravi dell' appaltatore, inoltre per sopravvenute ed imprevedibili esigenze si è ridotto oltre il 1/5 l'oggetto del contratto, si puo' procedere con risoluzione contrattuale piu' affidamento diretto per somma urgenza (servizio pubblico esercitato - problemi di sicurezza e salubrità in luoghi di lavoro) per il tempo necessario ad effettuare un nuovo affidamento con procedura negoziata (valore sotto i 40 mila euro) .


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 22/04/2020 - RICHIESTA ESENZIONE APPROVAZIONE PREVENTIVA CORTE DEI CONTI PER CONTRATTI DI ESTREMA E/O SOMMA URGENZA

In riferimento alla risposta al quesito n. 643 volevo chiedere se l'approvazione preventiva del contratto presso la Corte dei Conti potesse essere derogato per una pratica effettuata con delibera a contrarre ai sensi del D.Lgs. 236/2012 art. 67 (acquisto di beni e/o servizi e/o cottimi per lavori CAMPALGENIO con manodopera militare del genio) e soprattutto anche ai sensi dell'art. 63 comma 2 del Codice (estrema urgenza) e/o art. 163 (somma urgenza) poiché da eseguire per motivi connessi alla nota emergenza nazionale COVID 19. A parere dello scrivente tali requisiti consentono la NON effettuazione del passaggio in argomento poiché incompatibile con le caratteristiche di SOMMA/ESTREMA urgenza.


QUESITO del 31/05/2018 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA E CONTESTUALE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (COD. QUESITO 312)

Nel caso di affidamento di lavori di somma urgenza (art. 163 D.Lgs 50/2016) in cui insieme ai lavori sia urgente e necessario affidare anche l'attività di progettazione (ad es. perizia geologica, calcoli strutturali, ecc.) è possibile affidare all'impresa esecutrice entrambi tali attività? Chiedo questo perchè ciò si configurerebbe come un "appalto integrato" avente le caratteristiche richieste di rilevanza dell'elemento tecnologico (strutture di vario tipo, opere di sostegno, ecc.) e di riduzione dei tempi (necessaria, per una somma urgenza) nell'affidamento contestuale di progettazione ed esecuzione, ma non sarebbe rispettato il requisito di affidamento sulla base di un progetto definitivo (art. 59 commi 1.bis e 1.ter, D.Lgs 50/2016), chiaramente non disponibile nel caso di somma urgenza. Come è possibile comportarsi? Sarebbe possibile configurare un unico affidamento diretto in somma urgenza di "lavori e servizi (progettazione)" all'impresa esecutrice? Grazie.


QUESITO del 04/03/2018 - ABROGAZIONE ART. 175 D.P.R. N° 207/2010 (COD. QUESITO 260) (163)

Nel D. Lgs. n° 50/2016 e nel D. Lgs. n° 56/2017 non riusciamo a trovare l'articolo corrispondente all'art. 175 del D.P.R. n° 207/10 "Lavori d'urgenza", ma solo l'art. 163 relativo ai soli lavori di somma urgenza. Quale è il riferimento legislativo relativo ai lavori urgenti?


QUESITO del 04/12/2017 - ART. 163 DEL D.L.VO 50/2016 - PROCEDURE SOMMA URGENZA IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI DI CUI ALL'ART.2, CO 1, L.225/92 (COD. QUESITO 121) (163.1 - 163.6)

L’art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, contempla due circostanze di somma urgenza e ne disciplina la procedura di affidamento nelle seguenti circostanze: 1. Casi “che non consentono alcun indugio” (comma 1 dell’articolo 163). 2. Casi che richiedono “misure indilazionabili” riguardanti calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo di cui all’art 2, comma 1, della legge n.225 del 1992 (comma 6 dell’articolo 163). Per quanto riguarda il punto 2), stante quanto riportato al comma 6 dell’articolo 163 del Decreto Legislativo n.50/2016, costituiscono circostanze di somma urgenza quelle di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n.225 del 1992, e cioè: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Con riferimento agli eventi di cui al punto c), l’articolo 5 della legge n.225 del 1992 recita “Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri […], delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza”. La circostanza di somma urgenza, nei casi appena citati è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza. Con specifico riferimento al caso in cui sia stato deliberato un stato di emergenza per eventi di tipo c) di cui all’articolo 5 della Legge n.225/1992 - la cui durata non può superare i 180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni – si è dell’avviso che la norma possa consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo procedura di somma urgenza prevista dall’articolo 163 nei due seguenti casi: 1. nel periodo che intercorre tra l’insorgere dell’evento calamitoso e la conseguente deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri; 2. durante l’intero periodo di vigenza dello stato di emergenza. Una simile interpretazione troverebbe fondamento nel fatto che il regime derogatorio previsto per le circostanze di somma urgenza, come quelle conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi, dovrebbe avere lo scopo di rendere più snelle le procedure al fine di favorire un più rapido ritorno alle normali condizioni di vita. Alla luce di quanto appena riportato, si chiede a Codesta Autorità conferma in merito alla richiamata interpretazione e applicazione dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.50/2016 nel caso di esigenze di protezione civile di cui al comma 6 dello stesso articolo.


QUESITO del 26/10/2017 - CHIARIMENTI SOMMA URGENZA ART. 163 DLGS 50/2016 (COD. QUESITO 67) (163)

Procedura da seguire: 1. Verbale somma urgenza con relativo ordine di servizio stabilendo l'importo dovuto alla ditta; 2. Perizia giustificativa del responsabile; 3. Delibera di Giunta di approvazione atti precedenti con assegnazione risorse; Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio, quindi (per fare fatturare abbiamo bisogno di determina e cig): 4. determina di affidamento alla ditta dell'intero importo, ma la ditta può fatturare solo il 50%; 5. Invio documentazione all'Anac per verifica congruità prezzi, che risponderà entro 60 giorni (il che significa, nel caso di tempi lunghi l'impresa dovrà aspettare mesi per essere pagata, e quindi la prossima volta in caso di urgenza rifiuterà di eseguire i lavori e conseguente disagio) (dove bisogna inviare la documentazione? non riesco a trovare la pec di riferimento). 6. Pagamento restante 50% nel caso sia congruo il prezzo (nel caso non sia congruo?). Ringrazio per l'attenzione. Saluti


QUESITO del 25/10/2017 - CONTABILIZZAZIONE DI LAVORI SOMMA URGENZA (COD. QUESITO 63) (163)

In merito all'oggetto non ho trovato particolari riferimenti sulla contabilizzazione di lavori di somma urgenza, ovvero se possibile farla in economia o a misura


APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...