Art. 156. Concorso di idee
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
CONCORSO DI IDEE- PROPOSTA IDEATIVA – VALUTAZIONE DISCREZIONALE PA (156.3)
L’art. 156 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 prevede che “(…) il concorrente propone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica (…)”.
Nel concorso di idee, quindi, ai concorrenti può essere richiesta una mera “proposta ideativa”, un’idea progettuale in una fase embrionale che può evolvere secondo differenti sviluppi e non un progetto definito in ogni suo aspetto.
Ne consegue che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara del concorso in oggetto possono essere censurate solo ove si pongano in contraddizione con quanto richiesto del bando di gara o da specifiche disposizioni di legge e non certo se riguardanti il merito dell’attività amministrativa.
Nel caso di specie, nessuna delle censure introdotte dal ricorrente si appunta su profili richiesti dal bando a pena di esclusione, o su specifiche violazione di legge, riguardando le stesse aspetti riconducibili a valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Rispetto a queste ultime il presente sindacato deve limitarsi alla verifica se i motivi di ricorso proposti intercettino profili di manifesta irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, i cui margini devono ritenersi amplissimi trattandosi di valutare “un’idea.
CONCORSO DI IDEE - REALIZZAZIONE SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE – CONDIZIONI (156.6)
L'art. 156, co. 6 del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale «La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare».
Visto il parere reso con delibera n. 185 del 21 febbraio 2018 (AG 3/2018/AP) che, nel richiamare la determinazione n. 4/2015 e la deliberazione n. 27/2011, evidenziava come «nei concorsi di idee finalizzati ad acquisire una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un premio (idee acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e che possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione), la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto prescelto sia in possesso dei requisiti di capacità richiesti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare (si veda anche parere prec n. 119/2008). Pertanto, qualora il concorso sia finalizzato all’affidamento delle successive fasi di progettazione al vincitore, occorre riportare nel bando i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale prestazione, dato che l’affidamento dei livelli di progettazione successiva avviene con procedura negoziata (det. 5/2010; in tal senso anche TAR Molise, n. 197/2009). Deriva da quanto sopra che nell’ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza bando, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali, come indicate nel comma 6, dell’art. 156: la previsione di tale possibilità deve essere chiaramente esplicitata nel bando di gara ed inoltre tale documento deve espressamente indicare i requisiti tecnico-professionali ed economici che devono essere posseduti dai concorrenti ai fini dell’affidamento della progettazione e commisurati alle caratteristiche dell’incarico da svolgere. L’indicazione dei predetti elementi nel bando riveste, peraltro, carattere preminente essendo gli stessi finalizzati alla selezione di soggetti idonei all’eventuale svolgimento (anche) del successivo incarico di progettazione (perché in possesso di adeguati requisiti professionali) e, sotto il profilo del rispetto dei principi di par condicio, concorrenza e trasparenza, potendo gli stessi incidere in maniera determinante sulla platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara a monte. […] Pertanto, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni previste nell’art. 156, comma 6, del Codice per il ricorso alla procedura negoziata senza bando nell’ambito nel concorso idee, i successivi livelli di progettazione devono essere affidati nel rispetto delle previsioni dell’art. 156, comma 5 (quindi con un concorso di progettazione o con un appalto di servizi di progettazione) e dell’art.157».
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal…– Affidamento a seguito di concorso di idee “Idee progettuali valide per la partecipazione al Programma E.L.EN.A. (European Local Energy Assistance) finalizzati alla redazione dell’application form” – S.A. Comune di Campi Salentina (LE) - Importo a base d’asta: non indicato
CONCORSO DI IDEE - PROCEDURA NEGOZIATA - AMMISSIBILITA'
Nell’ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al/ai vincitore/i, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 156, comma 6, del Codice, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali: detta facoltà deve essere esplicitata nel bando di gara ed il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando stesso in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
In assenza delle specifiche previsioni del bando di gara sopra indicate, la stazione appaltante, all’esito del concordo di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l’idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica - progetto #ScuoleInnovative - richiesta di parere.