Art. 108. Concorso di idee

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

Relazione

Relazione all’articolo 108 La disposizione estende al concorso avente ad oggetto la redazione di una mera proposta ideativa le no rme relative al concorso di progettazione Si riproduce la disposizion...
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Giurisprudenza e Prassi

ORIDNAMENTO APPALTI SICILIA

CORTE COSTITUZIONALE RICORSO 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2011 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 - Concorsi di idee - Procedure di selezione dei concorrenti e di affidamento - Contrasto con la disciplina nazionale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 21 giugno 2011, n. 719, art. 14, comma 2, lett. a), primo e ultimo periodo del punto 4, e punto 6. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Siciliana, art. 14; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 108. Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 - Opere edilizie di modeste dimensioni - Interpretazione dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, relativo alla determinazione delle competenze dei geometri - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 21 giugno 2011, n. 719, art. 11. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Siciliana, art. 17; d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3; r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16. Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 - Sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici - Contrasto con la disciplina nazionale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 21 giugno 2011, n. 719, art. 15. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Siciliana, art. 14; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 40; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 90.

QUALIFICAZIONE SOA - POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2009

L’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualita'” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 sia gia' divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall’art. 4 e dall’allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.

Nel caso di specie l’importo dei lavori che i concorrenti sono chiamati ad eseguire è pari a € 863.950,78, per cui il bando correttamente richiede la classifica III che implica l’obbligo del possesso del requisito della qualita'.

Si evidenzia, peraltro, che questa Autorita', proprio con specifico riguardo al possesso del sistema di qualita' nelle associazioni temporanee di imprese ha ritenuto che consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti (cfr.: parere n. 125 del 22 novembre 2007).

Ne consegue che il raggruppamento di che trattasi, coprendo con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto ed eseguendo ciascun componente lavori per importi ricompresi nella classifica II, puo' partecipare alla gara anche se privo del requisito della certificazione UNI EN ISO 9000, il cui possesso non è obbligatorio per la classifica II in possesso delle due imprese che lo costituiscono.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa A. S.r.l., in qualita' di capogruppo della costituenda ATI A. S.r.l./ditta B. - Lavori di manutenzione della viabilita' del capoluogo e frazioni I stralcio - Importo a base d'asta € 863.950,78 - S.A.: Comune di V..

COMPETENZE INGEGNERI ED ARCHITETTI

AVCP PARERE 2009

La giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 26 aprile 2007, n. 457), ritiene tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (come confermato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione, tra l’altro, della direttiva 85/384/Cee) e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva pero' alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus).

Inoltre, in via ancora piu' specifica, è stato altresi' precisato che “La competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie” (CGA - Sez. Giurisdizionale - sentenza 21 gennaio 2005, n. 9).

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. s.n.c. - concorso di idee per la progettazione di un polo scolastico con riconversione funzionale di alcune strutture esistenti - S.A.: Comune di ....

CONCORSO DI IDEE E CONCORSO DI PROGETTAZIONE

AVCP PARERE 2008

Il concorso di idee rappresenta una sottospecie del concorso di progettazione: ai sensi dell’articolo 108 del d. Lgs. n. 163/2006, le norme della sezione dedicata ai concorsi di progettazione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee, finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa, da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. In tale tipologia di concorso, non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.

Il comma 6, del sopra citato articolo 108, dispone che la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

Ne discende che il concorso di idee si distingue nettamente dall'appalto di progettazione: è infatti da considerare come una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un'idea progettuale. Di contro, nell'appalto di progettazione viene chiesta la redazione di un progetto. Per tale motivo, i requisiti richiesti dalla stazione appaltante nell’ambito del concorso di idee, che sono vincolanti ai fini dell’affidamento del premio, non possono esserlo nei confronti della successiva e diversa fase progettuale, in relazione al cui affidamento devono essere previsti specifici requisiti, sulla base di quanto disposto dagli articoli 62 e seguenti del d.P.R. 554/1999.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 dall’Ordine degli Architetti della Provincia di C.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COMPENSI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera. La progettazione di un'opera pubblica non può, infatti, costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla. In simili casi, peraltro, le stazioni appaltanti devono provvedere con fondi propri alla corresponsione dei compensi professionali, correlando il pagamento del corrispettivo alle fasi dello sviluppo della progettazione e non alla fase esecutiva dei lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di S. – avviso pubblico Parco Progetti Comunale. S.A. Comune di V. della L.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 19/08/2013 - CONCORSO DI IDEE

Secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1908 del 2012 e secondo quanto previsto nel progetto pilota “Fabbrica della musica, delle parole e delle voci”, è intenzione della Direzione promuovere un concorso di idee al fine di dare la possibilità ai soggetti partecipanti di proporre idee per una scuola di musica. Si formulano i seguenti quesiti riguardanti il progetto: 1. La compatibilità del concorso di idee con il nostro progetto. Infatti tale tipo di concorso viene di solito utilizzato per idee progettuali riguardanti lavori pubblici da realizzare e il D.P.R. 207/2010 (attuativo del Codice degli appalti) all’art. 259 prevede che “il concorso di idee è finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia”. Si chiede in altre parole se il concorso di idee possa essere utilizzato per progetti in ambito sociale/culturale; 2. La possibilità di affidamento dei livelli successivi di progettazione al vincitore del concorso con procedura negoziata senza bando, così come previsto dal comma 6 dell’art. 108 del D.Lgs 163/2006. Si chiede nello specifico se con tale espressione si intenda la sola possibilità di completare la progettazione dell’idea oppure se con tale espressione si intenda anche la possibilità di realizzare gli step successivi del progetto, nel caso specifico attraverso l’attivazione e la realizzazione dei corsi previsti dalla scuola di musica, l’attivazione del bando per borse di studio rivolte a giovani che intendono frequentare la scuola e la realizzazione delle attività della scuola; 3. Nell’eventualità se già nel concorso di idee debba essere indicato l’intero importo previsto dal bando comprensivo degli step successivi (euro 500.000,00) oppure se si può indicare solo l’importo dei premi previsti per il/i vincitore/i.; 4. Quali soggetti possono essere ammessi al bando?


QUESITO del 04/11/2008 - CONCORSO DI IDEE - REQUISITI GENERALI

Si chiede se i soggetti che concorrono ai concorsi di idee di cui all'art. 108 del d. lgs. 163/2008 devono: 1 - essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1 del predetto decreto; - essere iscritti ad un ordine professionale; 3 - avere regolare posizione contributiva.