Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.
1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
RELAZIONE
L’articolo 8 codifica il principio di autonomia contrattuale e disciplina il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.
Il comma 1 prevede che nel perseguire le propri...
NOVITA’
• Viene espressamente statuito che le P.A. possono concludere qualsiasi contratto, anche a titolo gratuito (comma 1). Sono contratti a titolo gratuito i contratti in cui l’obbligo di prestazi...
LA DISCIPLINA DELL’EQUO COMPENSO E GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETURA SECONDO IL D.LGS. 36/2023
CONSIGLIO INGEGNERI PARERE 2023
L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione del principio dell’Equo compenso, porta a conseguenze ben precise. Innanzitutto il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. E’ ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso.
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - EQUO COMPENSO - INDEROGABILITA' DELLE TABELLE MINISTERIALI (8 - 24.8)
ANAC PARERE 2023
In base alla nuova disciplina dell'equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.
QUESITO del 29/08/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED EQUO COMPENSO
Buongiorno, dobbiamo, nel mese di settembre, bandire un appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori) - ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.LGS. n° 50/2016 (Vecchio Codice), come integrato e modificato dall’art. 8, comma 7 della legge n° 120/2020 e successivamente dall’art. 52, comma 1, lettera a), della Legge n° 108/2021, FINANZIATO CON FONDI PNRR e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.
Alla luce dell'entrata in vigore della L. 49/2023 (la nostra società rientra nell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge), vorremmo sapere:
a) se esiste l’OBBLIGO in capo alle stazioni appaltanti di determinare il corrispettivo da porre a base di gara mediante l’applicazione del DM 17 giugno 2016 (cd. decreto parametri), con conseguente inderogabilità del rispetto dei minimi tariffari in sede di quantificazione dell’importo da porre a base di gara/affidamento oppure, come previsto all'art. 24 comma 8 del DLGS 50/2016, e fino ad ora applicato in precedenti gare, i corrispettivi determinati con tale decreto, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale CRITERIO O BASE DI RIFERIMENTO ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento?
b) i concorrenti che partecipano all'appalto devono effettuare un ribasso sul corrispettivo relativo ai compensi per la progettazione posto a base di gara, in modo tale da non "scendere" sotto l'importo (minimo) stabilito nei parametri di cui sopra, oppure, come ipotizzato dagli ordini e dall'ANAC sulle sole spese generali di progettazione (max 25%) o in ultimo, vista la vigenza del Vecchio Codice, trattandosi di appalti PNRR, sull'intero compenso di progettazione?
Grazie e cordiali saluti
QUESITO
del 21/09/2023 -
LEGGE 49/2023 E MINIMI TARIFFARI (41.15)
<p>Buonasera, come si concilia la L.49/2023 che abroga il Decreto Bersani ammettento ribasso unicamente sulle spese professionali e il nuovo Codice degli appalti D.Lgs.vo 36/23 che non prevede limiti alle voci di prezzo? Per gli affidamenti diretti inferori a €140.000 è vietato accettare dal professionista offerta inferiore ai minimi tariffari? Grazie e cordiali saluti </p>