Articolo 86. Avviso volontario per la trasparenza preventiva.

1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni:

a) denominazione e recapito della stazione appaltante;

b) descrizione dell’oggetto del contratto;

c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione;

e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 86 stabilisce i contenuti che devono essere presenti nell’avviso volontario per la trasparenza preventiva. Si specifica che l’avviso volontario per la trasparenza preventiva pre...

Commento

NOVITA’ • L’istituto dell’avviso per la trasparenza scatta quando si utilizza la procedura senza bando al fine di escludere l’esistenza di operatori economici interessati a partecipare alla gara e ch...
Condividi questo contenuto: