Articolo 72. Procedura ristretta.

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data dell’invito a presentare offerte.

4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze:

a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;

b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 72 disciplina lo svolgimento della procedura ristretta, precisandone la relativa definizione, le condizioni di partecipazione e i termini per la ricezione delle domande e delle o...

Commento

NOVITA’ • Viene riprodotto l’art. 61 del d.lgs 50/16. • Viene unicamente tolto l’inciso che le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare...
Condividi questo contenuto: