Articolo 69. Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali.

1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 69 ricalca le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in tema di accordi internazionali tra Unione europea e Paesi terzi, permettendo agli operatori...

Commento

NOVITA’ • L'articolo chiarisce il principio contenuto nell'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE, ovvero il principio della parificazione delle condizioni di accesso degli operatori economici dei Pa...
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