Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.
1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
CO-PROGRAMMAZIONE QUALE PRESUPPOSTO NECESSARIO DELLA CO-PROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE (6)
È illegittima la procedura di co-progettazione che non sia stata preceduta da un procedimento di co-programmazione, atteso che quest'ultima costituisce una fase essenziale per l'individuazione partecipata dei bisogni e degli interventi da soddisfare, garantendo il carattere non sinallagmatico e collaborativo del rapporto tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore.
"[...] già la descrizione normativa del processo di “coinvolgimento degli enti del Terzo Settore” recata dall’art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) reca, al terzo comma, una definizione della co-progettazione (“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2”) evidentemente subordinata alla preliminare definizione della co-programmazione regolamentata dal precedente secondo comma, in termini di processo finalizzato “all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”.
Il legame evidente tra i due (diversi) livelli di programmazione è poi stato chiaramente evidenziato dalle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore approvate con d.m. Lavoro e politiche sociali 31 marzo 2021 n. 72 che hanno chiaramente rilevato, al punto n. 3, come, “da un lato, l’attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito “naturale”…(e, come) dall'altro, tale istituto ..(debba essere) riferito a “specifici progetti di servizio o di intervento”.
Al di là del tentativo delle resistenti di enfatizzare la formulazione letterale delle Linee guida in termini compatibili con la propria tesi, risulta pertanto evidente come la sistematica complessiva della previsione sia quella di una programmazione tipicamente “a cascata” che richiede la preventiva individuazione dei bisogni ed interventi da soddisfare attraverso un preliminare procedimento di co-programmazione e, solo successivamente, il ricorso al procedimento di co-progettazione di “specifici progetti di servizio o di intervento”.
Sulla base di tale (chiara) sistematica normativa si è poi formata un’altrettanto chiara e condivisibile giurisprudenza che, sia pure per “completezza d’analisi, ..(ha rilevato) che nella fattispecie – come dedotto dall’appellante – è mancato anche l’inserimento del servizio nell’ambito della programmazione dei servizi da affidare ai soggetti del terzo settore, secondo gli schemi dettati dall’art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore), attraverso i quali si individuano motivatamente i servizi sociali o di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice e si coinvolgono gli enti del terzo settore, anche al fine degli affidamenti. Nella fattispecie, infatti, né la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 19 giugno 2019, né le precedenti ivi richiamate (n. 126 del 15 aprile 2019 e n. 138 del 29 aprile 2019), danno atto della co-programmazione (che - secondo l’art, 55, comma 2, cit. – dovrebbe essere «finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili») e della co-progettazione («finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2»: art. 55, comma 3, cit.), atti presupposti necessari anche al fine di dare conto delle ragioni per le quali il servizio rientri fra le attività di interesse generale definite dall’art. 5 del Codice del terzo settore (anch’esse, nella specie, del tutto assenti)” (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6232, punti 12 e 12.1 della motivazione, in fattispecie in cui era congiuntamente mancato il ricorso ai due livelli programmatori della co-programmazione e della co-progettazione).
Del resto, si tratta di una conclusione che si pone in perfetta linea con quanto già rilevato da Corte cost. 26 giugno 2020, n. 131 in ordine alla necessità di procedere alla lettura unitaria dei “tre livelli” della co-programmazione, co-progettazione e del partenariato (che può condurre anche a forme di accreditamento) previsti dall’art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in termini di mere “fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico” e non nei termini atomistici di istituti destinati alla possibile applicazione separata prospettati dalle difese delle resistenti.
L’evoluzione della giurisprudenza che ha poi trovato decisiva conferma in una successiva decisione del Consiglio di Stato che ha rilevato come, “nell’articolato sistema dell’art. 55 del codice TS, dalla co-programmazione dovrebbero emergere, in primo luogo, i bisogni da soddisfare, i servizi da promuovere e gli interventi da realizzare, oltre alla ricognizione delle risorse disponibili nei diversi settori di cui all’art. 5 del codice TS. La co-progettazione, invece, ha la funzione di attuazione concreta di quanto è stato programmato; e la procedura di evidenza pubblica delineata dal comma 4 dell’art. 55 (già richiamato sopra) è funzionale alla individuazione del soggetto appartenente al Terzo settore con il quale collaborare nella stesura della puntuale progettazione degli interventi previsti nell’atto programmatico, insieme con l’amministrazione procedente. Solo all’esito della fase progettuale dei singoli servizi o interventi si può procedere alla definizione dei contenuti della convenzione per la realizzazione degli interventi progettati” (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5217)."
LEGITTIMITÀ DEI TERMINI PERENTORI NELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI TERZO SETTORE (55)
Ad avviso del Collegio, l’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle relative domande di partecipazione relativamente all’anno 2026 da parte dell’Amministrazione comunale costituisce una legittima espressione dell’autonomia amministrativa dell’ente procedente nella regolamentazione della procedura e, in quanto non vietata espressamente né dall’art. 55 del D.lgs. 117/2017 né dalle correlate Linee guida adottate con il D.M. 72/2021, non trasforma la scelta degli ETS da accreditare mediante accreditamento in una procedura competitiva concorrenziale di natura “chiusa” arrecante un pregiudizio ai soggetti interessati a parteciparvi.
Mediante l’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande, rispettivamente, per il 2026, il 2027 e il 2028, la Pubblica Amministrazione non ha posto un blocco all’ingresso dell’accreditamento, ma ha assicurato, mediante una procedimentalizzazione temporale finalizzata a garantire un’ordinata fase di controllo dei requisiti – prodromica alla stipula del patto di accreditamento per la realizzazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici nel territorio comunale anno per anno –, che gli operatori interessati fossero posti in condizione di partecipare alla procedura selettiva godendo di un congruo arco temporale per presentare la loro domanda relativamente a ogni anno del triennio individuato nell’avviso.
INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CANILE
Indicazioni alle amministrazioni per gli affidamenti del servizio di gestione dei canili.
Viste le numerose criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, l'Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.
Le criticità accertate hanno riguardato: una scorretta e/o del tutto assente progettazione, e a monte della programmazione, da parte delle amministrazioni; con riguardo al servizio di assistenza veterinaria, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, il mancato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; un uso illegittimo ed improprio dell’affidamento diretto; un’individuazione della tariffa giornaliera per cane posta a base di gara incongrua e del tutto insufficiente a garantire un servizio qualitativamente elevato; un ricorso improprio all’istituto dell’affidamento dei servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 36/2023 e dell’istituto della proroga tecnica.
CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIIBILE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE (6)
Le Stazioni appaltanti, al di fuori delle ipotesi di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, per il quale l'art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo strumento del convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato, possono, in forza del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 56 del già citato d.lgs. n. 117/2017, comunque decidere di accedere al medesimo istituto del convenzionamento diretto per erogare prestazioni di propria competenza "finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e dunque con la previsione esclusivamente di un mero rimborso spese a favore dell'affidatario, in luogo della gara pubblica ai sensi del Codice appalti.
Come già chiarito dalla scrivente Autorità con la delibera n. 11 del 14.1.2025 il servizio oggetto di affidamento (segnatamente "servizio di trasporto sanitario interospedaliero programmato") non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 57 del CTS, ossia tra i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, mentre invece il servizio de quo ricade come pacificamente si può evincere dall'epigrafe dell'Avviso di Selezione allegato alla delibera n. 1447/02.07/2024 del 31/10/2024 che ha instaurato la procedura in esame nella casistica individuata dal precedente art. 56, ossia nello "svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale", come definiti dall'art. 5 del medesimo Codice e in particolare, nel caso di specie, le prestazioni di cui alla lett. c), ossia quelle "socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del giugno 2001, e successive modificazioni" (specificamente, l'art. 3, comma 1 stabilisce che <<Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali>>).
SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE - SI POSSONO STIPULARE CONVENZIONI CON ORGANIZZAZZIONI DI VOLONTARIATO
Le Stazioni appaltanti, al di fuori delle ipotesi di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, per il quale l'art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo strumento del convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato, possono, in forza del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 56 del già citato d.lgs. n. 117/2017, comunque decidere di accedere al medesimo istituto del convenzionamento diretto per erogare prestazioni di propria competenza "finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e dunque con la previsione esclusivamente di un mero rimborso spese a favore dell'affidatario, in luogo della gara pubblica ai sensi del Codice appalti.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno, siamo un'istituzione scolastica che deve acquistare biglietti per museo da una Fondazione che è un ETS. Si applica il codice degli appalti? e se no quali norme del codice degli ETS si applicano? e quali procedure è necessario mettere in campo per acquistare?
Pareri tratti da fonti ufficiali
<p>A fronte del nuovo codice appalti che ha aumentato le soglie di importi di gara da inserire nella programmazione dei servizi, che e' diventata triennale per uniformarsi alla programmazione triennale dei lavori ci interroghiamo sulla fattibilità o meno di inserire nella programmazione dei servizi le coprogettazioni che coinvolgeranno i prossimi tre anni 2024-2026. la co-progettazione è al di fuori del contratto degli appalti, pertanto queste procedure devono essere tenute separate oppure vanno inserite, superando l'importo di euro 140.000.00 , nella programmazione triennale dei servizi? altresì di seguito in base alla risposta varierà la possibilità di dover rendicontare la coprogettazione sull'osservatorio. mi confermate che secondo le linee guida dell'anac per le coprogettaizoni è corretto prendere uno smart CIG, al fine di avere la tracciabilità dei flussi finanziari?</p>

