Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 6 enuncia i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale e disciplina i rapporti con gli enti del Terzo settore. Il primo periodo dell’unico comma prevede che, in at...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA - Valutare se determinate attività sono attività a spiccata valenza sociale e quindi possono essere eseguite da enti del Terzo Settore. CONSIGLI UTILI PER OE - Gli operatori d...
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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE - SI POSSONO STIPULARE CONVENZIONI CON ORGANIZZAZZIONI DI VOLONTARIATO

ANAC PARERE 2025

Le Stazioni appaltanti, al di fuori delle ipotesi di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, per il quale l'art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo strumento del convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato, possono, in forza del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 56 del già citato d.lgs. n. 117/2017, comunque decidere di accedere al medesimo istituto del convenzionamento diretto per erogare prestazioni di propria competenza "finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e dunque con la previsione esclusivamente di un mero rimborso spese a favore dell'affidatario, in luogo della gara pubblica ai sensi del Codice appalti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/09/2023 - CO-PROGETTAZIONE - TERZO SETTORE

<p>A fronte del nuovo codice appalti che ha aumentato le soglie di importi di gara da inserire nella programmazione dei servizi, che e' diventata triennale per uniformarsi alla programmazione triennale dei lavori ci interroghiamo sulla fattibilità o meno di inserire nella programmazione dei servizi le coprogettazioni che coinvolgeranno i prossimi tre anni 2024-2026. la co-progettazione è al di fuori del contratto degli appalti, pertanto queste procedure devono essere tenute separate oppure vanno inserite, superando l'importo di euro 140.000.00 , nella programmazione triennale dei servizi? altresì di seguito in base alla risposta varierà la possibilità di dover rendicontare la coprogettazione sull'osservatorio. mi confermate che secondo le linee guida dell'anac per le coprogettaizoni è corretto prendere uno smart CIG, al fine di avere la tracciabilità dei flussi finanziari?</p>