Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.
1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
SPIEGAZIONE
L’articolo 6 enuncia i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale e disciplina i rapporti con gli enti del Terzo settore.
Il primo periodo dell’unico comma prevede che, in at...
CONSIGLI UTILI PER SA
- Valutare se determinate attività sono attività a spiccata valenza sociale e quindi possono essere eseguite da enti del Terzo Settore.
CONSIGLI UTILI PER OE
- Gli operatori d...
CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIIBILE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE (6)
ANAC PARERE 2025
Le Stazioni appaltanti, al di fuori delle ipotesi di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, per il quale l'art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo strumento del convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato, possono, in forza del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 56 del già citato d.lgs. n. 117/2017, comunque decidere di accedere al medesimo istituto del convenzionamento diretto per erogare prestazioni di propria competenza "finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e dunque con la previsione esclusivamente di un mero rimborso spese a favore dell'affidatario, in luogo della gara pubblica ai sensi del Codice appalti.
Come già chiarito dalla scrivente Autorità con la delibera n. 11 del 14.1.2025 il servizio oggetto di affidamento (segnatamente "servizio di trasporto sanitario interospedaliero programmato") non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 57 del CTS, ossia tra i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, mentre invece il servizio de quo ricade come pacificamente si può evincere dall'epigrafe dell'Avviso di Selezione allegato alla delibera n. 1447/02.07/2024 del 31/10/2024 che ha instaurato la procedura in esame nella casistica individuata dal precedente art. 56, ossia nello "svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale", come definiti dall'art. 5 del medesimo Codice e in particolare, nel caso di specie, le prestazioni di cui alla lett. c), ossia quelle "socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del giugno 2001, e successive modificazioni" (specificamente, l'art. 3, comma 1 stabilisce che <<Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali>>).
SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE - SI POSSONO STIPULARE CONVENZIONI CON ORGANIZZAZZIONI DI VOLONTARIATO
ANAC PARERE 2025
Le Stazioni appaltanti, al di fuori delle ipotesi di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, per il quale l'art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo strumento del convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato, possono, in forza del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 56 del già citato d.lgs. n. 117/2017, comunque decidere di accedere al medesimo istituto del convenzionamento diretto per erogare prestazioni di propria competenza "finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e dunque con la previsione esclusivamente di un mero rimborso spese a favore dell'affidatario, in luogo della gara pubblica ai sensi del Codice appalti.
QUESITO del 07/03/2025 - ACQUISTI E ISTITUTI SCOLASTICI
Buongiorno,
siamo un'istituzione scolastica che deve acquistare biglietti per museo da una Fondazione che è un ETS. Si applica il codice degli appalti? e se no quali norme del codice degli ETS si applicano? e quali procedure è necessario mettere in campo per acquistare?
QUESITO
del 21/09/2023 -
CO-PROGETTAZIONE - TERZO SETTORE
<p>A fronte del nuovo codice appalti che ha aumentato le soglie di importi di gara da inserire nella programmazione dei servizi, che e' diventata triennale per uniformarsi alla programmazione triennale dei lavori ci interroghiamo sulla fattibilità o meno di inserire nella programmazione dei servizi le coprogettazioni che coinvolgeranno i prossimi tre anni 2024-2026. la co-progettazione è al di fuori del contratto degli appalti, pertanto queste procedure devono essere tenute separate oppure vanno inserite, superando l'importo di euro 140.000.00 , nella programmazione triennale dei servizi? altresì di seguito in base alla risposta varierà la possibilità di dover rendicontare la coprogettazione sull'osservatorio. mi confermate che secondo le linee guida dell'anac per le coprogettaizoni è corretto prendere uno smart CIG, al fine di avere la tracciabilità dei flussi finanziari?</p>