Articolo 53. Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 53 disciplina le garanzie provvisorie e definitive. La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame “ha ad oggetto le garanzie a corredo delle offerte e riprende ne...

Commento

NOVITA’ • Di norma nelle procedure sottosoglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste per l’affidamento dei contratti sopra-soglia. Solo nei casi di procedure negoziate,...
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Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA AUTENTICITA' DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE ANCHE VIA PEC (106)

IVASS COMUNICAZIONE 2024

Oggetto Richiesta di comunicazione delle modalità telematiche di verifica delle polizze fideiussorie ai sensi del Codice dei contratti pubblici Il Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei contratti pubblici”) introduce nuovi specifici requisiti per le garanzie rilasciate a corredo di un’offerta in caso di partecipazione del contraente a procedure ad evidenza pubblica, finalizzati ad assicurare l’autenticità della polizza.

Nel presente comunicato Ivass prevede due modalità alternative per le imprese di assicurazione per rendere pubblica e visibile alle stazioni appaltanti la polizza sottoscritta dagli operatori economici.


Le modalità sono:

1) un apposita sezione all'interno del sito web dell'impresa assicuratrice

2) una PEC che preveda lo scambio di polizza tra assicurazione e stazione appaltante e che quindi garantisca l'autenticità del documento.

VERIFICA GARANZIE FIDEIUSSORIE ANCHE VIA PEC FINO AL 30 GIUGNO 2024 (106.3)

ANAC DELIBERA 2023

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36.

Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente - l’autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell’offerta.

L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.



Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 01/08/2023 - GARANZIA DEFINITIVA - IMPORTO ED ESONERO

LE GARANZIE DEFINITIVE SONO DEL 5% DEL VALORE BASE D'ASTA (ART 53) O 10% COME PREVISTO DALL'ART 117? QUALI MOTIVAZIONI UTILIZZARE PER ESCLUDERE LA GARANZIA DEFINITIVA?


QUESITO del 10/01/2024 - GARANZIA DEFINITIVA PER APPALTI SOTTOSOGLIA

Buongiorno, per acquisti di modico valore, quali sono le motivazioni grazie alle quali potremmo escludere la richiesta della garanzia definitiva al fornitore? grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/07/2023 - RIDUZIONE GARANZIA DEFINITIVA SOTTOSOGLIA (ART. 53, C. 4, D.LGS. 36/2023)

<p>L&#39;art. 53, c. 4, D. Lgs. 36/2023 stabilisce che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Anche l&#39;art. 117, c. 14 può essere utilizzato sotto soglia? oppure l&#39;unica regola applicabile per detti appalti è il citato art. 53? </p>


QUESITO del 24/07/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 53, COMMA 4 - GARANZIA DEFINITIVA NELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA. (53.4)

<p>Si chiede se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia, con particolare riferimento alle negoziate di cui all&#39;art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e): 1 - debba essere costituita, dall&#39;operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale al netto dell&#39;IVA a prescindere dal verificarsi delle casistiche indicate all&#39;art. 117, comma 2; 2 - possa essere oggetto di riduzione, in presenza delle certificazioni indicate dall&#39;art. 106, comma 8. </p>


QUESITO del 24/07/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 53, COMMA 4 - GARANZIA DEFINITIVA NON RICHIESTA IN CASI DEBITAMENTE MOTIVATI.

<p>L&#39;art. 53 comma 4 indica la possibilità, per la Stazione Appaltante (SA), di non richiedere la costituzione del deposito cauzionale definitivo nelle procedure sotto soglia, “in casi debitamente motivati”. Dalla lettura della relazione del Consiglio di Stato, emerge la volontà di semplificare quanto più possibile, queste tipologie d’appalti. La facoltà di non richiedere la cauzione/fidejussione, parrebbe addirittura prevalere sull’alternativa possibilità di esigerla in misura pari al 5% dell’importo contrattuale. La parte che però lascia perplessi, riguarda la dicitura “in casi debitamente motivati” che appare troppo generica e, qualora non maggiormente esplicata, si potrebbe tradurre in una mancata applicazione della fattispecie dell’esonero. Tale dizione, risulta oggettivamente meno rigida, rispetto alle circostanziate casistiche del sopra soglia di cui all’art. 117, comma 14 (Es.: operatori economici di comprovata solidità etc.) oltre a non essere subordinata né ad un ulteriore miglioramento del prezzo, né delle condizioni d’esecuzione. L’SA, parrebbe quindi poter disporre di un’ampia discrezionalità sull’argomento. Per quanto precede si chiede se, tra i “casi debitamente motivati”, in subordine ai quali poter non richiedere il deposito cauzionale definitivo possano figurare, ALTERNATIVAMENTE TRA LORO, i seguenti: 1 – l’aver già diligentemente svolto altre prestazioni contrattuali a favore dell’SA o di altre SA; 2 – essere in possesso di SOA; 3 – essere iscritti al MEPA nell’attinente bando da diversi anni (il che implica che l’OE, ha collaborato con altri enti pubblici, senza aver adottato comportamenti che ne abbaino determinato la sospensione dal portale); 4 – possedere un adeguato capitale sociale, indicato in visura camerale; 5 - proporre un ulteriore miglioramento del prezzo o delle condizioni d’esecuzione. Si chiede di indicare eventuali altre motivazioni, al fine di scongiurare la mancata applicazione della norma in parola. </p>


QUESITO del 19/07/2023 - GARANZIA DEFINITIVA PER CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Si chiede di chiarire se, nei casi di cui all’art. 53, co. 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 - e, dunque, qualora la stazione appaltante, ad esito di procedura di affidamento finalizzata alla stipula di contratto di importo inferiore alle soglie europee, intenda comunque richiedere la garanzia definitiva - trovino applicazione le riduzioni di cui all’art. 106, co. 8, del D.Lgs. 36/2023. Si chiede, altresì, di chiarire se la garanzia definitiva possa essere richiesta anche per procedure di affidamento il cui importo massimo stimato sia inferiore ad Euro 40.000,00.


QUESITO del 13/07/2023 - INCREMENTO GARANZIA DEFINITIVA IN APPALTO SOTTO SOGLIA EUROPEA

Si chiede di conoscere se, in caso di appalto sotto soglia europea, l'ammontare della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) sia soggetto ad incremento in caso di offerta di ribasso superiore al 10%, come previsto dall'art. 117, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia definitiva (10% dell'importo contrattuale) relativa ad appalto sopra soglia.