Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.

1. È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.

2. L’Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

4. I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 31 istituisce, presso l'ANAC, L'Anagrafe degli operatori economici che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei contratti pubblici. Essa è finalizzata a censire gli operatori ec...

Commento

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