Articolo 224. Disposizioni ulteriori.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice.

2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.»;

b) l’articolo 2-bis è abrogato;

c) all’articolo 8, comma 1, alinea, le parole: “«e fino alla data del 30 giugno 2023»” sono soppresse.

3. All’articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;».

4. L’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 – (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».

5. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le parole: «all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78».

6. All’articolo 95, comma 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «purché non rivesta la qualità di mandataria e» sono soppresse.

7. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri di cui al presente codice nell’ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.

8. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024 (il comma 6 assume efficacia dal 1° gennaio 2024)

Relazione

RELAZIONE L'articolo 224 contiene una pluralità di norme di coordinamento rispetto alla normativa attualmente vigente, dettando una serie di abrogazioni e modificazioni di articoli. L’articolo 224 c...

Commento

NOVITA’ • Le nuove norme sul collegio consultivo tecnico di cui agli artt. da 215 a 219 si applicano fin dalla data del 1° aprile 2023. • All’art. 8 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/05/2023 - APPALTI FINANZIATI - ART. 8, COMMA 1, LETT. D), D.L. 76/2020, CONV. L. 120/2020

Si chiede gentilmente se la disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d), D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020, sia tutt'ora attuabile (fino al 30.06.2023) o se fosse praticabile solamente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Si riporta: "d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19."