Articolo 217. Determinazioni.

1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall’articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 217 disciplina le ipotesi in cui le determinazioni del Collegio consultivo tecnico possono assumere natura di lodo contrattuale. Con la disposizione in esame, al comma 1, si pre...

Commento

NOVITA’ • le parti possono escludere che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 215, ovvero: “...
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