Articolo 218. Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all’allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

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RELAZIONE L'articolo 218 attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di costituire un Collegio consultivo tecnico per risolvere problemi tecnici o giuridici che possano insorgere anch...
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