Articolo 209. Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Art. 120 – (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)) – 1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d’ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell’articolo 86, comma 1.

2. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale è disciplinato dall’articolo 42.

3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l’avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l’indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022.

4. Se la stazione appaltante o l’ente concedente è rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche presso la sede dell’Amministrazione, ai soli fini della operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, è comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

6. In caso di istanza cautelare, all’esito dell’udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell’istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori.

7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.

8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l’articolo 119.

9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione è indicata nell’ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119.

10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.

11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

13. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.»;

b) l’articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Art. 121 – (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni) – 1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell’articolo 120 dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi:

a) se l’aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

b) se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dell’ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva.

3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo quando l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

4. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto è considerato efficace o l'inefficacia è temporalmente limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.

6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione appaltante o l’ente concedente ha seguito la seguente procedura:

a) con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara è consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

b) rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; l'art.61 del D. Lgs. 209/2024 (in vigore dal 31.12.2024) prevede che al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse, in questa lettera, tuttavia, in questa lettera l'espressione usata dal legislatore è parzialmente diversa poiche usa la parola «oppure» anziché «ovvero», per questa ragione l'espressione non è stata soppressa

c) il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).»;

c) all’articolo 123, comma 1, alinea, le parole: «di cui all’articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 121, comma 5»;

d) l’articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124 – (Tutela in forma specifica e per equivalente) – 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subìto e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

3. Ai sensi dell’articolo 34, comma 4, il giudice individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la significativa differenza tra l’importo indicato nella proposta e quello liquidato nella sentenza resa sull’eventuale giudizio di ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini della regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile.».

articolo modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 209 reca modifiche alla disciplina in materia di controversie aventi ad oggetto appalti pubblici, in relazione ai relativi giudizi, all'inefficacia del contratto a fronte dell'...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Le modifiche sono finalizzate a sopprimere, ai commi 1 e 6 dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo, come sostituito dall’art. 209 del nuovo Codice dei contra...
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Giurisprudenza e Prassi

OMESSA IMPUGNAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO CONTRO L’ESCLUSIONE (35.1.C)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

"Il ricorso proposto avverso l’atto di esclusione e contestuale approvazione della graduatoria provvisoria è improcedibile, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale di aggiudicazione definitiva della gara, non avendo la Società né esteso il giudizio anche a tale nuovo atto, né formulato alcuna riserva di motivi aggiunti volti ad attingere tale provvedimento sopravvenuto [...] non potendo costei, per l’effetto, ormai trarre alcun concreto vantaggio dall’ipotetico accoglimento del gravame proposto".

Inoltre: "L’eventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile".

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso contro l'esclusione poiché il ricorrente non aveva impugnato la sopravvenuta determinazione di aggiudicazione definitiva.

LEX SPECIALIS NON CONFORME AI CAM: NON E' UN VIZIO TALE DA IMPORRE UN'IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DEL BANDO (57.2)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Sul punto, risulta dirimente il recente orientamento espresso in materia, secondo cui la non conformità della legge di gara all'art. 57, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 «non è vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara. In alcun modo, infatti, l'illegittimità dei criteri ambientali minimi influisce sulla formulazione dell'offerta: non solo in termini di impossibilità assoluta, ma neppure in termini di condizionamento relativo» (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, Sent. 28 maggio 2025, n. 1013, richiamato in ANAC, Parere di precontenzioso n. 290 del 23 luglio 2025).

L'interesse della ricorrente a contestare la violazione delle norme sui CAM è sorto, pertanto, in modo concreto e attuale solo con il provvedimento di aggiudicazione, che ha cristallizzato l'esito di una competizione svoltasi sulla base di regole illegittime.

Tale conclusione, d’altronde, è linea con la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, n. 1073/2025), secondo cui: “l'onere di immediata impugnazione del bando sussiste soltanto in presenza di clausole immediatamente escludenti o limitative della partecipazione; nel caso all'esame, è sufficiente rifarsi alla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2795/2023 secondo cui, in forza di uno stabile indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l'immediata impugnazione della lex specialis di gara (Cons. Stato, sez. V, n. n. 6934/2022, n. 972/2021; sez. III, n. 8773/2022), con la conseguenza che la partecipazione alla gara in un'ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l'impugnazione proponibile solo all'esito della procedura e avverso l'aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium".

Analoghe conclusioni, peraltro, sono state rese da ultimo dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 7898/2025 (e giurisprudenza richiamata), secondo cui “la violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei criteri ambientali minimi può essere infatti fatta valere, dagli operatori economici che abbiano interesse (strumentale) alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l’aggiudicazione della stessa (fatta salva l’ipotesi di illegittimità della legge di gara che impedisca la formulazione dell’offerta, nel qual caso l’impresa è onerata dell’immediata impugnazione del bando). Né possono invocarsi in senso contrario le recenti sentenze della V Sezione n. 3411 e 3542 del 2025, perché, appunto, relative a fattispecie peculiari, dal momento che in esse si dà espressamente atto che i ricorsi introduttivi, ritenuti irricevibili, lamentavano in realtà una lesività consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta consapevole. Al contrario, quando l’operatore economico non lamenti una simile lesione, ma deduca l’illegittimità della procedura allo scopo di ottenere la ripetizione della gara, il suo interesse strumentale costituisce il portato della tutela introdotta dalla disposizione primaria (nel caso di specie, l’art. 34 del d. lgs. n. 50 del 2016, vigente ratione temporis in relazione alla fattispecie dedotta)”.

TUTELA CAUTELARE, PERICULUM IN MORA E ONERE PROBATORIO IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DEL RISULTATO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (55)

TAR CAMPANIA NA ORDINANZA 2025

In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, l'accertamento del periculum in mora deve essere condotto con particolare rigore, tenendo conto degli obiettivi di celerità e tempestività dell'azione amministrativa perseguiti dagli artt. 1 e 209 del d.lgs. n. 36/2023. Pertanto, il mero pregiudizio economico derivante dalla mancata aggiudicazione non integra automaticamente il presupposto della gravità e irreparabilità del danno, gravando sulla parte ricorrente l'onere probatorio di dimostrare in modo specifico un pregiudizio concreto non riparabile mediante la successiva decisione di merito.

"nel peculiare contesto dei giudizi in materia di contratti pubblici, la valutazione della sussistenza di tale presupposto deve ispirarsi ad ancora maggior rigore, anche in considerazione degli artt. 1 e 209 del d.lgs. 36/2023 [...] il mero pregiudizio economico connesso alla mancata aggiudicazione, di regola suscettibile di integrale riparazione mediante la decisione di merito, non è sufficiente, di per sé solo, ad integrare il periculum in mora".

MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE: COMPORTA LA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DELL'ESCLUSIONE CONTESTATA (209.2)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Sul punto vale rammentare che la costante giurisprudenza ha affermato che l'omessa impugnazione dell'aggiudicazione comporta l'improcedibilità, per il sopravvenuto difetto di interesse, della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara e ciò in quanto l'illegittimità dell'esclusione, acclarata con l'annullamento, produce solo un effetto viziante dell'aggiudicazione, che pertanto deve essere espressamente impugnata (cfr. tra le tante, C.d.S. n. 7888/2024).

L’esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

IMPUGNAZIONE DELL'ESCLUSIONE: IMPROCEDIBILE SE NON SI IMPUGNA CON MOTIVI AGGIUNTI L'AGGIUDICAZIONE (209)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Il TAR dichiara improcedibile il ricorso ricordando che "L'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario. Pertanto, il ricorso avverso l'esclusione da una gara diventa improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione finale intervenga e sia conosciuta, prima della pronuncia sul relativo gravame, senza che l'impugnazione sia stata estesa anche al nuovo atto, non potendo l'impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico accoglimento, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita ambito, ossia l'affidamento e la conseguente stipulazione dell'appalto” (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 aprile 2024, n. 6557).

ACCESSO ATTI - TERMINE PER PROPORRE RICORSO - DECORRE DALLA PIENA DISPONIBILITA' DEI DOCUMENTI (36)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Va dapprima osservato che il termine per l’impugnazione della comunicazione di affidamento della gara ha iniziato a decorrere da quando gli atti sono stati messi a disposizione. Il ricorso, pertanto, non può essere considerato tardivo e la statuizione del primo Giudice merita piena conferma.

È, in particolare, da condividere quanto affermato dalla difesa laddove si fa riferimento (pagina 10 della memoria di costituzione):

a) al fatto che il legislatore ha inserito nella formulazione del nuovo articolo 120 c.p.a. quanto segue: “oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”;

b) alla scelta del legislatore di evitare la proposizione di ricorsi al buio.

L’esigenza di evitare la proposizione di ricorsi al buio, nell'interesse del privato all’esercizio consapevole del diritto di azione ma anche di quello oggettivo dell'ordinamento a non gravare la struttura giudiziaria di iniziative processuali non supportate dalle informazioni necessarie, viene conciliata nel nuovo Codice dei contratti pubblici, con quella, non meno rilevante, di assicurare il rapido consolidamento del provvedimento amministrativo, attraverso un meccanismo che combina gli oneri informativi, che devono essere assolti d'ufficio della stazione appaltante, con gli oneri di diligenza facenti carico agli operatori economici interessati.

Nel merito va ricordato che l’art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016 esclude dall'accesso ai documenti quella parte dell'offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, vale a dire l'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (Consiglio di Stato sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382). Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).

La particolare voluntas legis, consona al contesto concorrenziale, è quella di escludere dall’ostensibilità propria degli atti di gara quella parte dell'offerta che riguarda le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara, vale a dire l'insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza (Consiglio di Stato sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220). Esattamente quanto, in sostanza, statuito dal TAR che ha fatto piana applicazione dei principi sopra riportati laddove ha rilevato “la mancanza di una motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, dell’effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti”.



RICORSI GIURISDIZIONALI - PROVVEDIMENTI ANAC ANTERIORI AL NUOVO CODICE - NON SI APPLICA RITO ACCELERATO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Non si condivide l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività in quanto il provvedimento di revoca è stato adottato con Determinazione Dir. n. -OMISSIS- del 29/10/2021 ed invece l’annotazione sul Casellario Anac è stata disposta il successivo 18/07/2022, circa 9 mesi dopo, traendo origine dalla revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990, assunta per motivi non riguardanti vizi inerenti agli atti della procedura di gara, ma per il mancato rispetto dei termini essenziali concessi all’RTI, per la produzione documentale prodromica all’integrazione del progetto definitivo e alla stipula contrattuale. In particolare l’atto di annotazione dell’Anac impugnato costituisce una iscrizione al Casellario informatico, adottata anteriormente alla introduzione della disciplina di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 36 del 2023 (efficace a partire dal 1° luglio 2023), che ha previsto l’assoggettamento al rito processuale previsto dall’art. 120 cpa ai provvedimenti dell’Anac in materia di contratti pubblici, senza distinzioni. Nella specie il ricorso è stato notificato in data 17 ottobre 2022 e quindi trova applicazione la precedente versione della norma, esistente al momento della notifica del ricorso (provvedimenti Anac riferiti alle procedure di affidamento e a quelli “connessi” agli atti relativi alle procedure di affidamento, ossia, alle esclusioni o alle aggiudicazioni) e non il rito accelerato in materia di appalti ex art. 120 cpa con termine di impugnazione con scadenza al 30° giorno, bensì il rito di cui all’art. 119 c.p.a. con termine di scadenza al 60° giorno, salvo il dimezzamento di tutti gli altri termini processuali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2023, n. 10760).

RITO APPALTI - PROVVEDIMENTO ANAC - SI APPLICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Non è in discussione la questione sollevata dall’appellante, circa l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 120 c.p.a. come novellato dal d.lgs. n. 36/2023, che, giova ricordare, ha attratto nella sfera del rito dell’art. 120 c.p.a. tutti i provvedimenti dell’ANAC, laddove, in precedenza, una parte dei provvedimenti dell’ANAC ricadevano nel rito ex art. 119 c.p.a. Tanto non è mai stato affermato dal decreto presidenziale ex art. 72-bis c.p.a., che ha fatto riferimento all’art. 119 c.p.a. e non già all’art. 120 c.p.a. Deve ritenersi incontestato che la controversia in esame ricada, ratione temporis, nell’ambito di applicazione del rito ex art. 119 c.p.a. e non del rito ex art. 120 c.p.a., dato che il provvedimento ANAC oggetto di impugnazione è stato adottato ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.

Tuttavia, nel rito ex art. 119 c.p.a., tutti i termini processuali sono dimezzati, ad eccezione di quello per la notificazione del ricorso in primo grado (art. 119, c. 2 c.p.a.). Sono pertanto dimezzati anche i termini per la notificazione delle impugnazioni (Cons. St., III, 29.11.2018 n. 6800; Id., VI, 12.2.2014 n. 697; Id., 10.5.2013 n. 2568; Id., III, 25.3.2013 n. 1659). Per quel che qui rileva, il termine lungo per appellare, pari a sei mesi, è ridotto a tre mesi.

COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO (209.1)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Considerato che con specifico riguardo alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti e provvedimenti delle procedure di gara preordinate all’aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi, lavori e forniture, l’orientamento giurisprudenziale prevalente è dell’avviso che il Tribunale amministrativo territorialmente competente a decidere sia da individuare avuto riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti del provvedimento di aggiudicazione, precisando che tale luogo coincide con quello in cui deve essere eseguita la prestazione contrattuale da parte dell’aggiudicatario, ciò indipendentemente dal luogo in cui ha sede la stazione appaltante, nonché dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2016, n. 1643; Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1917; Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2012, n. 4105; Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 16 febbraio 2011, n. 1018; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1690; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3102; Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3045);

Ritenuto che, ad avviso del Collegio, detto orientamento debba trovare applicazione anche nella presente fattispecie;

Considerato, in proposito, che nessuna conseguenza giuridicamente rilevante può derivare dal fatto che le prestazioni dell’appalto in questione debbano essere eseguite anche nelle province di Bari e di Lecce, ossia all’interno del territorio afferente alla circoscrizione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia e di quello afferente alla Sezione Staccata di tale Tribunale, con sede a Lecce. Infatti, non può essere messo in discussione che, in ogni caso, gli effetti dei provvedimenti impugnati continuino ad essere circoscritti esclusivamente all’ambito della Regione Puglia, dominio esclusivo della competenza del relativo Tribunale Amministrativo Regionale.