Articolo 179. Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali clausole di opzione;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’ente concedente;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall’ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.

6. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 la presente Parte si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 179 disciplina i metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni riproducendo, nella sostanza, le disposizioni dell’art. 8 della direttiva 2014/23/UE. L’articolo in esa...
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Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE: IL VALORE VA INDICATO E RAPPORTATO ALLA STIMA DEL FATTURATO (179)

ANAC DELIBERA 2024

La giurisprudenza ha, in più occasioni, chiarito che il valore della concessione non può essere ancorato unicamente al parametro del canone di concessione (Cons. Stato n. 2411 del 2017), e ciò soprattutto rispetto alla concessione di cd. opere fredde, quale quella oggetto di causa, caratterizzate dal fatto che il concessionario non è destinato a ricevere i pagamenti dagli utenti finali del servizio, sicché emerge all'evidenza che quella del fatturato si inquadra come "una stima prospettica, che richiede l'attualizzazione di ogni ricavo futuro ritraibile dalla gestione del servizio per tutta la durata dell'affidamento", atteso che 'va parametrata al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore della massa degli utenti" (Cons. Stato, n. 4343 del 2016). In sostanza, stante il carattere prospettico della stima del fatturato, quest'ultimo avrebbe dovuto comprendere sia i valori presenti che i valori futuri attualizzati al momento dell'indizione della gara" (Cons. St., V, 7927/2023; delib. Anac n. 2457/2017).

Il valore della concessione costituisce indefettibile elemento della lex specialis di gara, la cui omissione determina l'illegittimità della stessa e la sua determinazione non può essere posta a carico del concorrente, neanche ove fosse desumibile dalla documentazione di gara, in quanto gli elementi occorrenti potrebbero non essere tutti nella disponibilità del privato, come peraltro avvenuto nel caso di specie, non essendo stato pubblicato il PEF del project financing.

In tal senso, "La giurisprudenza ha infatti osservato che la stima del fatturato non può essere demandata né al concorrente, né desunta dalle previsioni della lex specialis, che potrebbe non contenere tutti gli elementi necessari a stimare il fatturato in modo attendibile, laddove è invece la stazione appaltante a poter "attingere a informazioni diverse e ulteriori che certamente rientrano nella sua sfera di controllo" (così) III, 14 giugno 2017, n. 2926; conforme,18 ottobre 2016, n. 4343)" (Cons. St., V, 8505/2020²; in termini anche T.A.R. Piemonte, I, n.622/2018).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/12/2024 - CALCOLO VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

In caso di concessione avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica, con riscossione diretta dei buoni pasto da parte del concessionario, e che preveda un investimento iniziale da parte della ditta per l'acquisto degli arredi destinati al centro cottura di proprietà dell'ente concedente, come si calcola il valore complessivo della concessione? Si precisa che al termine del contratto tali arredi diverranno di proprietà dell'ente concedente.


QUESITO del 17/04/2024 - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS 36/2023 PER LE CONCESSIONI

Con riferimento all'oggetto, si sottopone il seguente quesito relativo al calcolo dell’incentivo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nell’ambito dell’affidamento di concessioni. Tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, la quale sancisce che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione, si chiede se sia corretto calcolare l’incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell’IVA) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento. L’incentivo verrebbe incluso nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata. Si riporta di seguito un esempio di calcolo e liquidazione dell’incentivo secondo il criterio suddetto: Valore stimato della concessione: € 1.000.000,00 Durata della concessione: 4 anni Incentivo: (2% di 1.000.000,00) € 20.000,00 Canone annuo: € 15.000,00 (di cui 5.000,00 per la liquidazione dell’incentivo).