Art. 167. Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016
5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
7. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
8. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 il presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
ERRATO VALORE DELLA CONCESSIONE - LEGITTIMO IL RITIRO DEI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA (167.1)
L’errata determinazione del valore della concessione non ha consentito di formulare un’offerta corretta, completa, consapevole e ponderata, sicchè ha rappresentato una ragione idonea a sorreggere le decisioni adottate con le Delibere impugnate di ritirare i precedenti provvedimenti con cui la proposta di B. è stata valutata rispondente all’interesse pubblico e inserita nel piano triennale delle opere pubbliche (Delibera del C.C. n. 40 del 2020 e della G.C. n. 179 del 2020).
Né può assumere rilievo l’obiezione illustrata dalla società ricorrente circa il fatto che il valore della concessione era conoscibile ab initio, atteso che, come si è detto, stante il chiaro tenore letterale dell’art. 21 quinquies l. 241 del 1990, la revoca è un atto sempre ammissibile in ipotesi, come quella di specie, di rivalutazione dell’interesse pubblico originario (ius poenitendi).
Quanto alle critiche riferite alla asserita confusione dell’Amministrazione nella utilizzazione di un provvedimento di annullamento piuttosto che di revoca, va ribadito quanto puntualmente e condivisibilmente precisato dal T.A.R., secondo cui ‘a prescindere dalla locuzione formale utilizzata (‘annullare e revocare’), le delibere in questione costituiscono, quantomeno con riferimento all’aspetto relativo al valore della concessione, espressione del potere di revoca in autotutela ex art. 21 quinquies l.241/1990. La proposta di parternariato pubblico privato è stata infatti ritirata non tanto per profili d’illegittimità, quanto perché dimostratasi, alla luce dell’errata valutazione dei costi per l’amministrazione, non rispondente all’interesse del comune’, laddove invece l’aggiudicazione della concessione è stata annullata ex art. 21 nonies l. 241 del 1990.
Né può essere predicata alcuna contraddittorietà tra gli atti autotutela, con riferimento alla Determinazione dirigenziale n. 130 del 2022, qualificata come atto di annullamento, e le Delibere del Consiglio comunale n. 28 del 2022 e della Giunta n. 93 del 2022, come annullamento e revoca, atteso che uno stesso elemento fattuale può contemporaneamente rappresentare motivo di illegittimità del provvedimento o ragione di inopportunità dello stesso.
Tale ‘ratio decidendi’ va sostenuta anche con riferimento all’ulteriore argomentazione illustrata nella sentenza impugnata dal Collegio di primo grado, il quale ha evidenziato come non è ‘neppure inconcepibile accorpare in un medesimo provvedimento l’esercizio del potere di annullamento e di revoca, purchè ciascuna delle due determinazioni sia incentrata, rispettivamente, sull’illegittimità e sulla rivalutazione del merito delle scelte iniziali”. Né può essere certamente considerato irragionevole e contraddittorio il comportamento dell’Amministrazione che abbia ritenuto una medesima valutazione discrezionale contestualmente fondamento dell’esercizio del proprio potere, senza precisare se tale potere sia espressione di ‘annullamento o revoca’ delle proprie precedenti determinazioni.
CONCESSIONE - VALUTAZIONE ONOMALIA - L'O.E. PUO' IPOTIZZARE RICAVI MAGGIORI RISPETTO A QUELLI STIMATI DALLA P.A. (167)
In materia di concessione di servizi il rischio imprenditoriale di cui il concessionario è portatore discende non solo dal flusso di accesso degli utenti al servizio e dalle variazioni di mercato, ma anche da scelte dell’imprenditore in merito all’organizzazione dei propri mezzi e delle modalità di offerta del servizio, in quanto capaci di orientare la domanda e di condizionare, almeno in una certa misura, i fattori esogeni sopra indicati; pertanto, la previa stima approssimativa del fatturato compiuta dalla stazione appaltante non è neanche astrattamente idonea a neutralizzare tale area imprenditoriale (in tal senso, Cons. Stato, III, n. 2926/2017).
Se nella lex specialis deve essere indicato il volume dei ricavi che il servizio può generare, al fine di orientare gli operatori economici sulla dimensione economica del servizio da dare in affidamento, l’operatore economico resta però libero, assumendosi il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l’offerta, per massimizzare il guadagno derivante dalla concessione; di conseguenza, colui che partecipa a una gara per una concessione di servizi può formulare un’offerta ipotizzando che la gestione del servizio gli consenta di realizzazione ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall’amministrazione concedente e da questa indicati nella legge di gara, assumendosi però il rischio delle proprie valutazioni (in tal senso, T.A.R. Calabria, I, n. 1600/2017).
Tali orientamenti, espressi nella vigenza dell’art. 29 del d.lgs. 163/1996, restano validi anche alla luce dell’art. 167 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
VALORE DELLA CONCESSIONE - DETERMINAZIONE E CALCOLO
Di talchè:
– se costituisce munus irremissibilmente gravante in capo alla stazione appaltante quello di: i) foggiare ex ante un quadro precettivo chiaro e stabile idoneo a governare de futuro l’azione dei concorrenti, o aspiranti tali, orientandone la voluntas negoziale, sulla opportunità di partecipazione (an) e, di poi, in sede di formulazione della offerta (quomodo e quantum); ii) garantire la certezza dei referenti normativi cui l’operatore può commisurare la legittimità, ovvero l’opportunità, economicità e/o convenienza delle proprie condotte, in modo da preservare i valori della stabilità e della sicurezza giuridica; iii) incrementare in tal guisa la fiducia degli operatori economici – bene primario per il mercato e per la libertà di circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, id est dei principi fondamentali del diritto dell’Unione che governano l’aggiudicazione degli appalti pubblici – pel tramite della prevedibilità e della calcolabilità dell’impianto regolatorio e prescrittivo che ne informa l’agere nel corso della procedura concorsuale;
– specularmente, e parimenti, grava in capo ai partecipanti alla procedura –pur sempre operatori professionali, il cui contegno va valutato al lume di una qualificata soglia di diligenza (art. 1176, comma 2, c.c.) in conformità dei generali principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza- l’obbligo di conformare la propria azione a canoni precettivi la cui osservanza è ragionevolmente esigibile, tenuto conto del complesso delle disposizioni che governano la gara e della oggettiva percepibilità della esistenza di obblighi da assolvere –a pena di esclusione- in quanto discendenti dai principi generali e dalle prescrizioni normative di settore, siccome individuate o lumeggiate nella lex specialis, ovvero che con essa lex specialis siano compatibili.
2.3.5. Di qui la esigibilità dell’obbligo del partecipante alla procedura, operatore professionalmente qualificato, di “leggere” ed “interpretare” il bando di gara in guisa aderente al superiore principio che vieta il disvelamento tout court, all’interno della offerta tecnica, dell’unico elemento qualificante la offerta economica.
GIUDIZIO ANOMALIA OFFERTA - POTERE DISCREZIONALE PA - CANONE A RIALZO - LEGITTIMO SE SOSTENIBILE (97)
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità, le valutazioni della stazione appaltante in ordine all' anomalia e/o alla congruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il sindacato dell'Autorità non può, dunque, tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'Amministrazione, né può comportare una verifica delle singole voci dell'offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della P.A.
Occorre distinguere l'ipotesi di offerte in aumento con riguardo alla offerta economica e alla voce prezzo, dall'ipotesi di rialzo percentuale sul canone concessorio, laddove nel primo caso opera un divieto assoluto tale da rendere l'offerta inammissibile (cfr. art. 59, comma 4 del Codice), viceversa nel secondo caso nulla osta al concorrente di poter formulare, compatibilmente e coerentemente con il piano offerto, anche un rialzo sul canone definito dalla stazione appaltante, trattandosi di flusso economico a vantaggio dell'amministrazione. Fermo restando che spetta alla stazione appaltante procedere alla valutazione di anomalia e/o di congruità dell'offerta nella sua complessità, quale espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, nel caso di specie, non osta ad una valutazione di congruità l'aver offerto un canone a rialzo, a favore della stazione appaltante, purché ne sia accertata, in concreto, la sostenibilità in coerenza con il piano economico finanziario dell'aggiudicatario.
VALORE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI - DETERMINATO SULLA STIMA DEI RICAVI (167)
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da [OMISSIS]S.r.l. - Procedura negoziata, preceduta da Avviso esplorativo per manifestazione di interesse n. 79/2019 finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di bar/caffetteria presso le sedi di ATAC S.p.A., nella fattispecie dell’art. 164 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: euro 330.000,00 –S.A.: ATAC S.p.A.
L’articolo 167 del d.lgs. n. 50/2016 pone a carico dell’amministrazione l’obbligo di effettuare la stima dei ricavi ragionevolmente generati dalla gestione del servizio, sulla base di una valutazione prognostica effettuata secondo un metodo oggettivo che deve essere specificato nei documenti della concessione, non potendo il valore della concessione essere riconnesso sic et simpliciter all’importo del canone concessorio. Una stima elaborata correttamente è infatti indispensabile per consentire ai concorrenti di presentare una offerta economica seria e consapevole. Considerati i principi interpretativi statuiti dalla giurisprudenza e dalla prassi dell’Autorità in vigenza del d.lgs. n. 163/2006 e ribaditi anche con l’entrata in vigore del Codice secondo cui il valore della concessione non può essere riconnesso sic et simpliciter all’importo del canone concessorio, ma che esso consiste in una stima del fatturato che sarà generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio, calcolato dalla stazione appaltante sulla base del fatturato del precedente gestore e di informazioni diverse e ulteriori che rientrano nella sfera di controllo dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, 18 ottobre 2016, n. 4343; Consiglio di Stato, 14 giugno 2017, n. 2926; Consiglio di Stato, 11 gennaio 2018, n. 127; TAR Sicilia, Catania, 14 marzo 2018, n. 544;TAR Campania, Salerno,12 dicembre 2019, n. 2192; ANAC, delibera n. 131 del 17 febbraio 2021 e n. 228 del 4 marzo 2020).
GESTIONE SERVIZIO BAR NELLE SCUOLE - CONCESSIONE DI SERVIZI (165)
Parere di Precontenzioso - Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentate da Panda Benedetto S.r.l. e Panda Catering S.r.l.PREC 63/2021/S
Si qualifica correttamente come concessione di servizi l'affidamento il cui oggetto principale e caratterizzato dalla gestione di un servizio bar all'interno di plessi scolastici, rivolto a una platea di utenti, e dove la remunerazione del concessionario deriva dalla gestione del servizio stesso.
È conforme alla normativa di settore l'operato della S.A. che stimi il fatturato presunto in maniera prudenziale rispetto ai consumi storici, considerando solo una parte del bacino di utenza e comunque fornendo il dato del numero di utenti complessivo.
La clausola espressa di rimodulazione del canone nell'ipotesi di eventi eccezionali può essere ritenuta coerente con la situazione emergenziale in atto.
CONCESSIONE DI SERVIZI -STIMA DEL VALORE - METODO OGGETTIVO - FATTURATO GESTORE USCENTE
Oggetto Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Eurorappresentanze Vending S.r.l. – Procedura aperta telematica per la concessione sessennale in uso di spazi per la fornitura del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, snacks, prodotti alimentari, spremute d’arancia al naturale e gelati, con eventuale opzione di proroga del contratto di sei mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente - Importo a base della procedura euro: canone di concessione minimo soggetto a rialzo pari a € 9.550,00 oltre iva all'anno per ognuno dei distributori di bevande calde, fredde, aliment. (48 distributori); € 1.000,00 oltre iva per sei mesi per ogni distributore automatico di spremute d'arancia (4 distributori); € 4.775,00 oltre iva per sei mesi per distributori automatici di gelati (4 distributori) - Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo sul canone e massimo ribasso sul prezzo dei prodotti - S.A.: ARNAS “Civico di Cristina Benfratelli”
Il contratto di somministrazione di bevande e di altri prodotti a mezzo di distributori automatici installati in locali pubblici (ospedali, scuole, ecc.), è pacificamente ricondotto dalla giurisprudenza nello schema della concessione di servizi pubblici. L’art. 167 d.lgs. n. 50/2016 pone a carico dell’amministrazione l’obbligo di effettuare la stima dei ricavi ragionevolmente generati dalla gestione del servizio, sulla base di una valutazione prognostica effettuata secondo un metodo oggettivo che deve essere specificato nei documenti della concessione. Tra i dati utili alla stima rientra il fatturato del precedente gestore. Una stima elaborata correttamente è indispensabile per consentire ai concorrenti di presentare una offerta economica seria e consapevole.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE COMMISSIONE DI GARA
OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da A – Bando “tutela e valorizzazione delle aree sociali” affidamento della gestione area verde-foglio di mappa 7, particelle 1049 e 1119 Viale Mediterraneo – Importo a base d’asta: non definito – S.A.: Comune di Rossano (CS)
La valutazione dell’offerta tecnica espressa dalla commissione giudicatrice mediante attribuzione di punteggi in forma soltanto numerica è illegittima quando il bando non presenti un’articolazione dei criteri e sub-criteri specifica e sufficientemente adeguata a ricostruire le motivazioni alla base del giudizio.
Una concessione mista di beni e servizi, ove la componente relativa ai servizi risulti prevalente, è soggetta alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e deve essere affidata nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché delle disposizioni della parte III del d.lgs. 50/2016.
CONCESSIONE – VALORE STIMATO – VERIFICA DI ANOMALIA E SOSTENIBILITÀ DELL’OFFERTA – RICAVI DEL CONCESSIONARIO USCENTE REALIZZATI NELLA GESTIONE PREGRESSA – ILLEGITTIMITÀ (167)
La scelta della stazione appaltante di assumere, quale parametro di verifica della congruità dell’offerta, un dato economico (i ricavi realizzati nella gestione pregressa) rientrante nell’esclusiva sfera conoscitiva del gestore uscente e, comunque, difforme dal valore presunto dei ricavi indicato dal bando in modo uniforme per tutti i concorrenti ha ingenerato un evidente vantaggio competitivo per il concessionario uscente – unico depositario di dati in suo esclusivo possesso ed ignoti agli altri concorrenti; ed un effetto spiazzante in danno di questi ultimi, indotti a formulare offerte sul valore indicato dalla stazione appaltante, in assenza di altre fonti dalle quali potere attingere elementi utili alla ponderazione di una proposta economica alternativa, sostenibile e aderente alle effettive potenzialità redditizie del servizio oggetto di gara. In termini ancora più nitidi (…) detto effetto di alterazione della par condicio si sarebbe comunque determinato sia che il bando “.. avesse previsto ex ante la possibilità di giustificare l’offerta in deroga al valore presunto dei ricavi, sulla base di un altro valore assunto ad nutum dai concorrenti”; sia che “..avesse consentito di giustificare l’offerta sulla base dei ricavi storici del servizio – non esplicitati nel bando e dunque conosciuti dal solo concessionario uscente”.
In entrambi i casi, infatti, la lex specialis si sarebbe posta in evidente violazione, nel primo caso, dell’art. 167 del decreto legislativo 50/2016 “che demanda alla stazione appaltante di calcolare detto valore secondo un metodo oggettivo”; e, nel secondo caso, dei “principi di libera concorrenza e non discriminazione posti dall’art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016 che vietano di attribuire vantaggi competitivi o informativi solo ad alcuni concorrenti. Del pari, l’aver reso possibili entrambi gli effetti sopra descritti in fase di verifica dell’anomalia, accreditando il diverso valore della concessione allegato dall’aggiudicataria, perché non dimostrato e, comunque, solo ad essa noto, viola tutti i richiamati principi”. (…)
Quanto al primo profilo, è opinione ampiamente condivisa in giurisprudenza che l’amministrazione aggiudicatrice debba indicare, in ottemperanza alla prescrizione dell’art. 167 d.lgs. 50/2016, il valore presunto dell’affidamento e che, laddove impossibilitata per motivi oggettivi a farlo (perché, per esempio, il servizio viene affidato per la prima volta, oppure perché il concessionario uscente non ha voluto fornire il relativo dato), sia quantomeno tenuta a fornire gli elementi analitici a sua conoscenza che possano consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria (e cioè, per esempio, le indicazioni circa il potenziale bacino di utenza del servizio da affidare, i costi ed i benefici correlati al servizio stesso, la base d’asta riferibile ai corrispettivi pagati dai precedenti gestori, etc.).
La stessa giurisprudenza in qualche caso radicalizza l’obbligo dell’amministrazione ed esclude, in relazione a “particolari tipologie di servizio”, che l’elaborazione del valore economico della concessione, per la complessità e varietà dei fattori in essa implicati, possa essere demandata ai concorrenti, anziché riservata alla stazione concedente (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 434/2016; 2926/2017 e 127/2018). Logico corollario di tale impostazione è che la mera difficoltà operativa dell’amministrazione in ordine ai rapporti con il precedente gestore, in difetto di una impossibilità assoluta, non giustifica l’omessa indicazione del valore della concessione negli atti di gara (Cons. Stato, sez. V, 748/2017).
Risulta comunque chiaro che, in alternativa all’indicazione del valore direttamente stimato dalla stazione appaltante, sussiste (laddove possibile e giustificata) l’unica, ma residuale, variante dell’indicazione negli atti di gara di elementi conoscitivi analitici, approfonditi e, come tali, utili ad una ponderazione autonoma, da parte dei concorrenti in gara, dei profitti potenzialmente ricavabili dalla gestione del servizio. Tertium non datur. (…)
Peraltro (…) rileva il fatto che l’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, pur sottraendo le concessioni alle disposizioni riferite ai contratti pubblici, le assoggetta comunque al rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e correttezza.
Come precisato anche dall’AVCP (ora ANAC), “l’esatto computo del valore del contratto assume rilevanza anche per garantire condizioni di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione che si traducono nell’informare correttamente il mercato di riferimento sulle complessive e reali condizioni di gara” (cfr. deliberazione AVCP del 19 dicembre 2013, n. 40; Id., deliberazione del 25 febbraio 2010, n. 9).
Non è un caso, d’altra parte, che l’art. 167 d.lgs. 50/2016 disponga che il valore stimato è calcolato al momento di avvio della procedura di affidamento della concessione (comma 2) e che i margini di scostamento da tale importo sono quelli consentiti dal comma 3: nel combinato disposto delle due previsioni trova conferma il carattere cogente e vincolante del valore riportato dagli atti di gara.
STIMA VALORE CONCESSIONE – INDICAZIONE ELEMENTI PER CORRETTA FORMULAZIONE OFFERTA
Deve essere ribadito, in linea generale e per il futuro, il principio per cui è necessario che gli atti di gara rechino la stima presunta del valore della concessione oppure rechino, laddove l’amministrazione non sia in grado, per motivi oggettivi, di indicare il valore presunto dell’affidamento, di fornire tutti gli elementi conosciuti, utili alla formulazione di un’offerta seria ed informata.
OGGETTO: Riesame delibera n. 574/19 – Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da A. – Servizio di ristoro mediante installazione e gestione di distributori automatici/bevande presso la Casa Circondariale di Cagliari – Uta – S.A. Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale Cagliari - Uta “Ettore Scalas” - Importo a base d’asta: non indicato PREC 70/19/S
CONCESSIONE DI SERVIZI – APPLICABILITA’ CODICE APPALTI (167)
La configurabilità della fattispecie quale concessione di servizi sociali determina l’applicabilità del Codice degli appalti. Come infatti evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 2052 del 20 agosto 2018, mentre la previgente disciplina (d.lgs. n. 163/2006) dedicava agli affidamenti dei servizi sociali solo le disposizioni afferenti alle specifiche tecniche ed agli avvisi circa l’esito della procedura di aggiudicazione, «l’attuale Codice, viceversa, non solo non reca alcuna esplicita esclusione dei servizi sociali dal proprio ambito di applicazione, ma detta in proposito plurime disposizioni, che rendono evidente la sottoposizione anche di tali servizi alla normativa codicistica», passando da un «regime di esclusione a quello di inclusione, con tutte le conseguenze del caso» (cfr. anche bozza di Linee Guida n….. recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» attualmente in consultazione).
La prima di tali conseguenze è che il valore stimato del contratto ai fini della scelta della procedura di selezione del contraente e del corrispondente regime di pubblicità è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione (art. 167, comma 1, d.lgs. n. 50/2016) e va calcolato secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti dell’art. 167 (tenendo conto, tra le altre cose, del valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti).
OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentate da O.. - Procedura aperta per la concessione amministrativa dell’immobile di proprietà comunale ubicato in Viale Paduli snc in Roseto Valfortore destinato ad attività socio-assistenziale “Casa di riposo per anziani Cav. Cascioli” come disciplinata dall’art. 65 del regolamento regionale n. 4 del 2007 e s.m.i. - Importo a base di gara: 22.149,00 euro - Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto - S.A.: Comune di Roseto Valfortore (FG)
GIUDIZIO DI VERIFICA - MANCANZA DELLA DATA - NON COSTITUISCE VIZIO INVALIDANTE DEL PROVVEDIMENTO, MA MERA IRREGOLARITÀ
A eccepisce che la nota con la quale il rup ha attestato la avvenuta verifica di congruità sarebbe priva di data. Tale carenza sarebbe sintomo di eccesso di potere atteso che non sussisterebbe la certezza in ordine al fatto che la predetta nota sia anteriore al provvedimento di aggiudicazione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, la mancanza della data non costituisce vizio invalidante del provvedimento, ma mera irregolarità (t.a.r. molise, 27/09/2007, n.675).
STIMA DEL FATTURATO DI UNA CONCESSIONE - FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE - SOGGETTA A UN ELEVATO RISCHIO DI IMPRECISIONE (167)
L’art. 167 comma 1 del Dlgs. 50/2016 definisce il valore di una concessione come il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione. Nella realtà, la stima del fatturato di una concessione trentennale per un servizio di una farmacia di nuova istituzione, e quindi privo di avviamento e di dati storici, è estremamente complessa, e soggetta a un elevato rischio di imprecisione. Quello che si può ragionevolmente ipotizzare è che la rendita diminuisca nel tempo con l’aumento della concorrenza, particolarmente, nel caso delle farmacie, per le attività complementari. Il fatturato dei concorrenti storicamente insediati nello stesso territorio può costituire un riferimento ma è sempre necessaria una valutazione complessiva. Un confronto con i dati attuali sarebbe sbagliato, in quanto la nuova farmacia è destinata a erodere parte del fatturato dei concorrenti storicamente insediati, e dunque incide sul termine di paragone. Peraltro, il processo di erosione sarà graduale e non lineare, in quanto la concorrenza spinge gli operatori già insediati a una maggiore efficienza, allo scopo di trattenere la clientela.
Relativamente alla qualificazione della stazione appaltante ex art.38 del Dlgs. 50/2016, finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione.
Occorre, infatti, sottolineare che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall’art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l’annullamento dell’intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante. Questi parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 38 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
CONCESSIONI DI SERVIZI - VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA (165)
L’interesse dell’ente concessionario di trarre un’utilità economica dai beni o servizi pubblici dati in concessione concorre, ma certamente in posizione secondaria, con l’interesse alla corretta e duratura gestione del bene o del servizio e quindi alla sostenibilità delle condizioni di affidamento assunte dal gestore. Lo si desume agevolmente dall’estensione alle concessioni di lavori e servizi di istituti volti a garantire la qualità delle prestazioni affidate al concessionario. ai sensi del comma 2 dell’art. 165 del decreto legislativo n. 50/2016. Pertanto anche la verifica dell’anomalia dell’offerta, che inerisce alla materia dei criteri di aggiudicazione, è funzionale alla garanzia della sostenibilità dell’offerta perché siano garantite la durata e la qualità della prestazione affidata e non solo l’utile per l’ente concedente.
Il bando, tanto se avesse previsto ex ante la possibilità di giustificare l’offerta in deroga al valore presunto dei ricavi, sulla base di un altro valore assunto ad nutum dai concorrenti, quanto se avesse consentito di giustificare l’offerta sulla base dei ricavi storici del servizio – non esplicitati nel bando e dunque conosciuti dal solo concessionario uscente - si sarebbe posto in violazione, nel primo caso, con l’art. 167 del decreto legislativo. 50/2016 che demanda alla stazione appaltante di calcolare detto valore secondo un metodo oggettivo, e, nel secondo caso, con i principi di libera concorrenza e non discriminazione posti dall’art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016 che vietano di attribuire vantaggi competitivi o informativi solo ad alcuni concorrenti. Del pari, l’aver reso possibili entrambi gli effetti sopra descritti in fase di verifica dell’anomalia, accreditando il diverso valore della concessione allegato dall’aggiudicataria, perché non dimostrato e, comunque, solo ad essa noto, viola tutti i richiamati principi.
STIMA DEL VALORE DELLA CONCESSIONE - NON SEMPRE INFICIA LA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA (167)
Relativamente alle censure rivolte nei confronti della lex specialis rivestono decisivo rilievo le seguenti evenienze fattuali, non controverse tra le parti:
i) al momento della pubblicazione dell’anzidetta lex specialis, l’appellante gestiva da anni (in alcuni casi, dal 2010) la quasi totalità (oltre il 92%) dei servizi oggetto della concessione posta in gara;
ii) la stessa è un’importante impresa del settore a livello nazionale (gestisce oltre 60 esercizi in ambito ospedaliero) e, in particolare, regionale (20 punti vendita in Regione Veneto);
iii) in sede di gara, l’offerta economica dell’appellante (euro 2.521.632,00) è risultata la migliore e ha, pertanto, conseguito il massimo punteggio stabilito dalla lex specialis (punti 30), mentre all’offerta economica dell’aggiudicataria sono stati assegnati 29,61 punti; L’appellante si è, invece, collocata al secondo posto per l’offerta tecnica, riportando p. 66,50 su 70, rispetto ai punti 67,00 attribuiti alla controinteressata: donde la differenza finale di 11 centesimi di punto a favore di quest’ultima.
Rispetto a tale situazione di fatto, le censure mosse dalla stessa appellante non si rivelano assistite dal necessario interesse a dedurle.
Invero:
– come risulta espressamente dal brano sopra riportato sub 3.2., con tale motivo lamenta che “la parzialità dei dati” (economici) messi a disposizione dalla lex specialis (corrispettivo della concessione, anziché fatturato presunto) non avrebbe reso in sé impossibile la partecipazione (e la formulazione dell’offerta economica), ma “si sarebbe rivelata in concreto invalidante una volta appresa la minima entità del distacco tra prima e seconda (in termini di punteggio ed in termini di offerta economica), così concretando la ragionevole possibilità che, conoscendo con precisione le coordinate economiche, l’offerta avrebbe potuto avere una differente modulazione e gli esiti avrebbero potuto essere diversi”: secondo la stessa sintesi di Sirio, la partecipazione sarebbe risultata, dunque, “possibile”, ma “viziata” nella misura in cui ha determinato i suddetti esiti;
– ovviamente, nella misura in cui denuncia l’insufficienza delle “coordinate economiche” indicate dalla stazione appaltante, ne inferisce l’effetto “invalidante” sulla predisposizione dell’offerta economica, peraltro l’unica espressamente nominata nell’illustrazione del motivo;
– siffatta argomentazione presenterebbe profili di astratta plausibilità ove l’appellante denunciasse di non aver potuto formulare un’offerta economica migliore, in grado cioè di conseguire, a un’eventuale nuova valutazione, un punteggio superiore tale da annullare quel “minimo distacco” finale tra prima e seconda classificata;
– la stessa argomentazione rivela, viceversa, la propria fallacia per il fatto di essere formulata in relazione una situazione in cui l’offerta economica ha già conseguito nella gara controversa il massimo punteggio attribuibile (p. 30), per cui è evidente che nessun punteggio ulteriore essa potrebbe aspirare ad ottenere in caso di presentazione di una nuova offerta economica, pur parametrata al dato conoscitivo del fatturato presunto;
– sotto questo profilo, il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, stante che “nel processo amministrativo l’interesse ad impugnare l’aggiudicazione di una gara pubblica deve essere valutato in concreto, al fine di accertare l’effettiva utilità che può derivare al ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati” (così Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2016, n. 1495), interesse che costituisce condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio e in sede di appello (idem, 26/04/2018, n. 2534);
– in definitiva, poiché è l’appellante a prefigurare possibili esiti diversi in relazione a una “differente modulazione” dell’offerta economica, è esigibile nei suoi confronti una prova di resistenza sugli esiti alternativi della gara, nel senso che incombeva sulla stessa Siio l’onere di dimostrare il proprio interesse all’azione, allegando elementi attestanti un plausibile esito a sé favorevole della eventuale nuova fase valutativa delle offerte economiche (cfr. per questa Sezione: 16/04/2018, n. 2258): dimostrazione evidentemente preclusa, nella specie, dall’avere l’offerta economica già riportato il punteggio massimo previsto dalla lex specialis.
Il che, peraltro, vale anche a confutare la fondatezza nel merito della tesi dell’appellante, la quale – probabilmente anche grazie alla conoscenza dei risvolti economici della concessione posta a gara, derivantele aliunde dalla condizione di pluriennale gestore uscente di oltre il 90% dei servizi alla stessa gara afferenti – è risultata per tabulas in grado di formulare l’offerta economica migliore rispetto a quella delle altre due concorrenti e conseguentemente premiata con il punteggio massimo.
DETERMINAZIONE IMPORTO CONCESSIONE (167.1)
L’articolo 167 del d.lgs. n. 50/2016 dispone, al comma 1, che il valore della concessione, ai fini della determinazione del relativo importo da porre a base di gara, è costituito dal fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi o dei lavori oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie ai servizi stessi, prevedendo altresì, al successivo comma 4, gli elementi di cui l’amministrazione tiene conto per il relativo calcolo.
La ratio legis perseguita dalla norma consiste nel garantire che il valore della concessione sia correlato al complesso degli introiti che possono essere ricavati, sotto qualsiasi forma, dal concessionario e che nell’intenzione legislativa la corretta determinazione del valore del contratto non solo rileva ai fini della disciplina applicabile, ma intende altresì consentire agli operatori economici la possibilità di formulare un’offerta economica più consapevole (cfr. delibera n. 245 del 8 marzo 2017).
La determinazione del valore della concessione è un’attività di specifica competenza dell’amministrazione, che deve effettuarla secondo i criteri normativi previsti e nel rispetto dei principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi in materia e l’Autorità non può, pertanto, sostituirsi ad essa nella definizione del valore contrattuale.
Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da …… - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone sulle iniziative pubblicitarie, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e del COSAP (canone occupazione di spazi e aree pubbliche) – CIG: 6863605A04- Importo a base d’asta: 118.335,20 euro – S.A. ……
PREC 136/18/S
CONCESSIONI - BANDO DI GARA – OBBLIGO INDICAZIONE VALORE DELLA CONCESSIONE – NON PUO’ ESSERE SURROGATO DALLA STIMA DEL N. DEI POSSIBILI UTENTI (167.1-167.2)
Il bando di gara ha violato la previsione dell'art. 167, 1° e 2° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che impone, anche con riferimento alle concessioni, l'inserimento nel bando di gara del fatturato della concessione ("valore della concessione, ...costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi"). La più recente giurisprudenza amministrativa ha, invero, rimarcato l'essenzialità ed obbligatorietà dell'indicazione nel bando di gara del valore della concessione, al fine di garantire al partecipante alla procedura la possibilità di formulare la propria offerta cognita causa, ovvero nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere (Tar Toscana sez. II - sentenza 1° febbraio 2017 n. 173; Cons. Stato, sez. V, sentenza 20 febbraio 2017 n. 748; sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4343). È stato altresì osservato che la previsione dell'art. 167, 1° e 2° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che impone alla stazione appaltante di indicare nella legge di gara una stima del valore economico della concessione, ha un contenuto obbligatorio in quanto costituisce sostanziale recepimento, nell'ordinamento italiano, dell'art. 8 della direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, senza alcuna previsione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione riservata alle concessioni di minore valore economico. Deve escludersi che l'indicazione del valore stimato della concessione possa essere surrogata dalla stima del numero dei possibili utenti: l'art. 167 del l d.lgs. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 opera, infatti, un preciso riferimento a un valore della concessione stimato in termini monetari (secondo i precisi criteri di cui al quarto comma della disposizione) ed appare pertanto del tutto insufficiente l'utilizzazione di altri criteri di valutazione che, per di più, come nel caso di specie, non possono strutturalmente individuare quale sia il numero concreto di utenti interessati ad utilizzare il servizio e per quale volume di prestazioni.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRATTO (167)
Ai fini dell’affidamento di un contratto pubblico, la stazione appaltante calcola preliminarmente il valore presunto dell’oggetto del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 35 (in caso di appalto) e 167 (in caso di concessione) del d.lgs. n. 50/2016, in quanto «Come già affermato da questa Autorità, la corretta e trasparente determinazione del valore presunto del contratto e la sua indicazione nel bando è elemento fortemente rilevante nella procedura di gara poiché persegue l’obiettivo di evitare possibili elusioni della normativa comunitaria, sottraendo così l’affidamento alle regole di pubblicità e di aggiudicazione previste per gli appalti di rilevanza comunitaria, ed è necessario sia per la ponderazione della congruità dei requisiti speciali di partecipazione, sia ai fini del superamento delle soglie di rilevanza comunitaria in relazione al livello di remuneratività del contratto (Determinazione AVCP 22/12/2010 n. 9). Rileva, dunque, ai fini della determinazione delle soglie, della scelta delle procedure di gara, delle modalità di pubblicità, dell’importo della cauzione, della determinazione dei requisiti soggettivi, tecnici ed economici di selezione degli offerenti, per la determinazione del contributo dovuto all’AVCP» (Deliberazione n. 73 del 1 agosto 2012); considerato in particolare, quanto previsto dagli articoli 167 e 168 del d.lgs. n. 50/2016 con riferimento alla concessione (che è lo schema negoziale cui la giurisprudenza più recente tende a ricondurre i contratti quali quello in esame; cfr. TAR Puglia bari, 10 novembre 2016, n. 1273; TAR Piemonte 13 maggio 2016 n. 659; Consiglio di Stato 12 settembre 2017, n. 4297) in ordine alla necessità che le modalità di calcolo del valore presunto della concessione siano esplicitate nella documentazione di gara e che la concessione abbia una durata limitata e determinata nel bando in funzione dei servizi richiesti al concessionario, commisurata al valore della concessione e alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. Il criterio della convenienza economica è integrato, in caso di offerte di pari convenienza, con il criterio dell’esperienza pregressa (avvenuto espletamento di attività analoghe presso Uffici Giudiziari e del conseguimento di riconoscimenti relativi alla qualità del servizio erogato) che, in quanto profilo di carattere soggettivo, può essere utilizzato ai fini della selezione delle offerte solo nel limite in cui esso consenta di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli, e quindi riguardi aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione e che, comunque, non può avere un peso preponderante, visto che non riguarda tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente (Delibera precontenzioso n. 287 del 22 marzo 2017), ma che, nel caso di specie, è l’unico criterio di selezione, oltre a quello della convenienza economica, ad essere esplicitato nella lettera d’invito.
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da …... – Effettuazione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie e pubblicazione delle informazioni sulle procedure esecutive individuali e concorsuali sul sito internet ufficiale del Tribunale – Importo a base di gara: non indicato - S.A.: …...
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONCESSIONE - NECESSARIO PER FORMULARE OFFERTA
I bandi, i disciplinari, i capitolati speciali di gara e le relative lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale secondo momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato: è invece necessario procedere all’impugnativa immediata degli atti di indizione della gara quando le clausole impediscano la partecipazione alla procedura selettiva di un potenziale concorrente ovvero quando - come nel caso di specie - si afferma che impediscano una corretta e consapevole elaborazione della proposta economica, tale da rendere impossibile quel calcolo di convenienza economica che ogni impresa deve essere in condizione di poter effettuare all'atto di valutare se partecipare o meno a una gara pubblica.
Ebbene, il proposto gravame è inammissibile nella parte in cui la ricorrente censura il bando di gara per non avere l’Amministrazione indicato il presunto valore dell’affidamento – tale circostanza, nella prospettazione dell’interessata, le avrebbe impedito di elaborare un’offerta seria e consapevole -, giacchè delle due, l’una: se la mancata enucleazione, da parte dell’Amministrazione, del valore della concessione ha effettivamente impedito alla ricorrente di formulare un’offerta seria e consapevole, allora il dedotto vizio è irricevibile per tardività, in quanto avrebbe dovuto essere proposto tempestivamente avverso il bando che tale elemento (asseritamente essenziale) avrebbe omesso; se, invece, le ha comunque consentito di proporre un’offerta consapevole, allora la censura è inammissibile per difetto di interesse.
Ma la censura è, comunque, infondata: ed infatti – premesso che la giurisprudenza amministrativa è ondivaga sulla necessità, quale requisito sine qua non di legittimità della gara, di indicare il fatturato presunto del servizio oggetto di concessione (cfr., in senso positivo, CdS, V, 20.2.2017 n. 748; CdS, III, 18.10.2016 n. 4343; TAR Napoli, VIII, 28.11.2017 n. 5596; TAR Firenze, II, 14.2.2017 n. 239; contra, CdS, III, 8.6.2017 n. 2781; TAR Milano, IV, 24.3.2017 n. 706; TAR Roma, II, 24.3.2016 n. 3756; TAR Lecce, II, 17.12.2015 n. 3609) – deve osservarsi che se è vero che l’invocata norma impone all’Amministrazione di indicare il valore presunto dell'affidamento (la cui mancanza può effettivamente rendere difficoltosa la partecipazione alla gara delle imprese interessate), va da sè che qualora quest’ultima non sia in grado di ottemperare alla predetta prescrizione per motivi oggettivi (perché, per esempio, il servizio viene affidato per la prima volta, oppure perché – siamo in presenza di una concessione, non di un appalto di servizi - il concessionario uscente non ha voluto fornire il relativo dato), è tenuta a fornire gli elementi conosciuti in grado di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria (e cioè, per esempio, le indicazioni circa il potenziale bacino di utenza del servizio da affidare, i costi ed i benefici correlati al servizio stesso, la base d’asta riferibile ai corrispettivi pagati dai precedenti gestori, etc.).
CONCESSIONI - OBBLIGATORIO L’INSERIMENTO NELLA LEGGE DI GARA DEL "VALORE DI UNA CONCESSIONE” - ILLEGITTIMITÀ DELLA SOLA INDICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE (167.1 - 167.2)
L’offerta non riporta il valore complessivo in quanto non previsto nella lex specialis e, in questo, l’assenza di un riferimento al valore di concessione nella medesima offerta non rende semplicemente invalida la stessa bensì è conseguenziale a un vizio del bando. Il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo secondo cui l'art. 167, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 impone, anche con riferimento alle concessioni, l'inserimento nella legge di gara del "valore di una concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi". La previsione è vincolante e costituisce recepimento, nell'ordinamento italiano, dell'art. 8 della direttiva n. 2014/23/UE, senza alcuna statuizione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione per le concessioni di minore valore economico. Questa soluzione è già stata affermata dal Consiglio di Stato anche sotto il vigore del previgente D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Conseguentemente, l'indicazione del valore della concessione nel bando è essenziale ed obbligatoria e ciò per garantire al partecipante alla procedura la possibilità di formulare la propria offerta nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 14-02-2017, n. 239). E' illegittimo il bando di gara che non ha dato applicazione alla previsione dell'art. 167, comma 1 e 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che impone, anche con riferimento alle concessioni, l'inserimento nella lex specialis della procedura, del valore di una concessione (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 01-02-2017, n. 173). Né tale omissione può essere ovviata mediante la sola indicazione del canone di concessione (Corte Stato, sez.III, 14.06.2017, n.2926).
CONCESSIONE DI SERVIZI SOTTOSOGLIA- LEGITTIMA LA PREVISIONE DI UN FATTURATO TRE VOLTE MAGGIORE DEL VALORE STIMATO
La previsione di requisiti di partecipazione, di natura economico-finanziaria nel caso di specie, vale a perimetrare la platea dei potenziali partecipanti, e se tali requisiti sono manifestamente sproporzionati “per eccesso” rispetto ai contenuti della gara, il bando di gara ha una immediata efficacia lesiva, incidendo sull’interesse attuale alla partecipazione (cfr. Cons. St., Ad Plen. 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. St., sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1243). Va ancora premesso che i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica si rinvengono oggi nell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile anche alle concessioni di servizi sottosoglia, come quella oggetto della gara in controversia, il quale prevede, da un lato, che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni "garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza" (co. 1); dall’altro, che "le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi” (co. 2). Cosicché, fermo restando il potere dell’amministrazione di prevedere requisiti di capacità anche particolarmente rigorosi o superiori a quelli previsti dalla legge, è invece esercitabile il sindacato giudiziale, attivato con l’impugnazione immediata del bando di gara, qualora tali requisiti siano manifestamente sproporzionati, discriminanti e abnormi, in relazione all’oggetto complessivo del contratto e delle sue peculiarità.
La doglianza concernente la presunta irragionevolezza del requisito del fatturato triennale, quale dimostrazione della potenziale capacità economico-finanziaria dell’operatore non è fondata. Nel caso di specie, la valutazione di manifesta sproporzionalità deve tener conto di due fattori: il valore complessivo del servizio messo a gara, pari a 65.000 euro, e la circostanza che, trattandosi di una concessione di servizi e non di un appalto, tale valore è solo “stimato”, ovvero “calcolato ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.lgs. 50/2016 (…) sulla base di una stima presunta (desunta dai dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell’ente” (non essendo peraltro vincolante l’art. 167 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una concessione sotto soglia).
La previsione di un fatturato tre volte maggiore del valore stimato non risulta manifestamente irragionevole, considerato che il fulcro della concessione è il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo e che, sotto questo profilo, il fatturato globale ottenuto in un triennio di svolgimento di servizi analoghi a quelli messi a gara contribuisce a garantire l’affidabilità del contraente, ai fini del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario nell’intero periodo di efficacia del servizio.
E’ infondato il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 60 e 173 del D. Lgs. 50/2016, disciplinanti i termini minimi per la formulazione dell’offerta. Pur volendo qualificare tale clausola come immediatamente lesiva, poiché termini temporali stringenti renderebbero complessa e difficoltosa la consapevole partecipazione alla competizione, va osservato che:
a) trattandosi di una concessione ben al di sotto della soglia comunitaria (pari ad euro 5.225.000 ex art. 35 D.Lgs. 50/2017), alla stessa si applicano solo i principi di cui all’art. 30 D.lgs. 50/2016 (..) e non le norme di dettaglio, quale è certamente configurabile quella prevista dall’art.173 co. 2 D.Lgs. 50/2016;
b) in concreto, non avendo l’oggetto di gara un contenuto particolarmente complesso, la previsione di ventinove giorni – tanti intercorrono tra la data di pubblicazione del bando e il termine per l’offerta – in luogo dei trenta stabiliti per le concessioni sopra soglia non è qualificabile come “eccessivamente gravosa” o manifestamente irragionevole.
CONCESSIONE DI SERVIZI - DETERMINAZIONE IMPORTO DELL'APPALTO (167.1)
L’articolo 167 del d.lgs. n. 50/2016 dispone, al comma 1, che il valore della concessione, ai fini della determinazione del relativo importo da porre a base di gara, è costituito dal fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi o dei lavori oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie ai servizi stessi.
Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dalla A – Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali istituzionali e di illuminazione elettrica votiva del Comune di B - Importo a base di gara euro: 545.000,00 - S.A.: Comune di B
OMESSA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA AMMISSIONI ED ESCLUSIONI EX ART. 29, COMMA 1 - MANCATA ADOZIONE RITO SPECIALE
Deve rilevarsi che, pur essendo la gara in esame soggetta alle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 poiché indetto con bando pubblicato il 29 settembre 2016, la stazione appaltante ha omesso di adottare il provvedimento che determina ammissioni ed esclusioni previsto dall’art. 29, comma 1, secondo periodo del medesimo d.lgs. n. 50/2016 ed ha invece riunito ammissioni ed aggiudicazione in un unico verbale, tra l’altro concluso non con la “proposta di aggiudicazione” ma con l’aggiudicazione provvisoria. Essendo mancata tale fase procedurale, inevitabilmente l’impugnazione proposta ha dovuto essere rivolta simultaneamente contro l’ammissione della controinteressata e l’aggiudicazione disposta a suo favore. Il neonato rito speciale in materia di impugnazione contro esclusioni ed ammissioni costituisce eccezione al regime “ordinario” del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.) e, perciò, deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto (T.A.R. Puglia - Bari I, 7 dicembre 2016 n. 1367), e cioè quando sia stato emanato il provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016; in caso contrario l’impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l’ammissione dell’aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia, come dedotto nel primo motivo, conseguenza del primo.
Il bando di gara deve essere ritenuto illegittimo poiché non ha dato applicazione alla previsione di cui all’art. 167, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 il quale impone, anche con riferimento alle concessioni, l’inserimento nella legge di gara del “valore di una concessione, ….. costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”.
La previsione è vincolante e costituisce recepimento, nell’ordinamento italiano, dell’art. 8 della direttiva n. 2014/23/UE, senza alcuna statuizione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione per le concessioni di minore valore economico.
Non sono quindi fondate le argomentazioni delle resistenti tendenti ad escludere l’applicabilità della previsione alle concessioni di minore valore o complessità applicativa: queste non trovano corrispondenza nel testo normativo che, come già ribadito, prevede la necessità dell’adempimento con riferimento a tutte le concessioni, indipendentemente dalla natura della prestazione o dal loro valore.
Deve poi escludersi che l’indicazione del valore stimato della concessione possa essere surrogata dalla stima del numero delle macchinette da installare presso l’Istituto scolastico e dei possibili utenti, poiché l’art. 167 del l d.lgs. 50/2016 opera un preciso riferimento al valore della concessione in termini monetari (secondo i precisi criteri di cui al quarto comma della disposizione), ed appare quindi insufficiente l’utilizzazione di altri criteri che non possono strutturalmente individuare quale sia il numero concreto di utenti interessati ad utilizzare il servizio e per quale volume di prestazioni.
CONCESSIONI – BANDO DI GARA – INDICAZIONE DEL VALORE STIMATO – PREVISIONE DAL CONTENUTO OBBLIGATORIO (167.1 - 167.2)
La Sezione ha già rilevato, in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 7 dicembre 2016, n. 624), la sicura illegittimità del bando di gara che non ha dato applicazione alla previsione dell’art. 167, 1° e 2° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che impone, anche con riferimento alle concessioni, l’inserimento nella lex specialis della procedura, del <<valore di una concessione, ….. costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi>>. Con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una previsione dal contenuto obbligatorio che costituisce sostanziale recepimento, nell’ordinamento italiano, dell’art. 8 della direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, senza alcuna previsione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione riservata alle concessioni di minore valore economico.
GESTIONI AEROPORTUALI - CONCESSIONE SOGGETTA ALLA APPLICAZIONE DEL CODICE
Ad avviso di Enac spa, le concessioni di gestione aereoportuali costituirebbero un settore speciale, sottratto in quanto tale dall’ambito di operatività del cd. “codice dei contratti pubblici”, la cui disciplina nazionale sarebbe da rinvenirsi – quanto alle procedure di gara e per quel che rileva in questa sede –negli artt. 704 e 705 del Codice della Navigazione. La tesi, autorevolmente sostenuta nella vigenza del D.Lgs. 163/2006, in cui mancava una disciplina specifica per i contratti di concessione, salvo il rinvio ai principi generali di cui all’art. 30 del medesimo d.Lgs. 163/2006, non è confortata dall’attuale quadro normativo di derivazione eurounitaria. Va osservato che lo stesso art. 704 del Codice delle Navigazioni concernente le concessioni di servizi aventi ad oggetto la gestione di aeroporti, prevede al comma 2 che “Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione”; operando pertanto, e a prescindere anche dal principio di primazia del diritto eurounitario, anche formalmente, un rinvio mobile alla “normativa comunitaria” vigente al momento dell’applicazione delle medesima disposizione, che è oggi integrata, come è noto, anche dalla Direttiva 2014/23/UE sui “contratti di concessione”. Quanto al cd. Codice dei Contratti pubblici, non si rinviene alcuna norma dalla quale desumere una “sottrazione” per specialità dell’intero comparto delle concessioni aeroportuali dalla sua sfera di applicazione.
In osservanza del cd. principio di autosufficienza della codificazione (cfr. art. 1 co. 1 lett. d della Legge delega 11/2016), il D. Lgs. 50/2016 determina, con precise disposizioni, il suo ambito oggettivo di applicazione, specificando le tipologie di contratti esclusi (cfr. titolo II del D.Lgs. 50/2016; in particolare artt. 17 e 18 concernenti esclusioni specifiche per alcune tipologie di concessioni di servizi) e prevede norme peculiari per particolari concessioni (cfr. 178 D.Lgs. 50/2016 sulle concessioni autostradali), da nessuna delle quali è evincibile una esclusione per la tipologia, particolarmente complessa, delle concessioni di gestione aeroportuali.
Nel caso di specie, la questione della applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016 - la cui mancata osservanza non è peraltro contestata neanche da parte resistente - va comunque risolta in senso negativo, come anticipato, poiché quella di cui si controverte è una concessione “sotto soglia” europea ex art. 35 D.lsg. 50/2016. La predetta norma, in attuazione dell’art. 8 par. 1 della Direttiva 2014/23/UE e salvo l’aggiornamento delle relative soglie intanto sopravvenuto per effetto dei provvedimenti a cadenza biennale adottati dalla Commissione Europea, stabilisce che le disposizioni del codice si applicano solo ai contratti pubblici – ivi comprese le concessioni di servizi come definite dall’art. 1 lett. vv, per le quali non pone sub-articolazioni quantitative ulteriori – il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alla soglia di 5.225.000; limite che, nel caso di specie, non risulta superato neanche dal valore cumulato dei due lotti in cui è suddiviso l’oggetto della gara in controversia (il valore stimato per le concessioni di gestione dell’aeroporto di Reggio Calabria e di Crotone è infatti pari complessivamente a 3.540.000 euro; né parte ricorrente ha formulato una contestazione specifica in merito alla intenzionale elusione del principio della soglia minima di cui all’art. 35 co. 6 D.lgs. 50/2016).ù
Ai contratti sotto soglia restano peraltro pienamente applicabili i principi di cui all’art. 30 co. 1 nonché quello di rotazione e di favor partecipationis delle microimprese, piccole e medie imprese (cfr. art. 36 D.Lgs. 50/2016).
Pur sottolineando che la disposizione di cui all’art. 167 del D.lsg. 50/2016 costituisce una innovazione normativa nodale della disciplina complessiva delle concessioni, poiché consente - mediante l’obbligo informativo analitico sul “metodo di calcolo del valore stimato”, posto in capo al concedente, a cui favore gioca l’asimmetria cognitiva in relazione ai servizi messi a gara - la formulazione di una consapevole proposta di progetto, che come tale sia idonea a perseguire l’equilibrio economico finanziario in cui si sintetizza lo “scambio” contrattuale tra impresa e amministrazione, deve ritenersi nondimeno che essa costituisca – anche per la sua collocazione normativa – una norma di dettaglio, applicabile come tale esclusivamente alle concessioni sopra soglia comunitaria; circostanza, come sopra indicato, non rinvenibile nel caso in esame.
Deve (..) ritenersi fondata la censura in esame, nella parte in cui si contesta la omessa indicazione del valore stimato nel bando di gara e la sua specificazione unicamente sulla scheda anagrafica pubblicata sul sito web dell’ANAC. Con tale omissione, risulta essere stato violato il principio fondamentale di pubblicità e trasparenza, espressamente richiamato dallo stesso art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che per gli adempimenti pubblicitari rinvia “alle modalità indicate nel presente codice” (cfr. artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2016, di rilievo in questa sede), poiché l’indicazione del valore economico dell’oggetto messo a gara costituisce un elemento essenziale del relativo bando; né alla pubblicità sulla piattaforma digitale dell’ANAC può attribuirsi efficacia surrogatoria o alternativa rispetto alle modalità di pubblicazione del bando dettagliatamente indicate nelle norme sopra richiamate.
Nell’indicazione di un criterio di preferenza a favore dell’operatore che partecipi per entrambi i lotti, anche qualora le singole offerte da esso presentate su ciascun lotto abbiano ottenuto un punteggio inferiore rispetto alle offerte di altri concorrenti, con il solo limite – genericamente indicato – che “entrambe le offerte risultino idonee e convenienti in relazione all’oggetto della concessione”, l’amministrazione si è riservato un così ampio potere discrezionale, difficilmente sindacabile in concreto, tale da pregiudicare ex ante la consapevole partecipazione degli operatori che per dimensioni e capacità possano competere solo su uno dei lotti. Ponendo un criterio preferenziale, in linea assoluta, per il livello quantitativo (ovvero la partecipazione per entrambi i lotti) rispetto alla qualità tecnica di ciascun offerta, ad onta della analitica indicazione ex ante dei parametri di valutazione delle singole offerte contenute nella lex specialis, la clausola di cui al punto 2.2. del disciplinare di gara collide con il principio generale di garanzia della “qualità” della prestazione indicato tra quelli chiave cui va informata la selezione pubblica ex art. 30 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e, nello specifico, anche con il principio del favor partecipationis delle medie e piccole imprese (cfr. art. 30 co. 7 D.lgs. 50/2016) di cui la suddivisione in lotti costituisce una specifica applicazione, pregiudicando la possibilità da parte degli operatori che partecipino per un solo lotto di formulare un’offerta che abbia la concreta chance di competere rispetto ad offerte cumulative per entrambi i lotti formulate da imprese di dimensioni e capacità tecniche diverse.
VALORE DELLA CONCESSIONE - DETERMINAZIONE SUL POTEZIONALE FATTURATO GENERATO DALLA GESTIONE
L’AVCP ha rilevato che sebbene sia difficoltoso per le stazioni appaltanti stimare i proventi del servizio poiché provengono interamente dagli utenti e non da chi bandisce la gara, nondimeno l’esatta determinazione del valore dell’affidamento assume rilievo sotto molteplici aspetti: è essenziale per poter fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio, serve ad individuare con esattezza la forma di pubblicità idonea, è necessaria per determinare l’entità delle cauzioni e del contributo dovuto all’Autorità. Già nella Deliberazione n. 9 del 25/02/2010, l’Autorità aveva precisato che: “Come è noto, ai sensi dell’art. 29, commi 1, invece, “il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”. Per le concessioni in particolare, nella nozione di “importo totale pagabile” è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Infatti, così come nella stessa nozione è ricompreso il corrispettivo pagato dalla stazione appaltante nel caso di appalto, qualora si tratti di una concessione, non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato dagli utenti, sarà quest’ultimo a costituire parte integrante dell’“importo totale pagabile” di cui è fatta menzione nella norma sopra citata; il canone a carico del concessionario potrà, altresì, essere computato ove previsto, ma certamente proprio in quanto solo eventuale non può considerarsi l’unica voce indicativa del valore della concessione”. Ha poi precisato che la mancata indicazione del valore stimato degli appalti, pone le imprese partecipanti alla gara in una situazione di estrema incertezza nella formulazione della propria offerta, rilevando che il calcolo relativo alla determinazione dell’importo del servizio oggetto di concessione deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tenendo conto dei ricavi ipotizzabili in relazione alla sua futura gestione. Ha precisato, infatti, l’Autorità che “l’esatto computo del valore del contratto, assume rilevanza anche per garantire condizioni di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 163/06 che si traducono nell’informare correttamente il mercato di riferimento sulle complessive e reali condizioni di gara” (cfr. deliberazione AVCP n. 40 del 19/12/2013). Nel caso di specie, come già stigmatizzato dall’Autorità di Vigilanza, il valore della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno” e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio di distribuzione automatica. (…) La correttezza di detto criterio di calcolo risulta confermata dalla previsione contenuta nella direttiva 2014/23/UE che ha stabilito all’art. 8, comma 2, rubricato “soglia e metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni” che “…. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionaria generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando….”. Inoltre, il comma 3 stabilisce che il valore della concessione deve essere calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione, indicando poi gli stessi elementi di valutazione, consentendo alle imprese di poter verificare anche i criteri utilizzati dalla stazione appaltante per la sua commisurazione.
RILASCIO CERTIFICAZIONI DI LAVORI SVOLTI DA CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI (28 - 164 - 167 - 170)
Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici
Pareri tratti da fonti ufficiali
Il nostro servizio gestione CDI deve procedere con proroga tecnica nelle more dell’espletamento della gara d’appalto, per evitare sospensione del servizio. Il capitolato d’appalto prevedeva: “Nel caso in cui alla scadenza del contratto il Concedente non abbia provveduto all’individuazione formale di un nuovo contraente, il Concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su esplicita richiesta del Concedente stesso, sino a quando non abbia provveduto ad individuare un nuovo contraente”. Il problema del nuovo contratto di proroga è la tempistica indefinita (sino all’accreditamento e consegna locali all’eventuale nuovo gestore) che rende complesso calcolare il valore della concessione. Possiamo indicare un valore mensile/annuo da applicare per il tempo necessario? Possiamo definire la durata del contratto di proroga mediante una clausola di risoluzione contrattuale a seguito sopravvenuta individuazione nuovo gestore?
Questo Ente sta valutando di affidare il servizio di riscossione tributi comunali mediante una concessione da aggiudicare con il criterio dell’OEPV; i tributi oggetto di riscossione ammontano a 5mln. La scelta del concessionario avverrà, tra l’altro, sulla base dell’aggio riconosciuto all’affidatario calcolato sul valore dei tributi “incassati” (fissando eventualmente una fascia di incassato senza aggio). I tributi (ivi compresi eventuali sanzioni / interessi) saranno versati dai contribuenti direttamente su un conto corrente della Stazione Appaltante. Nello specifico è stimato un aggio (oggetto di ribasso in sede di gara) pari ad euro 130.000 euro oltre IVA che sarà calcolato attraverso una percentuale rispetto a quanto incassato (senza considerare l’eventuale fascia di franchigia). Ciò premesso si chiede: 1) Il valore della concessione ai fini degli articoli 35 e 167 del Codice va calcolato sull’importo dei tributi oggetto di riscossione o sull’importo massimo presunto dell’aggio considerato che quest’ultimo è l’importo che il concessionario fatturerà alla stazione appaltante? 2) Eventuali sanzioni / interessi devono essere stimati al fine di quantificare il valore della concessione? 3) I costi relativi alle spese di notifica e successive procedure esecutive posti a carico dei contribuenti e riconosciuti dalla stazione appaltante al concessionario (e in quanto tali fatturati da quest’ultimo) vanno stimati al fine di quantificare il valore della concessione?
L'AZIENDA SPECIALE AFOL MB, COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 114 C. 1 L. 267/2000, INTENDE PROCEDERE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OE PER L'AFFIDAMENTO DE4L SERVIZIO WELFARE AZIENDALE DESTINATO AI DIPENDENTI PER UNA DURATA DI 2 ANNI. L'IMPORTO CONTRATTUALE SOGGETTO A RIBASSO SARA' COSI' SUDDIVISO: 1.SOMME DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA (EURO 8.000,00 UNA TANTUM); 2. CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DAL SECONDO ANNO PARI A EURO 1000,00; 3. PERCENTUALE STIMATA PER LA COMMISSIONE DI GESTIONE (FEE) CHE L'OE APPLICHERA' AL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTO WELFARE MESSO A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI, VOLTO ALLA REMUNERAZIONE DI TUTTI I VARI SERVIZI WELFARE RICHIESTI ALL'OE PARI A EURO 36.000,00 (IPOTESI DI COMMISSIONE DEL 3% SUL CONTO WELFARE NEL BIENNIO PARI A EURO 12000.000,00). IL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTO WELFARE è EURO 1.200.000,00. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI CHIEDE SE IL VALORE DEL CONTO WELFARE PARI A EURO 1.200.000,00 DEBBA ESSERE CONSIDERATO RIENTRANTE NELL'IMPORTO A BASE DI GARA (NECESSARIO PER INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA EFFETTUARE) O SE PER QUESTO POSSA CONSIDERARSI SOLAMENTE L'IMPORTO DI EURO 45.000,00 SOGGETTO A RIBASSO DA RICONOSCERE COME CORRISPETTIVO ALL'OE AGGIUDICATARIO.
Chiedo cortesemente con quale importo debbano essere inseriti i servizi in concessione nel piano biennale. Esempio: concessione gestione punto di ristoro - importo gara 950.000 euro - importo canone 6.000 euro all'anno - importo spese vive inserite nel quadro economico 30.000,00 in totale (incentivo, contributo anac, pubblicazioni ecc.)