Articolo 178. Durata della concessione.

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.

5. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all’articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all’articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 178 disciplina la durata della concessione – prevedendo che la stessa è limitata e determinata dall’ente concedente e, di norma, non prorogabile – nonché la durata massima della ...

Commento

NOVITA’ • La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. • La durata massima della concessione deve essere...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 02/10/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 178, COMMI 1 E 2 - DURATA QUINQUENNALE DELLE CONCESSIONI.

<p>Questa SA dovrà procedere, nel prossimo futuro, all'affidamento delle concessioni dei servizi di bar/bouvette, distributori automatici di snacks e bevande, lavanderia a gettoni e barberia. Le lezioni apprese nei passati affidamenti hanno dimostrato che, la qualità del servizio, è risultata tanto più elevata quanto più elevata è stata la durata della concessione. Questo in ragione del fatto che, potendo programmare ed organizzare l'impresa per un periodo non breve, l'OE riesce a rientrare nei costi derivanti da importanti investimenti, quali ad esempio l'assunzione di più personale per garantire un miglior servizio oppure la sostituzione delle macchine vetuste. Tutto ciò premesso si chiede se, in applicazione delle predette lezioni apprese e di quanto indicato dai commi 1 e 2 dell'articolo in oggetto, ai fini delle concessioni dei servizi indicati, sia possibile indicare in gara un termine quinquennale che appare un giusto equilibrio finalizzato ad ottenere un servizio di qualità, senza allungare eccessivamente i termini temporali della concessione. Si chiede un autorevole parere a riguardo. </p>